CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 09224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AMICIS, trasmesse digitalmente con atto del 21/2/2022, il quale chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2020 della Corte di appello di Milano, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 30448-19 del 19 marzo 2019) limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, veniva riformata la sentenza del Tribunale di Milano del 3 novembre 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta societaria impropria - con rideter- minazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni. Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri generali che presiedono al calcolo delle pene; pertanto - in considerazione dei precedenti penali del Capece (simulazione di reato, favoreggiamento personale ed emissione di fatture false) - riteneva congrua la determinazione delle pene accessorie nella indicata durata di cinque anni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Amicis, avanzando i seguenti motivi. 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione delle pene accessorie. Il ricorrente denuncia carenza di motivazione, in quanto l'impugnata sentenza si è riferita alle "valutazioni già operate dai precedenti giudici", così disattendendo il dettato della sentenza della Corte costituzionale che richiede una valutazione individualizzata e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva. Inoltre, si è censurato' che il mero richiamo ai precedenti penali possa ex se costituire una motivazione adeguata e sufficiente, anche in punto di determinazione delle pene accessorie, senza indicare le ragioni per cui tali precedenti rilevano nella valutazione del grado di pericolosità e, in particolare, della capacità a delinquere del colpevole. Si segnala che i precedenti richiamati risalgono alla metà degli anni '80, e per tutti è stata concessa la riabilitazione. Si è ancora segnalata l'arbitrarietà della determinazione in cinque anni, senza analisi della congruità della pena accessoria rispetto a quella principale, confermata in tre anni di reclusione, trattandosi di sanzioni che rispondono a diverse finalità. Quanto a quella special-preventiva, cui specificamente mirano le sanzioni accessorie di cui all'art. 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, si rimarca che il Capece non è un imprenditore, bensì un concorrente estraneo nel reato proprio, sicché si sarebbe dovuta motivare rigorosamente la quantificazione delle pene accessorie - peraltro in misura sensibilmente superiore a quella della sanzione detentiva - in considerazione della specificità della situazione del condannato. 2.2. Con ulteriore motivo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo agli artt. 525 e 544 cod. proc. pen. Dalla composizione grafica dell'impugnata sentenza, in cui alla parte dattiloscritta accede l'indicazione manoscritta della misura della pena accessoria - tanto nella parte motiva che nel dispositivo - il ricorrente inferisce che la redazione della sentenza abbia di fatto preceduto la deliberazione dell'effettiva entità della pena, poi indicata a mano nel testo del provvedimento: ciò integra una inversione logica dei passaggi determinanti in cui si sviluppa il processo decisionale, costituiti dall'assunzione della deliberazione in camera di consiglio, quindi dalla redazione e sottoscrizione del dispositivo, infine dalla redazione della motivazione. Ne consegue la denunciata violazione delle norme processuali che regolano la deliberazione della sentenza. 3. Il S. Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato conclusioni scritte, con atto in data 21 febbraio 2022, ribadendo le argomentazioni illustrate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), nella parte in cui prescriveva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Prendendo le mosse da tale intervento del Giudice delle Leggi, questa Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, ha dunque affermato che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 3 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 2891 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Nell'enunciazione di principio che richiama, per escluderla, la disciplina dettata dall'art. 37 cod. pen: (alla cui stregua «quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato»), le Sezioni Unite hanno affermato una «netta opzione di disfavore per l'automatismo punitivo sotto l'aspetto dosimetrico riferito alle pene accessorie», rimarcando, in esito alla disamina degli istituti e dei principi, che, secondo le linee evolutive della giurisprudenza costituzionale, «la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del respon- sabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena princi- pale». E tale risultato è stato ritenuto conseguibile, proseguono le Sezioni Unite, «soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione». 1.2. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve affermarsi che nel caso in esame non si è fatto buon governo dei delineati principi, in quanto la Corte di appello di rinvio ha inteso valorizzare soltanto i precedenti penali ripor- tati dall'imputato - simulazione di reato, favoreggiamento personale, emissione di fatture false - senza peraltro offrirne una lettura circostanziata con riguardo ai tempi e modi di integrazione dei medesimi, in rapporto al tema qui di interesse, così lasciando spazio alla censura del ricorrente che ha denunciato trattarsi di precedenti vetusti e riguardanti condanne per cui è intervenuta riabilitazione. Va altresì colta l'indicazione della difesa per cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere dei reati fallimentari in qualità di concorrente estraneo nel reato proprio (l'amministratore unico della società fallita era il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), sicché anche sotto questo profilo si è ritenuta incongrua da parte del ricorrente la fissazione in cinque anni della sanzione accessoria, senza alcuna considerazione dell'utilità che detta pena possa svolgere nei confronti di un soggetto che non riveste alcuna qualifica propria, il cui esercizio si intenda interdire. 1.3. Trattasi di considerazioni non aggirabili con il mero richiamo alla discrezionalità valutativa del giudice in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, che deve rispondere ai parametri sopra indicati: invero, la ratio dell'intervento costituzionale e della sua declinazione in termini nomofilattici è intesa a sollecitare la più ampia individualizzazione della sanzione accessoria, con particolare riguardo al profilo special-preventivo che è quello cui mirano dette sanzioni, in ordine al quale è dunque necessario specificare l'effetto dissuasivo che le sanzioni accessorie potranno spiegare su un soggetto genericamente qualificato come concorrente. Né, in tale necessaria opera di parametrazione delle sanzioni accessorie può risultare sufficiente il dato che la disposta fissazione in cinque anni sia comunque rispondente alla misura media, in quanto tale rilievo ancora non soddisfa quella necessità di «risposte individualizzate e graduate in dipendenza delle peculiarità del caso, delle esigenze specifiche ad esso sottese, nonché delle caratteristiche di afflittività delle singole sanzioni accessorie, incidenti in senso fortemente limitativo sul diritto al lavoro e sul diritto di iniziativa economica, oltre che su altri aspetti della vita individuale e sociale», che pure sono stati indicati dalle Sezioni Unite citate come punti di riferimento del procedimento di determinazione delle pene accessorie. 2. Deve invece rilevarsi la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, che ha indicato nella redazione mista della sentenza - in parte manoscritta, quanto all'indicazione numerica della durata delle pene accessorie - un vizio procedurale rivelatore dell'inversione del processo deliberativo, come sopra sintetizzato. Invero, deve affermarsi l'impossibilità di dedurre tale pretesa inversione da una mera modalità redazionale che risulta del tutto neutra. 3. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata sul primo motivo, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano che si atterrà agli illustrati principi di diritto nella motivazione della determinazione della durata delle pene accessorie. Nel resto, il ricorso risulta inammissibile. PQM I A Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene E R j accessorie, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di 2 L Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricor