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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17521/2026

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rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amata con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6634/2020depositata il 23/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20261.

I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazionela sentenza n. 6634 del 2020, emessa dalla Corte d'appello di Roma in da-ta 23 dicembre 2020, all'esito del gravame proposto nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale diRoma il 7 novembre 2014.2.

Gli attori avevano allegato in primo grado di essere titolari dell'al-bergo Rocca, sito in Cassino, e che all'esito della deliberazione della Giun-ta regionale [OSCURATO:PERSONA] nel 1979 avevano ottenuto la concessione di agevola-zioni e contributi per la realizzazione di un albergo, in attuazione di quantoprevisto dalla l.r. n. 82/1978 e dalla legge dello Stato n. 183/1976.

Leagevolazioni concesse prevedevano sia l'erogazione di un mutuo da partedi un istituto bancario convenzionato sia la concessione di un contributo inconto capitale a fondo perduto di originarie Lire

70.000.000. Allegavano,inoltre, gli attori che con nota del 6 marzo 1995 la Regione [OSCURATO:PERSONA] avevaprovveduto ad inviare la ulteriore deliberazione n. 8606, adottata l'8 no-vembre 1994, di revoca della precedente delibera del 1979, con cui eranostati concessi i benefici.

Nella delibera di revoca si affermava che all'esitodel riesame della pratica erano emerse irregolarità legate alla carenza didocumentazione ed alla esecuzione di lavori in difformità rispetto a quellioriginariamente autorizzati; in conseguenza di ciò era stata disposta la re-voca dei contributi e delle concessioni già erogati, con conseguente invitoalla restituzione delle somme ricevute per il titolo suddetto.3.

I sigg.ri Rocca dapprima avevano agito avanti al [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere l'annullamento della delibera n. 8606/1994, e, dopo la decisionedel Tar, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O.,avevano riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Roma, che però avevarigettato le domande proposte dagli stessi, accogliendo invece la domandariconvenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la condannaal pagamento della somma complessiva di euro 191.089,05, oltre interessilegali dal 9 marzo 1995, nonché al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20264.

Avverso la sentenza di prime cure i sigg.ri Rocca avevano propostoappello, censurando specificamente i) il mancato riconoscimento della ec-cepita prescrizione del credito azionato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; ii) la mancatadeclaratoria di nullità o inefficacia della deliberazione di revoca n. 8606/1994; iii) l'illegittima determinazione della somma effettivamente erogatadalla Regione, perché comprensiva anche dell'importo di un mutuo eroga-to direttamente da un istituto bancario ed integralmente restituito.5.

Nel giudizio di appello si era costituita la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependol'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del diritto alla restituzione deicontributi, perché formulata per la prima volta in appello, in violazionedell'art. 345 cod. proc. civ., ed insistendo per il rigetto del gravame, inquanto infondato.6.

La Corte d'appello respingeva il gravame, osservando con riguardoal primo motivo che il diritto della Regione alla restituzione dell'indebitonon era prescritto alla data della delibera di revoca.6.1.

In particolare, la Corte d'appello, premessa la natura risarcitoriadell'azione promossa in sede penale dalla Regione con la costituzione diparte civile, rispetto all'azione di ripetizione soggetta alla prescrizione de-cennale, evidenziava che era da ritenersi evento interruttivo la deliberadella Giunta n. 7954 del 4 agosto 1988, che aveva disciplinato la costitu-zione del gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'apertu-ra del procedimento di secondo grado volto a verificare che le opere pro-gettate e finanziate rispondessero ai dati di progetto e ai requisiti richiestiper la loro finanziabilità.

La delibera in oggetto era, secondo la Corte terri-toriale, astrattamente conoscibile dagli appellanti, attesa la natura pubbli-ca e l'insussistenza di un obbligo di comunicazione dell'avvio del procedi-mento, non essendo ancora entrata in vigore la legge n. 241/1990.

Neconseguiva che, essendo la data di erogazione dei contributi in favore deisigg.ri Rocca risalente al 16 ottobre 1980, alla data del 1988 la prescrizio-ne decennale non era ancora maturata.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20266.2.

