CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13296-2015 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 2535 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 808/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/11/2014 R.G.N. 985/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13296/2015 Premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno, avanti al Tribunale di Arezzo, esponendo di avere svolto, nel periodo dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2007, le mansioni proprie del profilo professionale di coadiutore amministrativo per esigenze connesse alla gestione dello [OSCURATO:PERSONA] per l'immigrazione in virtù di successivi contratti di somministrazione a termine e relative proroghe; di avere in seguito svolto le medesime prestazioni direttamente alle dipendenze del Ministero in virtù di un contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogato una prima volta sino al 31 dicembre 2010 e una seconda fino al 31 dicembre 2011. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], dedotta la nullità dei contratti di somministrazione così come di quello a tempo determinato, ha chiesto che venisse dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione e/o disposta la condanna della stessa al risarcimento del danno. 2. Il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità dei contratti, per la genericità della causale giustificativa del ricorso al lavoro somministrato a termine e per carenza delle ragioni temporanee legittimanti la successiva assunzione con contratto a tempo determinato, e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento, a titolo risarcitorio, di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto quale indennità onnicomprensiva ex art. 32, comma 5, I. n. 183/2010. 3. La Corte di appello di Firenze, con sent. n. 808/2014, depositata il 13 novembre 2014, ha respinto il gravame del Ministero e confermato la sentenza di primo grado. 3.1. La Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'Amministrazione, per la quale le ragioni delle prestazioni a termine sarebbero state accertate da una serie di ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di Protezione Civile, poiché la I. 24 febbraio 1992, n. 225 richiede (art. 5) che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbano contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare ed essere motivate, mentre nelle ordinanze prodotte non risultavano deroghe alla legislazione in materia di rapporto di lavoro; ha inoltre rilevato, come già il primo giudice, l'assoluta genericità dell'esigenza posta a giustificazione dei contratti di lavoro somministrato (e cioè la "temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a reperire standard definiti di prestazione") e, quanto al successivo contratto a termine, il difetto di alcun riferimento alla temporaneità dell'esigenza organizzativa che avrebbe dovuto legittimare l'apposizione di un termine; con riferimento infine alla pronuncia risarcitoria, ha ritenuto che, in materia di abusivo ricorso al contratto a termine, dovesse trovare applicazione l'art. 18, c. 5, I. n. 300/1970, anziché l'art. 32 della I. n. 183/2010, ma che, non essendo la misura del risarcimento individuata dal Tribunale superiore al parametro delle quindici mensilità e non essendovi impugnazione sul punto da parte della lavoratrice, la sentenza di primo grado dovesse trovare conferma. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con due motivi, cui ha resistito la Saladino con controricorso. 5. Il Ministero ha depositato altresì memoria con documenti allegati. Rilevato che 6. Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 225/1992, dell'art. 2, comma 6, d.l. n. 225/2010 e degli artt. 20 d.lgs. n. 276/2003, 5 d.lgs. n. 368/2001 e 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché falsa applicazione del C.C.N.L. 28/5/1998 per i dipendenti delle agenzie di somministrazione e della Direttiva Europea n. 1999/1970: in sostanza, richiamati i numerosi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri succedutisi in tema di immigrazione clandestina dal 2002 al 2010, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere ritenuto che le ordinanze di Protezione Civile fossero state adottate anche per derogare alle norme sui rapporti di lavoro, mentre tali ordinanze, atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, individuano - come è loro consentito dalla fondamentale disposizione di cui all'art. 5, comma 1, I. n. 225/1992 - la situazione emergenziale specifica e i modi per fronteggiarla, anche in eventuale deroga alla legislazione vigente; la censura inoltre nella parte in cui ha rilevato la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato il lavoro a tempo determinato, sia nell'ambito della somministrazione che nel contratto a termine, stante l'immediata evidenza nel caso di specie, alla luce delle motivazioni delle richiamate ordinanze di Protezione Civile, delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" poste dal d.lgs. n. 276/2003 e dal d.lgs. n. 368/2001 quali requisiti per i rispettivi strumenti contrattuali. 7. Con il secondo (subordinato) motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010, dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18, comma 5, I. n. 300/1970, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile, ai fini risarcitori, il parametro di cui a tale ultima norma. Ritenuto che 8. Deve preliminarmente essere rilevata e dichiarata l'inammissibilità della produzione in questa sede di legittimità dei documenti allegati alla memoria per il Ministero (art. 372 cod. proc. civ.).8.1. L'inammissibilità prevista dall'art. 372 cod. proc. civ. si estende, infatti, anche alla produzione di documenti concernenti fatti successivi alla denuncia della decisione impugnata e di quelli che non sia stato possibile depositare nel giudizio di merito, alla luce dell'inequivocabile indirizzo restrittivo adottato da tale disposizione e della evidente incompatibilità tra la struttura del giudizio di cassazione, caratterizzato dalla natura di mera legittimità del sindacato demandato alla Corte Suprema, e la deduzione di fatti nuovi sopravvenuti. 8.2. Ne consegue che il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2°, fatta eccezione per i documenti che riguardino la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso (Cass. n. 9689/2002). 9. Il primo motivo è infondato. 9.1. L'art. 5 della I. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile) dispone, al comma 5, che "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate". 9.2. Di tale norma il giudice di appello di Firenze ha fatto corretta applicazione, poiché - come precisato da questa Corte - le "ordinanze libere" di cui all'art. 5 della I. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino l'assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l'espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo dell'indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro (Cass. n. 24490/2019). 10. D'altra parte, è consolidato e risalente il principio, per il quale l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (Cass. n. 10033/2010; conformi, fra le molte: Cass. n. 208/2015; Cass. n. 840/2019). 10.1. Anche di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte di merito, esaminando sia la causale dei contratti di lavoro somministrato, sia la causale del contratto a tempo determinato, e motivatamente osservando, in adesione ai rilievi e alle argomentazioni del primo giudice, come la formula impiegata per la somministrazione fosse assolutamente generica e quella del contratto a tempo determinato non contenesse alcun riferimento alla temporaneità dell'esigenza organizzativa che aveva determinato l'apposizione di un termine finale al rapporto (cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5). 11. Il secondo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse (Cass. n. 12678/2020; Cass. n. 20689/2016), poiché avverso la decisione di primo grado, che aveva applicato l'art. 32, c. 5, I. n. 183/2010, liquidando la relativa indennità nella misura (massima) di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non risulta proposta impugnazione né dal Ministero, per una riduzione dell'ammontare così determinato, né dalla lavoratrice, per l'applicazione di altro ipotetico parametro normativo. 12. La sentenza di appello è peraltro erronea e di essa deve disporsi la correzione ex art.384 cod. proc. civ., dovendo riaffermarsi il principio, per il quale, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Sez. U n. 5072/2016). 13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 15 luglio 2021. Il P