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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 36072/2021

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26421-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4132 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3504/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Tangenziale di Napoli con istanza di autotutela chiedeva l'annullamento della cartella di pagami:A:o nodicatale dall'Agenzia delle entrate per la registrazione di una sentenza civile passata in giudicato relativa ad una controversia definita con transazime. 3t,ragiudiziale conclusa in pendenza del termine per l'appello.

1.1. Detta istanza veniva respinti: e a Società contribuente impugnava detto rifiuto, unitamente alla cartella iiill'avviso di liquidazione, dinanzi alla Commissione Tributaria ProvinciaE (i N 3poli sostenendone l'illegittimità.

Si costituiva l'Ufficio eccependo l'in Arnmissibilità del ricorso presentato tardivamente rispetto agli atti :712:).stivi impugnati insieme al rifiuto di autotutela. [OSCURATO:PERSONA] trami aria provinciale rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell'operatc

1.2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente oro' ioneva _,E.ippello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Campania ii:),adiendo i motivi già esposti.

I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 350 ,1/3E/17, ,E:ccoglievano il gravame ritenendo che lo IACP, controparte nei i di2lb (E nella successiva transazione stragiudiziale, avesse natura di annnii list-azione pubblica dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.P.R. n, 131 de 1986.

1.3. Avverso questa ultima c Et2i: ione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due r .121:ivi.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli S p .a. hi [yesentato difese e memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

2. L'Ufficio, con il primo moti9o, I

2. n ulula la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 in r2lazo1e all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Cor irri ,ssiore tributaria regionale avrebbe travalicato i limiti interni della giiriscidone tributaria sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo in rEI icrie agli atti impugnabili, non essendo tale il diniego di autotutela che faccia snui:c ala definitività dell'atto impositivo.

3. Con il secondo motivo, ri\ ece. si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 d.P.R. n. :.11. del L.5,86 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo nec 1.1kiz lenza della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato e c cntes.:ando la natura di amministrazione dello Stato attribuita allo IACF, c3rtrope:-1:e della Società contribuente, richiamando una norma (d.lgs. n. 165 jel 2001 sui rapporti di lavoro) inconferente rispetto al caso di specie, non essendo relativa ai rapporti tributari analogamente alla citata circolare n. 25/E del 15 giugno 2016 sui premi di risultato per il settore privato.

Yar:. :37 cl,P.R. n. 131 del 1986, inoltre, rappresenta di fatto un'agevolaz pe - cui andrebbe interpretata restrittivamente.

4. Il primo motivo è fondato ed issate il secondo.

4. Rilevato preliminarmente cc rne l'ato impositivo, di cui la Società contribuente ha sollecitato l'annui! a n :mt,2 da parte dell'Agenzia delle entrate, fosse già divenuto definitivo, sulla :ce 5 e :tel consolidato orientamento di questa Corte in materia di autotutela, va r i;:crdatc) che "nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Ainm ris:razione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sed3 ci inx:otutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità d€1 ri h..]:o, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'e; :! ,-c'zic tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sEltenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali n ,:) i costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. Sez. 5, n. 21146 del 2018 e n. 24032 del 2019), e che "in tema d z.lutotutela tributaria, la decisione dell'amministrazione sull'annullarreni di L...n atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrEzioriale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevar: 2 i -ite -a.sse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata E r della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappreser dal contribuente" (Cass. Sez. 5, n. 5332 del 2019), nonché, sulla deli.e,cre di erronea imposizione da parte del contribuente, "in tema di contenzic so n-butario, non ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che c:crserilonc il sindacato giurisdizionale sul diniego dell'Amministrazione di prdcedE3re 3C1 un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nella rrera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattancosi dl in profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tass.a2:1:::ne, 31.,iperiore a quella che si assume dovuta" (Cass. Sez. 5, n. 1965 del 2:0:J 8; Ed irfine, sul sindacato giurisdizionale "in tema di contenzioso tributarie, I ;irelacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procede -e ai Lln annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione il e -ilTor i di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e rcri la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe unii lebi:a sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibift c:,...InVpversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" (Cass. 5,, n. 7616 del 2018).

4.1. Sulla base di detto orie .iteriento, t;tiesta Corte ritiene che il giudice di secondo grado non fatto buon doverlo dei sopra indicati principi di diritto, non avendo adeguatamente vagliato i :rollii ci illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse (»21-1E: rale che avrebbero giustificato l'esercizio di tale potere in relazione ad un at:o pen;ilivo divenuto già definitivo.

6. Da quanto esposto consegue I iED:coglirnento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando serría rinTo a sentenza impugnata, considerato che non sono necessari ulteriori accedi:In-lenti ri fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna aila ri . usione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ccrie, ci dispositivo, a carico della società contribuente Tangenziale di Napoli 53.p. 3 , P .

La Corte accoglie il primo motivo ci icorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, deciderc o nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese dei )rac.:i di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 7.80C, ei.J.-) per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese ;,1(:!11.2(i1i e {;ii altri accessori di legge. .