Con riguardo al secondo motivo, concernente le denunciate nullitàprocedimentali, la Corte d'appello riteneva che le difformità riscontrate ri-spetto alle opere finanziate, così come accertate dal gruppo di lavoro dellaRegione, giustificavano la sussunzione della fattispecie concreta in quellaastratta prevista dall'art. 9 della l.r. n. 82/1978 e, in particolare, nella fat-tispecie prevista dalle lettere c) e d) (l'ipotesi in cui venga realizzata un'i-niziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributisenza preventiva autorizzazione della Giunta regionale, e l'ipotesi in cuinon vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giuntaregionale, i termini fissati per inizio ed ultimazione delle opere), che com-portava la revoca delle provvidenze.

Non vi erano state, inoltre, le lamen-tate nullità procedimentali, dal momento che la revoca dei contributi erastata decisa all'esito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.6.3.

Infine, la Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità della terzacensura, relativa alla quantificazione della domanda di restituzione, peressersi nel giudizio di prime cure gli attori limitati ad eccepire l'intervenutaprescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito e risultando, pertanto,nuove la circostanza e la documentazione dedotta per la prima volta inappello.7.

La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai sigg.ri Roccacon ricorso notificato il 9/2/2021 ed affidato a tre motivi, illustrati da me-moria, cui resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo si deduce, in relazione agli artt. 360, comma 1,n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale escluso l'intervenuta prescrizione, inforza dell'interruzione ad opera della deliberazione n. 7954 del 4 agosto1988, con la quale era stato soltanto costituito il gruppo di lavoro per losvolgimento degli adempimenti istruttori e l'apertura di un procedimentoNumero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026di secondo grado volto a verificare le opere progettate.

Osserva parte ri-corrente che detto provvedimento non era stato neanche espressamenterichiamato ed allegato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], né portato a conoscenza delsigg.ri Rocca e pertanto si trattava di documento privo dei requisiti di cuiall'art. 2943 cod. civ.8.1.

Il motivo è fondato.8.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha infatti errato nella valutazione, quale attorilevante ai fini dell'interruzione dell'eccepita prescrizione, della delibera-zione n. 7954 del 4 agosto 1988, con la quale era stato soltanto costituitoun gruppo di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti istruttori e l'a-pertura di un procedimento di secondo grado, volto a verificare le opereprogettate, trattandosi di un atto che, come accertato dalla sentenza im-pugnata, oltre a rivestire un'efficacia meramente interna all'ente pubblico,non recava evidentemente ancora una manifestazione della volontà di re-vocare il contributo e chiedere la restituzione del relativo importo, indi-spensabile ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2943 c.c., masi limitava a disporre l'avvio di un procedimento destinato solo in viaeventuale a concludersi con i predetti provvedimenti.In tema di prescrizione, questa Corte ha infatti affermato che, per po-ter attribuire ad un atto efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943, quar-to comma, c.c., lo stesso deve presentare un elemento soggettivo, costi-tuito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento og-gettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione orichiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile vo-lontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti delsoggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass.24913/2022, Cass. 1166/2018).9.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si con-Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026testava la legittimità della revoca, omettendo di considerare le circostanzeemerse in sede di assoluzione penale per non aver commesso il fatto,nonché utilizzando elementi di valutazione tratti da una sentenza del Tarannullata in sede di gravame.9.1.

Si duole parte ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso divalutare le circostanze evidenziate dalla sentenza penale del Tribunale diRoma che aveva assolto i ricorrenti perché il fatto non sussiste, con rife-rimento alle stesse contestazioni che, invece, avevano portato alla revocadel finanziamento.

Inoltre, parte ricorrente lamenta che la motivazione dirigetto delle doglianze abbia richiamato considerazioni sviluppate nellasentenza del Tar del 21 dicembre 2000, emessa tra le stesse parti, cheperò era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza emessa in da-ta 29 dicembre 2009.10.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità del motivodi gravame che attingeva la contestazione sull'entità del credito azionatodalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in quanto comprensivo anche di somme non erogatedalla Regione medesima, bensì da un istituto di credito bancario e inte-gralmente già rimborsate.11.

