CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 35498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30355/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- E sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], -intimata al ricorso successivo- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1807/2020, depositata il 24/09/2020, R.G. n. 731/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 30355/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Civitavecchia - all'esito delle opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso con il quale i lavoratori avevano impugnato il licenziamento a loro intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. all'esito della procedura di mobilità - annullò i licenziamenti e condannò la società convenuta a reintegrare i due lavoratori ed a corrispondere una indennità che quantificò per ciascuno di essi in dodici mensilità di retribuzione oltre interessi e rivalutazione condannando altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione. Accertò inoltre il medesimo obbligo in capo alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. La Corte di appello di Roma investita del reclamo da parte di entrambe le società, li ha rigettati condannandole al pagamento delle spese del giudizio. 2.1. Il giudice del reclamo ha ritenuto che correttamente il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ritenuto illegittimo atteso che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva né allegato né dimostrato quali ragionevoli esigenze tecnico produttive giustificassero la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare alle aree di attività dei due dipendenti Malvaso e Sebastiani né aveva dimostrato la infungibilità delle loro posizioni rispetto a quella di altri quadri comunque addetti all'area commerciale e rispetto ai quali, come da loro dedotto, sarebbero prevalsi per maggiore anzianità e requisiti. 2.2. La Corte di merito ha evidenziato che dagli elementi acquisiti in giudizio non era risultata confermata la dedotta infungibilità dei ricorrenti con gli altri lavoratori indicati sottolineando che ciò che r.g. n. 30355/2020 rileva non sono tanto le mansioni concretamente da ultimo assegnate quanto quelle riconducibili al profilo professionale del lavoratore ed alla sua professionalità. 2.3. Quanto alla tutela da applicare al caso concreto il giudice del reclamo ha ritenuto corretta la reintegrazione ex art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970 come modificata dalla legge n. 92 del 2012, osservando che la norma riguarda tutte le modalità di applicazione dei criteri di scelta e dunque non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi ma anche le modalità con cui sono applicati. 2.4. Il giudice del reclamo ha rigettato, inoltre, il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. osservando che correttamente era stato applicato con riguardo alla domanda formulata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2112 c.c. il rito Fornero trattandosi di domanda il cui petitum è costituito dall'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 sicché non si giustifica il differimento dell'accertamento sulla vicenda traslativa conseguente al licenziamento. Esso non esula dalla domanda proposta ed è diretto a rendere effettiva la tutela reintegratoria (cita 2016 17775). 2.5. La Corte di merito ha poi ritenuto che alla luce della interpretazione conforme alle norme dell'Unione europea ma anche alle pronunce sul tema della Corte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva opporre l'esclusione dei nominativi dei lavoratori dall'accordo di cessione essendo tenuta alla piena applicazione dell'art. 2112 c.c. e dunque alla loro reintegrazione. 2.6. Ha confermato la competenza del giudice del lavoro sulla domanda di condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell'indennizzo connesso al licenziamento osservando che il radicale mutamento del regime di tutela del licenziamento (cita Cass. 16443 del 2018). 2.7. Infine, ha confermato la sentenza che aveva ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 comma 4 della legge r.g. n. 30355/2020 n. 183 del 2010 osservando da un canto che entrambi i ricorrenti avevano impugnato tempestivamente il licenziamento nei confronti di entrambe le società ed inoltre il termine di decadenza non si applica quando si intenda far valere la prosecuzione del rapporto nei confronti del cessionario. 3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti e tempestivi ricorsi sia [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito nelle due cause con tempestivi controricorsi. Entrambe le società ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il suo ricorso, da qualificarcome principale, [OSCURATO:SOCIETA]. nel primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 47 della legge n. 92 del 2012 e sostiene che erroneamente sarebbe stato applicato alla controversia il rito c.d. Fornero sebbene fosse richiesto il vaglio giudiziale della sussistenza del trasferimento di azienda successivo al licenziamento collettivo. Deduce che al licenziamento non si accompagna un problema di qualificazione del rapporto di lavoro ma piuttosto l'accertamento della possibilità di proseguirlo con [OSCURATO:SOCIETA] che dipende da fatti diversi dal licenziamento. 5. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis della I. 428/1990, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c. e critica diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata. 6. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 della legge fallimentare in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c. e si deduce che erroneamente sarebbe stata ritenuta procedibile la domanda di r.g. n. 30355/2020 condanna risarcitoria avanzata dalla lavoratrice senza tenere conto dell'avvenuta ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria. 7. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010 con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. 8. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l'onere della prova in tema di fungibilità. 9. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per avere omesso di valutare un fatto decisivo e rilevante per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) essendosi trascurato di considerare la concreta infungibilità dei due lavoratori con le posizioni analiticamente indicate e descritte da CAI così come era stato specificatamente allegato dalla società. 10. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3 della legge n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18 commi 4 e 7 della legge n. 300 del 1970 avuto riguardo alla disposta reintegrazione anche in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la reintegrazione senza accertare la eccessiva onerosità di tale rimedio e tenendo conto della particolare situazione nella quale versava la società. 11. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 comma 1 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. e si deduce la genericità della motivazione in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori tanto con riferimento all'art. 360 comma 1 nn. r.g. n. 30355/2020 3 e 4 c.p.c. deducendosi che la Corte di merito non avrebbe motivato la mancata ammissione delle prove testimoniali la cui richiesta era stata reiterata in sede di reclamo. 12. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Come affermato da questa Corte in fattispecie analoga, infatti, il rito speciale previsto dalla I. n. 92 del 2012 si applica anche alla domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, rispetto al quale si chiede di accertare la effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose (nella specie non ravvisabile). Pertanto, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento con riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza alcun effetto preclusivo in ragione della veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti (Cass. 01/06/2020 n. 10415 e 15/05/2022 n. 15321) . 