CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.) e per genericità. Inoltre, l'acquisizione al patrimonio del Comune, dell'immobile abusivo, prospettata nello stesso ricorso in cassazione, esclude la stessa legittimazione al ricorso ("In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 Cc. (dep. 01/08/2019 ) Rv. 277500 - 01). La demolizione, comunque, non può ritenersi interdetta dalla sussistenza di altri diritti di comproprietà sul bene ("L'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, non ha effetto solo a carico dell'imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali in quanto la natura pubblicistica dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l'incidente proposto dal comproprietario dell'area ove era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbattimento)" (Sez. 3, Sentenza n. 1879 del 14/05/1999 Cc. (dep. 16/07/1999) Rv. 214536 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos