CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 35283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4208/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via A.Serpieri 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] brina Lipari ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA - intimata - per la correzione dell ’ ordinanza di questa Corte n. 11244 del 06/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], per tramite del suo difensore, ricorreva al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza n. 11244/2022 del 06 aprile 2022 emessa nel procedimento n. R.G. 22012/2017, aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; − l ’ istanza è stata notificata dalla parte che l ’ ha proposta alla controparte; − effettivamente, risulta che l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione in suo favore,ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario per averne fatto anticipo; − come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; − la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); − il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile 2022, sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; − per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); p. q. m. la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile 2022, sia corretto mediante l’ag- giunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], exart. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consi