Con l'accoglimento del primo motivo, devono ritenersi assorbite ledoglianze del secondo e terzo motivo di ricorso.12.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti-mità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza im-pugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amata con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6634/2020depositata il 23/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20261. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazionela sentenza n. 6634 del 2020, emessa dalla Corte d'appello di Roma in da-ta 23 dicembre 2020, all'esito del gravame proposto nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale diRoma il 7 novembre 2014.2. Gli attori avevano allegato in primo grado di essere titolari dell'al-bergo Rocca, sito in Cassino, e che all'esito della deliberazione della Giun-ta regionale [OSCURATO:PERSONA] nel 1979 avevano ottenuto la concessione di agevola-zioni e contributi per la realizzazione di un albergo, in attuazione di quantoprevisto dalla l.r. n. 82/1978 e dalla legge dello Stato n. 183/1976. Leagevolazioni concesse prevedevano sia l'erogazione di un mutuo da partedi un istituto bancario convenzionato sia la concessione di un contributo inconto capitale a fondo perduto di originarie Lire 70.000.000. Allegavano,inoltre, gli attori che con nota del 6 marzo 1995 la Regione [OSCURATO:PERSONA] avevaprovveduto ad inviare la ulteriore deliberazione n. 8606, adottata l'8 no-vembre 1994, di revoca della precedente delibera del 1979, con cui eranostati concessi i benefici. Nella delibera di revoca si affermava che all'esitodel riesame della pratica erano emerse irregolarità legate alla carenza didocumentazione ed alla esecuzione di lavori in difformità rispetto a quellioriginariamente autorizzati; in conseguenza di ciò era stata disposta la re-voca dei contributi e delle concessioni già erogati, con conseguente invitoalla restituzione delle somme ricevute per il titolo suddetto.3. I sigg.ri Rocca dapprima avevano agito avanti al [OSCURATO:PERSONA] al fine diottenere l'annullamento della delibera n. 8606/1994, e, dopo la decisionedel Tar, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O.,avevano riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Roma, che però avevarigettato le domande proposte dagli stessi, accogliendo invece la domandariconvenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la condannaal pagamento della somma complessiva di euro 191.089,05, oltre interessilegali dal 9 marzo 1995, nonché al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20264. Avverso la sentenza di prime cure i sigg.ri Rocca avevano propostoappello, censurando specificamente i) il mancato riconoscimento della ec-cepita prescrizione del credito azionato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; ii) la mancatadeclaratoria di nullità o inefficacia della deliberazione di revoca n. 8606/1994; iii) l'illegittima determinazione della somma effettivamente erogatadalla Regione, perché comprensiva anche dell'importo di un mutuo eroga-to direttamente da un istituto bancario ed integralmente restituito.5. Nel giudizio di appello si era costituita la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependol'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del diritto alla restituzione deicontributi, perché formulata per la prima volta in appello, in violazionedell'art. 345 cod. proc. civ., ed insistendo per il rigetto del gravame, inquanto infondato.6. La Corte d'appello respingeva il gravame, osservando con riguardoal primo motivo che il diritto della Regione alla restituzione dell'indebitonon era prescritto alla data della delibera di revoca.6.1. In particolare, la Corte d'appello, premessa la natura risarcitoriadell'azione promossa in sede penale dalla Regione con la costituzione diparte civile, rispetto all'azione di ripetizione soggetta alla prescrizione de-cennale, evidenziava che era da ritenersi evento interruttivo la deliberadella Giunta n. 7954 del 4 agosto 1988, che aveva disciplinato la costitu-zione del gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'apertu-ra del procedimento di secondo grado volto a verificare che le opere pro-gettate e finanziate rispondessero ai dati di progetto e ai requisiti richiestiper la loro finanziabilità. La delibera in oggetto era, secondo la Corte terri-toriale, astrattamente conoscibile dagli appellanti, attesa la natura pubbli-ca e l'insussistenza di un obbligo di comunicazione dell'avvio del procedi-mento, non essendo ancora entrata in vigore la legge n. 241/1990. Neconseguiva che, essendo la data di erogazione dei contributi in favore deisigg.ri Rocca risalente al 16 ottobre 1980, alla data del 1988 la prescrizio-ne decennale non era ancora maturata.