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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 34022/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 18 giugno 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] — previe concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale ed applicazione della continuazione tra i reati — alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 73 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi portandosi, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Napoli, fuori del comune di residenza e ponendosi alla guida di una autovettura ad onta della disposta revoca della patente.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concretatosi in un allontanamento di pochissimi chilometri dai confini del comune di Napoli, finalizzato all'acquisto di uova di Pasqua da regalare ai nipoti ed originato dall'ignoranza della precisa delimitazione dell'area entro la quale egli si sarebbe dovuto mantenere.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità per il reato sanzionato dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sebbene, al momento del fatto, la misura di prevenzione non fosse ancora divenuta irrevocabile.

Con il terzo motivo, si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale a dispetto del fatto che l'ultimo reato in precedenza da lui commesso risale al 2004.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA], fermato, alla guida di un'autovettura, nel territorio di Giugliano, ha offerto giustificazioni che la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto inconsistenti, osservando che egli, ancor più in quanto soggetto all'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, avrebbe dovuto, nell'arco temporale, pari ad otto mesi, trascorso dalla remissione in libertà, con contestuale sottoposizione alla misura preventiva, informarsi, impiegando la comune diligenza, in ordine all'assetto territoriale dei comuni dell'hinterland partenopeo, onde è del tutto fuori di luogo discorrere, come fa il ricorrente ancora nel libello introduttivo del presente giudizio, di errore sul fatto o carenza di dolo.

2. Il secondo motivo — con il quale viene reiterata una doglianza che, diversamente da quanto indicato dal Procuratore generale, era stata proposta già con i motivi di appello (cfr. pagg. 3-4) — è, invece, fondato.

Il ricorrente contesta, in proposito, la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, sotto la rubrica «Violazioni al codice della strada», sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

La fattispecie criminosa in contestazione si riferisce, invero, a persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, condizioneYhon ricorre nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è posto alla guida di una Lancia Y il 18 aprile 2019, ovvero in un frangente temporale in cui egli era sottoposto a misura di prevenzione in forza di decreto, ancora non definitivo perché impugnato innanzi alla Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con successiva sentenza dell'i luglio 2020.

Discende dal superiore rilievo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a detta contestazione, con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e la rideterminazione della pena, per il residuo reato ed in ossequio a quanto stabilito dai giudici di merito, in un anno di reclusione (pena base, un anno e sei mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato).

3. Va, infine, dato atto dell'infondatezza del terzo ed ultimo motivo di ricorso, che verte sull'applicazione della recidiva che, a dire del ricorrente, non avrebbe potuto essere considerata, in ragione dell'epoca dell'ultimo tra i reati da lui in precedenza commessi, come infraquinquennale.Trattasi, invero, di censura priva di autosufficienza, e per ciò solo inammissbile, perché affidata alla mera indicazione dì parte — riferita, peraltro, al momento di commissione del reato qui contestato anziché a quello del suo accertamento — e non suffragata da pertinente documentazione di riscontro.

Il profilo dedotto appare, comunque, irrilevante posto, quanto al reato base, che la recidiva è stata reputata equivalente alle generiche in esito ad un giudizio di bilanciamento che, deve ragionevolmente inferirsi, non avrebbe risentito della diversa qualificazione della recidiva e, quanto a quello satellite, che l'annullamento, per questa parte, della sentenza impugnata rende superfluo, sul punto, qualsivoglia approfondimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché il fatto non sussiste, e ridetermina la pena per il residuo reato in anni uno di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 18 giugno 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] — previe concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale ed applicazione della continuazione tra i reati — alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 73 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi portandosi, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Napoli, fuori del comune di residenza e ponendosi alla guida di una autovettura ad onta della disposta revoca della patente. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concretatosi in un allontanamento di pochissimi chilometri dai confini del comune di Napoli, finalizzato all'acquisto di uova di Pasqua da regalare ai nipoti ed originato dall'ignoranza della precisa delimitazione dell'area entro la quale egli si sarebbe dovuto mantenere. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità per il reato sanzionato dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sebbene, al momento del fatto, la misura di prevenzione non fosse ancora divenuta irrevocabile. Con il terzo motivo, si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale a dispetto del fatto che l'ultimo reato in precedenza da lui commesso risale al 2004. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA], fermato, alla guida di un'autovettura, nel territorio di Giugliano, ha offerto giustificazioni che la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha ritenuto inconsistenti, osservando che egli, ancor più in quanto soggetto all'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, avrebbe dovuto, nell'arco temporale, pari ad otto mesi, trascorso dalla remissione in libertà, con contestuale sottoposizione alla misura preventiva, informarsi, impiegando la comune diligenza, in ordine all'assetto territoriale dei comuni dell'hinterland partenopeo, onde è del tutto fuori di luogo discorrere, come fa il ricorrente ancora nel libello introduttivo del presente giudizio, di errore sul fatto o carenza di dolo. 2. Il secondo motivo — con il quale viene reiterata una doglianza che, diversamente da quanto indicato dal Procuratore generale, era stata proposta già con i motivi di appello (cfr. pagg. 3-4) — è, invece, fondato. Il ricorrente contesta, in proposito, la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, sotto la rubrica «Violazioni al codice della strada», sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. La fattispecie criminosa in contestazione si riferisce, invero, a persona già sottoposta a una misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, condizioneYhon ricorre nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è posto alla guida di una Lancia Y il 18 aprile 2019, ovvero in un frangente temporale in cui egli era sottoposto a misura di prevenzione in forza di decreto, ancora non definitivo perché impugnato innanzi alla Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con successiva sentenza dell'i luglio 2020. Discende dal superiore rilievo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a detta contestazione, con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e la rideterminazione della pena, per il residuo reato ed in ossequio a quanto stabilito dai giudici di merito, in un anno di reclusione (pena base, un anno e sei mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato). 3. Va, infine, dato atto dell'infondatezza del terzo ed ultimo motivo di ricorso, che verte sull'applicazione della recidiva che, a dire del ricorrente, non avrebbe potuto essere considerata, in ragione dell'epoca dell'ultimo tra i reati da lui in precedenza commessi, come infraquinquennale.Trattasi, invero, di censura priva di autosufficienza, e per ciò solo inammissbile, perché affidata alla mera indicazione dì parte — riferita, peraltro, al momento di commissione del reato qui contestato anziché a quello del suo accertamento — e non suffragata da pertinente documentazione di riscontro. Il profilo dedotto appare, comunque, irrilevante posto, quanto al reato base, che la recidiva è stata reputata equivalente alle generiche in esito ad un giudizio di bilanciamento che, deve ragionevolmente inferirsi, non avrebbe risentito della diversa qualificazione della recidiva e, quanto a quello satellite, che l'annullamento, per questa parte, della sentenza impugnata rende superfluo, sul punto, qualsivoglia approfondimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché il fatto non sussiste, e ridetermina la pena per il residuo reato in anni uno di
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