CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen., riducendo la pena inflitta; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, circostanza questa che, nel caso di specie, non si ravvisa; - [OSCURATO:PERSONA] che nel caso di recidiva reiterata ex art. 99 cod. pen. è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, valutando le risultanze anche al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (S.U., sent. N. 35738, del 27/05/2010 (dep. 05/10/2020), Rv. 247838); - [OSCURATO:PERSONA] che tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha correttamente evidenziato che i numerosi precedenti penali specifici da cui l'imputato è gravato sono espressione di una rafforzata propensione a delinquere e non, invece, di un'occasionale ricaduta dell'imputato, articolando una motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.Me)5•-z/Vz., I 11 11,