CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 42937/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) ed ai numerosi reati fine di cui ai capi B, C, E, F, I, K, L, S, W, Y e Z dell'imputazione provvisoria (con riqualificazione delle condotte di cui ai capi C ed F nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e limitazione della gravità indiziaria in relazione al capo S alla sola condotta del 19 giugno 2019). Secondo l'imputazione provvisoria la consorteria criminale sarebbe coordinata da [OSCURATO:PERSONA], detto 'o nippul; ne sarebbero partecipi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detta Tonia, con il compito di occuparsi della vendita al dettaglio, nel territorio del rione [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ed in varie zone di Napoli nord e dell'hinterland napoletano, della sostanza stupefacente del tipo crack, la cui custodia sarebbe affidata allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1 Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo. Rileva, in particolare, il contrasto tra la necessaria indeterminatezza del programma associativo e la durata circoscritta ad un solo mese delle indagini. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla esclusa sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990 nonché, con riferimento ai singoli episodi di cessione, di quella di cui all'art. 73 comma 5, considerata la modesta quantità della sostanza ceduta nelle singole ipotesi in contestazione, l'operatività del sodalizio in un solo specifico rione della città di Napoli, l'assenza di prove che lo stesso operasse in regime di monopolio, il limitato ambito di operatività temporale (di un solo mese) dello stesso ed il modesto numero di componenti del sodalizio. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale valutato gli elementi, ritenuti idonei a superare la preclusioni di sussistenza e di adeguatezza della custodia cautelare, relativi alla cessazione della condotta dal giugno 2019 e, comunque, al recesso dal sodalizio del ricorrente una volta che questo è stato raggiunto da altra misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi generici e manifestamente infondati.1.1 Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa Sede, si può procedere all'esame del primo motivo di ricorso con il quale si censura il percorso argomentativo relativo al ritenuto quadro indiziario relativo al delitto associativo. Tale motivo è manifestamente infondato e generico in quanto si limita a reiterare le stesse censure già sollevate in sede di riesame, omettendo, tuttavia, il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che, pur dando conto della limitata durata delle indagini, ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio e nell'ambiente dei consumatori di sostanza stupefacente tipo "crack". Giova, innanzitutto ribadire che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 2.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche ed ha posto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzativa, desunti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione: -il [OSCURATO:PERSONA] coordinava il gruppo degli spacciatori, composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed esercitava costanti pressioni sui primi due affinché si recassero tempestivamente dai "clienti"; - i pusher erano organizzati secondo turni di lavoro particolarmente intensi (in una conversazione, ad esempio, il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con la moglie di dovere ancora effettuare "500 consegne"; in altra conversazione la [OSCURATO:PERSONA] scambiava il proprio turno con [OSCURATO:PERSONA]; in altra ancora, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si faceva carico, utilizzando il telefono cellulare "dedicato" ai clienti, di avvisare un cliente che aspettava la [OSCURATO:PERSONA] per una cessione, che la stessa era stata arrestata); -i sodali si avvisavano reciprocamente dell'eventuale presenza di forze dell'ordine; - il gruppo si faceva carico anche dei mezzi di locomozione (si richiama la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono delle necessità di riparare il motorino della [OSCURATO:PERSONA]); - il gruppo utilizzava un numero di utenza cellulare dedicato ai contatti con i clienti (si richiamano, al riguardo anche le s.i.t. rese da uno dei "clienti", [OSCURATO:PERSONA]); - è stato decifrato il linguaggio convenzionale adottato dai clienti i quali, attraverso espressioni quali "siamo due di noi" o "siamo tre di noi", si riferivano, invece, alle dosi di crack (in una conversazione è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, parlando con tal [OSCURATO:PERSONA] gli chiede: «quanto ne siete? Uno, due, tre?» ed il Borrelli, intercettato a cornetta sollevata, dice di avere bisogno di un tiro per dormire). Stesso linguaggio viene adottato anche in relazione alle cessioni contestate ai capi W (in relazione al quale lo stesso acquirente ammette di rifornirsi abitualmente di crack, utilizzando l'utenza dedicata, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che riconosce in foto), e Y; - in un vano sottoscala dell'edificio dove abita [OSCURATO:PERSONA], adiacente all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sono state sequestrate 66 dosi di crack il 28 luglio 2019; - il gruppo provvedeva, infine, anche alla assistenza economica e legale (elemento desunto dalla conversazione tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il fidanzato, successiva al sequestro della dose di crack rinvenuta nella disponibilità della prima il 19 giugno 2020).L'ordinanza impugnata ha, infine, escluso, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la rilevanza della "relazione di parentela" tra il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, tentato di ricondurre le conversazioni intercettate a normali "relazioni personali" producendo, a tal fine, certificazioni anagrafiche da cui risulterebbe l'iscrizione di una famiglia di ben ventuno persone tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i genitori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, tale circostanza non consente di attribuire una diversa chiave di lettura alle conversazioni intercettate. Ciò soprattutto alla luce del tenore delle conversazioni con terzi estranei e dei riscontri derivanti dalla successiva escussione a sommarie informazioni degli interlocutori. Si richiama, in particolare, la conversazione relativa alla cessione di "venti pezzi" di cui al capo K in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] parla del proprio guadagno sulla cessione con tal Giorgio che, nella circostanza, svolgeva il ruolo di mediatore e pretendeva per tale attività una percentuale. In relazione a tale conversazione è stato escusso lo stesso Giorgio ([OSCURATO:PERSONA]) il quale ha riconosciuto come propri fornitori abituali il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così individuate le caratteristiche ontologiche della fattispecie associativa in esame, ad avviso del Collegio è priva di pregio la deduzione difensiva in merito alla breve durata delle indagini. Va, al riguardo, ribadito che in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare delraffectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). 3. Manifestamente infondato e generico è anche il secondo motivo di ricorso, concernente l'invocata riqualificazione delle condotte nelle più tenui ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ad avviso del ricorrente desumibili dalle modeste quantità di sostanza stupefacente ceduta, dalla limitata operatività territoriale e temporale del sodalizio e dal numero ridotto dei suoi componenti. Quanto alla prima ipotesi, va, innanzitutto rammentato il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287 - 02; Sez. 3 n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). In applicazione di tale principio di diritto, l'ipotesi in esame è stata esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803). Sono stati, inoltre, considerati quali fattori ostativi al riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo di sostanza stupefacente trattata e offerta in vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289) o, ancora, la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali criteri ermeneutici e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve della fattispecie associativa in considerazione delle capacità organizzative ed operative del gruppo, della quantità di sostanza drogante sequestrata, e, soprattutto, della capacità di acquistare, stoccare e gestire significativi quantitativi di crack da immettere sul mercato (si menzionano le 500 consegne, di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione). 3.1 Quanto alla questione relativa alla omessa riqualificazione giuridica delle singole ipotesi di cessione nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, cit., dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche non è, pertanto, ravvisabile alcun vizio logico o giuridico nel percorso argomentativo attraverso il quale l'ordinanza ';( impugnata ha escluso la configurabilità della lieve entità del fatto in relazione ai singoli reati-fine, considerando quali fattori ostativi la qualità della sostanza stupefacente ceduta (crack), il carattere continuativo delle cessioni e le modalità "professionali" della condotta criminosa, posta in essere da puscher, organizzati secondo turni di lavoro e con l'impiego di un'utenza telefonica "dedicata", «riguardante un, non solo potenzialmente, vastissimo circuito di consumatori.» 4. Parimenti corretta ed immune da vizi e la valutazione concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, operando nel caso in questione la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza avrebbe omesso di valutare, quali elementi di prova contraria idonei al superamento di tali presunzioni, la cessazione della condotta criminosa dal giugno 2019 nonché il recesso dal sodalizio del ricorrente una volta che questo è stato raggiunto da altra misura custodiale. Il motivo è manifestamente infondato e privo di alcun confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha condivisibilmente escluso la ravvisabilità di elementi di prova contraria idonei a superare le presunzioni di legge, ponendo, peraltro, l'accento, sui precedenti specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla struttura familiare dell'associazione e sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari ad impedire di continuare a gestire richieste e consegne. Gli elementi genericamente allegati dal ricorrente, oltre a non confrontarsi con tale percorso argomentativo, non tengono conto della contestazione in forma aperta della condotta associativa (accertata nel 2019 ma perdurante). Pertanto, sebbene secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie associativa in esame, qualificata unicamente dai reati fine, non può essere applicata la regola di esperienza valida per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153; Sez. 3, n. 17110 del 19/1/2016, Rv. 267160), il carattere non risalente nel tempo delle condotte e la stesse modalità organizzative del sodalizio criminoso appaiono sintomatiche della particolare intensità del vincolo nonché, come argomentato nell'ordinanza impugnata, dell'attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto l'indagato perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell