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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22379/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi denal decisione Visti qii atti e :a sentenza ir- -n -yugnata;esarn:nato ricorso proposte; a mezzo de: difensore da PC;rfir.)0Seih [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, neile conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R, 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/90, per avere ille.citamente detenuto e introdotto in un istituto penitenziario sostanza stupefacente del tipo hashish.

Rilevato che la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità deil'a-liputata e, in subordine, della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i! primo .-notivo di ricorso, non connotato da pertinenza censwda, è privo del necessarie deguisito della specificità, avendo i giudici di appello indicatc.) congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba ritenersi pienamente sussistente riela condotta tenuta dalla ricorrente tutti gli elementi costitutivi dei reato ascrittole.

Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la mancata concessione deile circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente rnotivazone, avendo ;a Corte di merito posto in evidenza !a negativa perscalità delVimputata, gra -m'ta da p!urimi precedenti, e l'entità dei fatto (cfr. Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le o:rdostanze attenuant: genehciie il giudice può limitarsi a prendere :n esame, tra gli elementi ind:cati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a deterrrThe 3 meno i! riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attedente personal:tà del colpevole o all'entità del reato cc alle modalità rch esecuziPhie di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi denal decisione Visti qii atti e :a sentenza ir- -n -yugnata;esarn:nato ricorso proposte; a mezzo de: difensore da PC;rfir.)0Seih [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, neile conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R, 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/90, per avere ille.citamente detenuto e introdotto in un istituto penitenziario sostanza stupefacente del tipo hashish. Rilevato che la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità deil'a-liputata e, in subordine, della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i! primo .-notivo di ricorso, non connotato da pertinenza censwda, è privo del necessarie deguisito della specificità, avendo i giudici di appello indicatc.) congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba ritenersi pienamente sussistente riela condotta tenuta dalla ricorrente tutti gli elementi costitutivi dei reato ascrittole. Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la mancata concessione deile circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente rnotivazone, avendo ;a Corte di merito posto in evidenza !a negativa perscalità delVimputata, gra -m'ta da p!urimi precedenti, e l'entità dei fatto (cfr. Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le o:rdostanze attenuant: genehciie il giudice può limitarsi a prendere :n esame, tra gli elementi ind:cati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a deterrrThe 3 meno i! riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attedente personal:tà del colpevole o all'entità del reato cc alle modalità rch esecuziPhie di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M
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