CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 22100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Campobasso, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 7.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita part civile, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli, commesso forzando la porta di accesso a un capannone, dal quale gli imputati avevano sottratto oggetti industriali di notevole valore, riduceva l'ammontare della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile dal giudice di primo grado, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Reale, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non avendo la corte territoriale considerato le dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la porta del capannone era invece completamente aperta"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Panetta nell'immediatezza dei fatti, con cui il coimputato aveva ammesso la forzatura del capannone in precedenza indicato, salvo poi smentire tale affermazione nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sproporzione della pena inflitta; alla insussistenza del danno subito dalla parte civile; alla concessione della provvisionale e alla circostanza della subordinazione della sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento da parte dell'imputato della provvisionale, imposta senza nessun preventivo accertamento delle condizioni economiche del Reale. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, limitatamente alla censura articolata in ordine al riconoscimento condizionato del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va, innanzitutto evidenziata, con riferimento alle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la violazione da parte del ricorrente del principio dell'autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Appare altrettanto evidente come, con riferimento a tale motivo di ricorso, l'imputato non abbia considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 4.1. Si tratta, peraltro, di un rilievo anche manifestamente infondato, posto che, come evidenziato dalla corte territoriale, nella denuncia presentata il 10.1.2014 presso gli uffici della Squadra mobile di Campobasso da [OSCURATO:PERSONA], utilizzabile in virtù della scelta del rito, era stato puntualmente rappresentato come la porta in ferro di accesso al capannone fosse stata regolarmente chiusa. Tale affermazione, già da sola sufficiente a scardinare l'assunto difensivo, trova, in ogni caso - all'interno del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale per svalutare il contenuto delle dichiarazioni dei coimputati valorizzato dalle difesa, ritenute, con logico argomentare, poco credibili - specifica conferma proprio nelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza dei fatti, come riportate nella informativa di reato redatta dal personale della Squadra mobile di Campobasso il 10.1.2014, avendo quest'ultimo espressamente affermato di essersi recato presso il capannone più volte menzionato, in compagnia del Reale e del Mandato, penetrando all'interno del locale in questione per perpetrarvi il furto per cui si procede, dopo averne forzato la porta di accesso. 5. Sulla utilizzabilità di siffatte dichiarazioni non è lecito dubitare. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64, c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, laddove, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore (cfr. Cass., Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125). In quanto spontanee, tali dichiarazioni sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato anche nei confronti dei coimputati, purché inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10643 del 20/01/2010, Rv. 246590; Cass., Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Rv. 280880), come avvenuto nel caso in esame, in cui le dichiarazioni del Panetta sono state consacrate nel verbale di spontanee dichiarazioni del 9.1.2014, ore 23.55, dallo stesso debitamente sottoscritto, non potendosi dedurre dal contenuto di tale atto, consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, né aliunde, che le dichiarazioni del Panetta siano state frutto di coercizione o di sollecitazione poste in essere nei suoi confronti. Che la forzatura di una porta di ingresso, posta al servizio di un immobile, integri un'ipotesi di violenza sulle cose, poi, non appare revocabile in dubbio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 23579 del 19/02/2018, Rv. 273283; Cass., Sez. 2, n. 32277 del 27/05/2010, Rv. 248179).6. Anche il terzo motivo di ricorso, in cui, come spesso accade, sono raggruppate in un unico motivo, diverse doglianze, non si sottrae alla censura di inammissibilità. Generico e attinente al merito del trattamento sanzionatorio appare il rilievo sulla eccessiva entità della pena inflitta, in quanto tale non scrutinabile in questa sede di legittimità. Manifestamente infondata deve ritenersi la censura sulla concessione di una provvisionale, sebbene ridotta dal giudice di appello, che, ad avviso del ricorrente non avrebbe dovuto essere concessa, in assenza di un danno patrimoniale, considerando che tutti i beni sottratti erano stati restituiti al legittimo proprietario. Il ricorrente, infatti, non tiene conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno morale assume una dimensione autonoma, con conseguente possibilità per il giudice di riconoscere in relazione a esso l'assegnazione di una provvisionale, pur in mancanza di un danno patrimoniale (cfr. Cass., Sez. 4, n. 27576 del 18/09/2020, Rv. 280048). Generico, al riguardo, deve ritenersi l'ulteriore rilievo sulla mancanza di un danno morale, posto che è di tutta evidenza come la sottrazione di beni di particolare valore dal luogo in cui erano custoditi, con modalità che lasciano presagire un'azione preordinata di più persone, sia di per sé idonea a determinare un turbamento della sfera psichica del soggetto passivo del reato, che giustifica il riconoscimento del danno morale, su cui la restituzione della refurtiva ha sicuramente inciso, pur non escludendolo del tutto, in modo da giustificare la riduzione della entità della provvisionale. In ordine, poi, all'ultima questione proposta, se ne deve rilevare la genericità. Se è vero, infatti, che il più recente sviluppo della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si va orientando nel senso che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno ovvero al pagamento di una provvisionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799), è altrettanto vero che, nel caso in esame, non risulta dimostrata da parte dell'imputato la sussistenza in atti o la rappresentazione al giudice di appello di elementi che avrebbero imposto da parte della corte territoriale una verifica sulle condizioni economiche del prevenuto, che, in assenza di tali elementi, il giudice di secondo grado non era tenuto a svolgere. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co