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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17951/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l' accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 07/02/2022, confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, all' esito di giudizio abbreviato in data 25/11/2020;in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta 'di giustizia per il reato di ricettazione di una ingente somma di denaro di provenienza illecita.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione anche per travisamento della prova quanto all' affermazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione contestato.

Osservano che la Corte di appello non aveva adeguatamente esaminato gli specifici motivi di censura, omettendo di valutare compiutamente le complessive emergenze istruttorie idonee a dimostrare la legittima detenzione delle somme in questione da parte dei ricorrenti.

Rilevano, in particolare, che sia il giudice di primo grado (il quale era incorso in un vero e proprio travisamento in relazione ali' ammontare delle somme donate agli imputati quantificate in euro 1.700,00 a fronte di una documentazione difensiva che attestava che i coniugi Pertena erano partiti dall' Albania con una provvista di denaro del valore di euro 25.500,00) che la Corte di merito non avevano considerato i documenti prodotti dalla difesa (due dichiarazioni, con traduzione giurata; documentazione bancaria ed atto notarile con relativa dichiarazione giurata) comprovanti la legittima provenienza delle somme in questione.

2.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al disposto di cui all' art. 192 cod. proc. pen.

Osservano che i giudici territoriali, nel pervenire alla conferma del giudizio di colpevolezza, avevano valorizzato del tutto illogicamente una serie di elementi, ritenendo non decisive le prospettazioni difensive e senza preoccuparsi di confutarle con adeguata motivazione, finendo per attribuire valenza probatoria ad elementi del tutto irrilevanti ovvero incorrendo in evidenti travisamenti probatori.

Con il terzo motivo (erroneamente indicato quale motivo sub.

"VI") lamentano, ex art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all' art. 648 cod. pen.

Assumo che nella specie mancava la prova del reato presupposto non avendo i giudici di merito chiarito, con ragionevole certezza, I 'attività delittuosa di cui la somma in questione costituiva il provento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno accolti per le ragioni appresso specificate.

2. Osserva questo Collegio cha appare, in primo luogo, fondata la contestazione di parte ricorrente secondo cui i giudici di appello non avrebbero esaminato le specifiche censure formulate dagli imputati i quali, a fronte di un vero e proprio travisamento in cui era incorso il primo giudice, avevano allegato documentazione volta a dimostrare la provenienza lecita del denaro sequestrato.

I giudici territoriali, a fronte del grave errore cui era incorso il primo giudice - il quale aveva affermato che i coniugi Pertena avevano ricevuto solamente la somma di euro 1.700,00,Iaddove la documentazione difensiva riguardava importi pari ad euro 25.500,00 di cui i coniugi Pertena avrebbero avuto la disponibilità allorquando erano partiti dall' Albania - si sono limitati a richiamare per relationem le argomentazioni della pronunzia di primo grado senza prendere in esame, come sarebbe stato loro onere, i singoli documenti versati in atti dagli imputati e la loro valenza.

2.1. Sotto altro profilo deve rilevarsi che la motivazione, come lamentato dai ricorrenti, risulta gravemente lacunosa in ordine alla individuazione del reato presupposto che appare essere rimasta priva di adeguato conforto probatorio.

Osserva la Corte che la motivazione sul punto appare assai carente in quanto i giudici di appello non hanno adeguatamente chiarito la presumibile provenienza illecita del denaro e l'attività delittuosa, non riferibile ai ricorrenti, di cui tale somma avrebbe costituito il provento.

Se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine dei beni oggetto della contestata ricettazione, in quanto appunto di provenienza delittuosa, apparendo innegabile che motivazione della sentenza impugnata non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro in questione, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto dagli indagati dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, in ragione della scarsa capacità reddituale degli indagati, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro, di cui comunque non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata; per un'analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742: «La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato»).