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/20266.2. Con riguardo al secondo motivo, concernente le denunciate nullitàprocedimentali, la Corte d'appello riteneva che le difformità riscontrate ri-spetto alle opere finanziate, così come accertate dal gruppo di lavoro dellaRegione, giustificavano la sussunzione della fattispecie concreta in quellaastratta prevista dall'art. 9 della l.r. n. 82/1978 e, in particolare, nella fat-tispecie prevista dalle lettere c) e d) (l'ipotesi in cui venga realizzata un'i-niziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributisenza preventiva autorizzazione della Giunta regionale, e l'ipotesi in cuinon vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giuntaregionale, i termini fissati per inizio ed ultimazione delle opere), che com-portava la revoca delle provvidenze. Non vi erano state, inoltre, le lamen-tate nullità procedimentali, dal momento che la revoca dei contributi erastata decisa all'esito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.6.3. Infine, la Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità della terzacensura, relativa alla quantificazione della domanda di restituzione, peressersi nel giudizio di prime cure gli attori limitati ad eccepire l'intervenutaprescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito e risultando, pertanto,nuove la circostanza e la documentazione dedotta per la prima volta inappello.7. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai sigg.ri Roccacon ricorso notificato il 9/2/2021 ed affidato a tre motivi, illustrati da me-moria, cui resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo si deduce, in relazione agli artt. 360, comma 1,n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale escluso l'intervenuta prescrizione, inforza dell'interruzione ad opera della deliberazione n. 7954 del 4 agosto1988, con la quale era stato soltanto costituito il gruppo di lavoro per losvolgimento degli adempimenti istruttori e l'apertura di un procedimentoNumero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026di secondo grado volto a verificare le opere progettate. Osserva parte ri-corrente che detto provvedimento non era stato neanche espressamenterichiamato ed allegato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], né portato a conoscenza delsigg.ri Rocca e pertanto si trattava di documento privo dei requisiti di cuiall'art. 2943 cod. civ.8.1. Il motivo è fondato.8.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha infatti errato nella valutazione, quale attorilevante ai fini dell'interruzione dell'eccepita prescrizione, della delibera-zione n. 7954 del 4 agosto 1988, con la quale era stato soltanto costituitoun gruppo di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti istruttori e l'a-pertura di un procedimento di secondo grado, volto a verificare le opereprogettate, trattandosi di un atto che, come accertato dalla sentenza im-pugnata, oltre a rivestire un'efficacia meramente interna all'ente pubblico,non recava evidentemente ancora una manifestazione della volontà di re-vocare il contributo e chiedere la restituzione del relativo importo, indi-spensabile ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2943 c.c., masi limitava a disporre l'avvio di un procedimento destinato solo in viaeventuale a concludersi con i predetti provvedimenti.In tema di prescrizione, questa Corte ha infatti affermato che, per po-ter attribuire ad un atto efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943, quar-to comma, c.c., lo stesso deve presentare un elemento soggettivo, costi-tuito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento og-gettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione orichiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile vo-lontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti delsoggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass.24913/2022, Cass. 1166/2018).9. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si con-Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026testava la legittimità della revoca, omettendo di considerare le circostanzeemerse in sede di assoluzione penale per non aver commesso il fatto,nonché utilizzando elementi di valutazione tratti da una sentenza del Tarannullata in sede di gravame.9.1. Si duole parte ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso divalutare le circostanze evidenziate dalla sentenza penale del Tribunale diRoma che aveva assolto i ricorrenti perché il fatto non sussiste, con rife-rimento alle stesse contestazioni che, invece, avevano portato alla revocadel finanziamento. Inoltre, parte ricorrente lamenta che la motivazione dirigetto delle doglianze abbia richiamato considerazioni sviluppate nellasentenza del Tar del 21 dicembre 2000, emessa tra le stesse parti, cheperò era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza emessa in da-ta 29 dicembre 2009.10. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità del motivodi gravame che attingeva la contestazione sull'entità del credito azionatodalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in quanto comprensivo anche di somme non erogatedalla Regione medesima, bensì da un istituto di credito bancario e inte-gralmente già rimborsate.11. Con l'accoglimento del primo motivo, devono ritenersi assorbite ledoglianze del secondo e terzo motivo di ricorso.12. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti-mità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza im-pugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Numero registro generale 4485/2021Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 17521/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il PresidenteGuido Mercolino