Così deciso in Roma, nell'aduni:IrE,:a carrerale da remoto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26421-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4132 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3504/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Tangenziale di Napoli con istanza di autotutela chiedeva l'annullamento della cartella di pagami:A:o nodicatale dall'Agenzia delle entrate per la registrazione di una sentenza civile passata in giudicato relativa ad una controversia definita con transazime. 3t,ragiudiziale conclusa in pendenza del termine per l'appello. 1.1. Detta istanza veniva respinti: e a Società contribuente impugnava detto rifiuto, unitamente alla cartella iiill'avviso di liquidazione, dinanzi alla Commissione Tributaria ProvinciaE (i N 3poli sostenendone l'illegittimità. Si costituiva l'Ufficio eccependo l'in Arnmissibilità del ricorso presentato tardivamente rispetto agli atti :712:).stivi impugnati insieme al rifiuto di autotutela. [OSCURATO:PERSONA] trami aria provinciale rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell'operatc 1.2. [OSCURATO:PERSONA] contribuente oro' ioneva _,E.ippello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Campania ii:),adiendo i motivi già esposti. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 350 ,1/3E/17, ,E:ccoglievano il gravame ritenendo che lo IACP, controparte nei i di2lb (E nella successiva transazione stragiudiziale, avesse natura di annnii list-azione pubblica dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.P.R. n, 131 de 1986. 1.3. Avverso questa ultima c Et2i: ione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due r .121:ivi. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli S p .a. hi [yesentato difese e memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con il primo moti9o, I 2. n ulula la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 in r2lazo1e all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Cor irri ,ssiore tributaria regionale avrebbe travalicato i limiti interni della giiriscidone tributaria sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo in rEI icrie agli atti impugnabili, non essendo tale il diniego di autotutela che faccia snui:c ala definitività dell'atto impositivo. 3. Con il secondo motivo, ri\ ece. si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 d.P.R. n. :.11. del L.5,86 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo nec 1.1kiz lenza della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato e c cntes.:ando la natura di amministrazione dello Stato attribuita allo IACF, c3rtrope:-1:e della Società contribuente, richiamando una norma (d.lgs. n. 165 jel 2001 sui rapporti di lavoro) inconferente rispetto al caso di specie, non essendo relativa ai rapporti tributari analogamente alla citata circolare n. 25/E del 15 giugno 2016 sui premi di risultato per il settore privato. Yar:. :37 cl,P.R. n. 131 del 1986, inoltre, rappresenta di fatto un'agevolaz pe - cui andrebbe interpretata restrittivamente. 4. Il primo motivo è fondato ed issate il secondo. 4. Rilevato preliminarmente cc rne l'ato impositivo, di cui la Società contribuente ha sollecitato l'annui! a n :mt,2 da parte dell'Agenzia delle entrate, fosse già divenuto definitivo, sulla :ce 5 e :tel consolidato orientamento di questa Corte in materia di autotutela, va r i;:crdatc) che "nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Ainm ris:razione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sed3 ci inx:otutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità d€1 ri h..]:o, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'e; :! ,-c'zic tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sEltenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali n ,:) i costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. Sez. 5, n. 21146 del 2018 e n. 24032 del 2019), e che "in tema d z.lutotutela tributaria, la decisione dell'amministrazione sull'annullarreni di L...n atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrEzioriale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevar: 2 i -ite -a.sse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata E r della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappreser dal contribuente" (Cass. Sez. 5, n. 5332 del 2019), nonché, sulla deli.e,cre di erronea imposizione da parte del contribuente, "in tema di contenzic so n-butario, non ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che c:crserilonc il sindacato giurisdizionale sul diniego dell'Amministrazione di prdcedE3re 3C1 un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nella rrera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattancosi dl in profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tass.a2:1:::ne, 31.,iperiore a quella che si assume dovuta" (Cass. Sez. 5, n. 1965 del 2:0:J 8; Ed irfine, sul sindacato giurisdizionale "in tema di contenzioso tributarie, I ;irelacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procede -e ai Lln annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione il e -ilTor i di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e rcri la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe unii lebi:a sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibift c:,...InVpversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" (Cass. 5,, n. 7616 del 2018). 4.1. Sulla base di detto orie .iteriento, t;tiesta Corte ritiene che il giudice di secondo grado non fatto buon doverlo dei sopra indicati principi di diritto, non avendo adeguatamente vagliato i :rollii ci illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse (»21-1E: rale che avrebbero giustificato l'esercizio di tale potere in relazione ad un at:o pen;ilivo divenuto già definitivo. 6. Da quanto esposto consegue I iED:coglirnento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando serría rinTo a sentenza impugnata, considerato che non sono necessari ulteriori accedi:In-lenti ri fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna aila ri . usione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ccrie, ci dispositivo, a carico della società contribuente Tangenziale di Napoli 53.p. 3 , P . La Corte accoglie il primo motivo ci icorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, deciderc o nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei )rac.:i di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 7.80C, ei.J.-) per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese ;,1(:!11.2(i1i e {;ii altri accessori di legge. . Così deciso in Roma, nell'aduni:IrE,:a carrerale da remoto
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