CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta sussistenza del dolo del delitto di calunnia - specie nella parte in cui si afferma che la Corte di appello non avrebbe preso in esame la contingente situazione in cui versava la ricorrente che si vedeva, al contempo, sottoposta a procedimento penale ed esposta al rischio di perdere l'affidamento del figlio - è riproduttivo di analogo motivo di censura formulato in sede di gravame adeguatamente confutato in sentenza nella parte in cui ha fatto presente l'evidente e totale falsità delle accuse formulate al proprio difensore che non si era reso responsabile di omissioni o false allegazioni e pertanto del reato di infedele patrocinio, evenienza che palesava, nonostante le condizioni psicofisiche incombenti sulla ricorrente (sempre ritenuta capace di intendere e di volere), la sussistenza del necessario elemento soggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il