13. Ugualmente è infondato il quarto motivo del ricorso principale, da esaminare con precedenza rispetto agli altri, atteso che in tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della I. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass. 07/11/2019 n. 28750 e 01/06/2020 n. 10415). Nel caso in esame, l'azione era proprio diretta a fare accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario e r.g. n. 30355/2020 non a contestare la legittimità o validità di un trasferimento del rapporto di lavoro già disposto nei suoi confronti. 14. Il secondo motivo di ricorso, in disparte i profili di inammissibilità, è comunque infondato dovendosi dare continuità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 10415 del 2020 cit.) ed alla cui ampia motivazione si rinvia che ha chiarito che "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui all'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, comma 4-bis, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art.2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". La "locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa" (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 r.g. n. 30355/2020 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021)" (cfr. Cass.15/05/2022 n. 15321 cit.). 15. Deve invece essere accolto il terzo motivo con il quale la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 I. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria dei lavoratori per effetto dell'ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria. Va preliminarmente esclusa l'inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l'improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l'amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. I. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale). Si tratta dunque di questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo D-74 r.g. n. 30355/2020 (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata specificatamente impugnata con il reclamo sul punto la sentenza resa in sede di opposizione. Tanto premesso va rilevato che nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro. Al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512). Salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del "radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele ... anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame" (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964). Nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell'odierno giudizio (cfr. Cass. 15/05/2022 n. 15321 cit.). 16. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere accolto. 17. Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 U,14 r.g. n. 30355/2020 ottobre 2014, degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l'onere della prova in tema di fungibilità - pur ammissibile perché redatto nel rispetto del principio prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985) con la puntuale indicazione della sede di produzione dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, è tuttavia inammissibile, nella parte in cui invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata ( cfr. Cass. 17 agosto 2020, n. 17201). Esso è poi infondato. Anche di recente (cfr. Cass.n.18843 del 2022) questa Corte, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, ha affermato che infatti affermato che " la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita r.g. n. 30355/2020 esperienza e per pregresso svolgimento (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284)". La Corte territoriale ha accertato che la società datrice nulla ha dedotto in ordine all'infungibilità delle precedenti mansioni dei due lavoratori e da questi specificamente allegate (cfr. con riguardo alla medesima vicenda Cass. n. 10414 del 2020 e le successive conformi: Cass.nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020). Quanto alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la fungibilità della posizione di lavoro dei lavoratori senza che fosse stata raggiunta tale prova, ritiene il Collegio che la censura, così come formulata, sia inammissibile atteso che la violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018) e nella specie la società ricorrente si lamenta dell'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla fungibilità delle mansioni. 18. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia l'omessa valutazione di fatto decisivo e rilevante per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) e si deduce che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare la concreta infungibilità dei due lavoratori con le posizioni analiticamente indicate e descritte da CAI - è inammissibile poiché mira ad una rivalutazione dei fatti non consentita al giudice di legittimità laddove gli stessi siano stati presi in esame dal giudice di merito. La censura si pone al di fuori del perimetro tracciato per r.g. n. 30355/2020 il vizio di motivazione dall'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. ed inoltre nella specie opera l'art. 348 ter comma 5 c.p.c. che preclude la proposizione di un ricorso per vizio di motivazione quando la questione sia stata affrontata e risolta con una valutazione dei fatti conforme nei gradi di merito (cfr. Cass.10/03/2014 n. 5528 e 22/12/2016 n. 26774). 19. Anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma nella parte in cui ancorava all'accertamento di una insussistente eccessiva onerosità la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro ( cfr. Corte Cost. n. 59 del 2021). Va inoltre sottolineato che in tema di licenziamento collettivo grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, mentre nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870 ed anche recentemente Cass. n. 26683 del 2022). Nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto all'accertamento rilevando che i lavoratori avevano comunque puntualmente allegato con quali altri lavoratori avrebbero potuto essere comparati mentre parte la datrice di lavoro non aveva assolto ai propri oneri in proposito. 20. L'ultimo motivo del ricorso incidentale infine è inammissibile trattandosi di censura che denunciando l'erroneità della sentenza, P3„ r.g. n. 30355/2020 in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 comma 1 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. per genericità della motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., non riporta neppure per sintesi il contenuto delle richieste istruttorie e non indica come la richiesta di prova sia stata coltivata. L'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un " error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass. 25/09/2019 n. 23834). 21. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. mentre sono da rigettare gli altri motivi dello stesso ricorso ed anche il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA].. Per l'effetto la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.. Quanto alle spese [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere condannata al pagamento di quelle del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. restano a suo carico, in considerazione della sostanziale e prevalente soccombenza, sia le spese dei gradi di merito, come liquidate dal Tribunale e dalla Corte di appello, sia quelle del giudizio di legittimità che sono liquidate nella misura r.g. n. 30355/2020 indicata in dispositivo e devono essere distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. rigettati gli altri e rigettato il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara improcedibile la domanda dei lavoratori di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. al pagamento delle spese dei gradi di merito che si liquidano nella misura già individuata dal Tribunale e dalla Corte di appello e del giudizio di legittim