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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05717/2024

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9384 /20 23 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE,in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]- GLIOLA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamentedomiciliati (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:correzioneer- roremateriale per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 8155 /2 3 pronunciata il 19 gennaio 202 3 e pubblicatail 2 1 marzo 202 3 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 8155/23 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellacommissione tributaria regionale della Campania.

Per l’effetto, l’Agenziaricorrente è stata condannata alla refusione di quelle di le- gittimità, liquidate in Euro 14 . 0 00,00 per compensi, oltre euro 200,00per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa . 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha rappresentato i suddetti con- tribuentiavanti alla Corte, vincit ori nel giudizio di legittimità, ha de- positatoun ricorso con cui ha domandato di provvedere alla corre- zione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia delladistrazione delle spese processuali in suo favore, quale antista- tarionel processo di legittimità .

Il ricorso è stato notificato alla con- troparte,che non ha svolto difese .

Ritenutoche: 3.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al contro ricorso in Cassazione de- positatoil 19.11.2019 il difensore ha specificato , per quanto qui in- teressa la richiesta di « con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltreIVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario » .

4. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tra- mite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimentosia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.). 5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi appli- cazioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabileanche al presente processo in quanto notificato anterior- mentea tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissatal’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma tran- sitoriadi cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzionepuò essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’uf- ficiodalla Corte ».

7. Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la contropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato unricorso per correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta diuna semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficiosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposi- zionidi cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ.. 8.Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corsodel definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso de- positatoil 19.11.2019 . 9.D’ufficio, va inoltre cancellato il raddoppio del contributo uni ficato («Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis, se dovuto. »),per mero errore materiale posto a carico dell’Agenzia delle En- trate.

P.Q.M.

LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 8155/23 , dopo le parole « Iva e Cpa » sia da intendere aggiunta la locuzione « con distrazione in favore del difensore del la contro ricorrente » e che vengaespunto il raddoppio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9384 /20 23 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE,in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]- GLIOLA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamentedomiciliati (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:correzioneer- roremateriale per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 8155 /2 3 pronunciata il 19 gennaio 202 3 e pubblicatail 2 1 marzo 202 3 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 8155/23 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellacommissione tributaria regionale della Campania. Per l’effetto, l’Agenziaricorrente è stata condannata alla refusione di quelle di le- gittimità, liquidate in Euro 14 . 0 00,00 per compensi, oltre euro 200,00per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa . 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha rappresentato i suddetti con- tribuentiavanti alla Corte, vincit ori nel giudizio di legittimità, ha de- positatoun ricorso con cui ha domandato di provvedere alla corre- zione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia delladistrazione delle spese processuali in suo favore, quale antista- tarionel processo di legittimità . Il ricorso è stato notificato alla con- troparte,che non ha svolto difese . Ritenutoche: 3.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al contro ricorso in Cassazione de- positatoil 19.11.2019 il difensore ha specificato , per quanto qui in- teressa la richiesta di « con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltreIVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario » . 4. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tra- mite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimentosia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.). 5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi appli- cazioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabileanche al presente processo in quanto notificato anterior- mentea tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissatal’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma tran- sitoriadi cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzionepuò essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’uf- ficiodalla Corte ». 7. Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la contropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato unricorso per correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta diuna semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficiosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposi- zionidi cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ.. 8.Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corsodel definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso de- positatoil 19.11.2019 . 9.D’ufficio, va inoltre cancellato il raddoppio del contributo uni ficato («Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis, se dovuto. »),per mero errore materiale posto a carico dell’Agenzia delle En- trate. P.Q.M. LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 8155/23 , dopo le parole « Iva e Cpa » sia da intendere aggiunta la locuzione « con distrazione in favore del difensore del la contro ricorrente » e che vengaespunto il raddoppio
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