In particolare i giudici di merito hanno richiamato elementi di per sé neutri (quali, ad esempio, la occupazione sine titulo dell'appartamento ove è stata rinvenuto il denaro; il possesso di alcuni cellulari; il ritrovamento in casa di bustine di plastica trasparente ed un macchinario per confezionare in sottovuoto; il contatto con persone aventi precedenti assai risalenti - anno 2008 - per droga) senza tuttavia offrire elementi univoci attestanti la provenienza illecita del denaro.Va, dunque, disposto l'annullamento la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvederà a colmare le lacune motivazionali in questione sulla scorta dei principi sopra richiamati.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l' accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 07/02/2022, confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, all' esito di giudizio abbreviato in data 25/11/2020;in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta 'di giustizia per il reato di ricettazione di una ingente somma di denaro di provenienza illecita. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione anche per travisamento della prova quanto all' affermazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione contestato. Osservano che la Corte di appello non aveva adeguatamente esaminato gli specifici motivi di censura, omettendo di valutare compiutamente le complessive emergenze istruttorie idonee a dimostrare la legittima detenzione delle somme in questione da parte dei ricorrenti. Rilevano, in particolare, che sia il giudice di primo grado (il quale era incorso in un vero e proprio travisamento in relazione ali' ammontare delle somme donate agli imputati quantificate in euro 1.700,00 a fronte di una documentazione difensiva che attestava che i coniugi Pertena erano partiti dall' Albania con una provvista di denaro del valore di euro 25.500,00) che la Corte di merito non avevano considerato i documenti prodotti dalla difesa (due dichiarazioni, con traduzione giurata; documentazione bancaria ed atto notarile con relativa dichiarazione giurata) comprovanti la legittima provenienza delle somme in questione. 2.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al disposto di cui all' art. 192 cod. proc. pen. Osservano che i giudici territoriali, nel pervenire alla conferma del giudizio di colpevolezza, avevano valorizzato del tutto illogicamente una serie di elementi, ritenendo non decisive le prospettazioni difensive e senza preoccuparsi di confutarle con adeguata motivazione, finendo per attribuire valenza probatoria ad elementi del tutto irrilevanti ovvero incorrendo in evidenti travisamenti probatori. Con il terzo motivo (erroneamente indicato quale motivo sub. "VI") lamentano, ex art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all' art. 648 cod. pen. Assumo che nella specie mancava la prova del reato presupposto non avendo i giudici di merito chiarito, con ragionevole certezza, I 'attività delittuosa di cui la somma in questione costituiva il provento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno accolti per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva questo Collegio cha appare, in primo luogo, fondata la contestazione di parte ricorrente secondo cui i giudici di appello non avrebbero esaminato le specifiche censure formulate dagli imputati i quali, a fronte di un vero e proprio travisamento in cui era incorso il primo giudice, avevano allegato documentazione volta a dimostrare la provenienza lecita del denaro sequestrato. I giudici territoriali, a fronte del grave errore cui era incorso il primo giudice - il quale aveva affermato che i coniugi Pertena avevano ricevuto solamente la somma di euro 1.700,00,Iaddove la documentazione difensiva riguardava importi pari ad euro 25.500,00 di cui i coniugi Pertena avrebbero avuto la disponibilità allorquando erano partiti dall' Albania - si sono limitati a richiamare per relationem le argomentazioni della pronunzia di primo grado senza prendere in esame, come sarebbe stato loro onere, i singoli documenti versati in atti dagli imputati e la loro valenza. 2.1. Sotto altro profilo deve rilevarsi che la motivazione, come lamentato dai ricorrenti, risulta gravemente lacunosa in ordine alla individuazione del reato presupposto che appare essere rimasta priva di adeguato conforto probatorio. Osserva la Corte che la motivazione sul punto appare assai carente in quanto i giudici di appello non hanno adeguatamente chiarito la presumibile provenienza illecita del denaro e l'attività delittuosa, non riferibile ai ricorrenti, di cui tale somma avrebbe costituito il provento. Se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine dei beni oggetto della contestata ricettazione, in quanto appunto di provenienza delittuosa, apparendo innegabile che motivazione della sentenza impugnata non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro in questione, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto dagli indagati dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, in ragione della scarsa capacità reddituale degli indagati, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro, di cui comunque non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata; per un'analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742: «La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato»). In particolare i giudici di merito hanno richiamato elementi di per sé neutri (quali, ad esempio, la occupazione sine titulo dell'appartamento ove è stata rinvenuto il denaro; il possesso di alcuni cellulari; il ritrovamento in casa di bustine di plastica trasparente ed un macchinario per confezionare in sottovuoto; il contatto con persone aventi precedenti assai risalenti - anno 2008 - per droga) senza tuttavia offrire elementi univoci attestanti la provenienza illecita del denaro.Va, dunque, disposto l'annullamento la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvederà a colmare le lacune motivazionali in questione sulla scorta dei principi sopra richiamati. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, i
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