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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05160/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14361/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentae difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3311/2019depositata il 07/10/2019 R.G.N. 1741/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n. 3311/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 5556/2018, ha respinto l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di cui era dipendente con mansioni di ausiliaria presso la struttura di Cassino) in data 29/7/2009, in esito a procedura di mobilità avviata con comunicazione del 26/11/2008; 2.la sentenza rescindente aveva accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione della società avverso la precedente sentenza della Corte d’Appello, di conferma della sentenzadel Tribunale di Cassino dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento per cui è causa e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (per mancanza di chiarezza, nella comunicazione alle organizzazioni sindacali ex art.4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, in ordine al nesso tra i motivi di crisi determinanti l'avvio della procedura e l'individuazione dei lavoratori ausiliari socio-sanitari in esubero presso la struttura di Cassino); in tale sede, questa Corte aveva osservato che la Corte di merito aveva omesso di considerare l'esplicito rinvio alla legge regionale vigente ratione temporis(ossia la legge della Regione Lazio n. 4 del 2003), che prescriveva l'obbligo per le case di cura dotate dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di riabilitazione di dotarsi di personale in possesso della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (0.S.S.), e, in via di esaurimento, di OTA-[OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza; omettendo tale considerazione, la Corte di merito era incorsa in errore nella valutazione della completezza dei dati comunicati dal datore di lavoro; 3.la Corte di Roma, adìta in riassunzione dalla lavoratrice, ha ritenuto costituire domanda nuova quella di riconoscimento del superiore livello professionale, e sufficientemente specifica l'indicazione contenuta nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (che la riduzione del personale avrebbe riguardato tutti gli ausiliari addetti a servizio di pulizie che veniva esternalizzato, quindi riferita a tutti i lavoratori aventi la qualifica della ricorrente in riassunzione); 4.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’originaria ricorrente, affidato a 4 motivi; resiste la società con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione sarebbe sostanzialmente inesistente, omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine alla doglianza avanzata da parte ricorrente in merito alle mansioni effettivamente svolte di OTA in possesso del relativo attestato di qualifica; 2.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., perché in separato giudizio è stato affermato il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento per effettivo svolgimento di mansioni di OTA, accertamento rilevante sotto il profilo dell'esclusione della sua figura dal novero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità e dal conseguente licenziamento; 3.con il terzo motivo, la sentenza viene censurata per violazione dell'art. 132, n. 4, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della mancata considerazione dell'effettivo espletamento di mansioni superiori di OTA e della conseguente nullità della graduatoria; 4.con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991, in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., per mancata considerazione dell'effettivo espletamento di mansioni superiori di OTA, in base al principio di prevalenza, nell'applicazione dei criteri di scelta per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore rispetto all'inquadramento formale; 5.il primo e terzo motivo sono inammissibili; 6.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019; cfr. altresì Cass. n. 13248/2020, in ordine alla riscontrabilità di violazione dell’art. 132 c.p.c. in caso di pronuncia su argomenti privi di aggancio alla vicenda concretamente narrata dal ricorrente, con riqualificazione ai sensi del paradigma normativo di cui al n.4, primo comma, art.360 c.p.c.); 7.nel caso in esame la Corte di merito ha affermato che la ricorrente non aveva ancorato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo all'espletamento di dedotte mansioni superiori e alla non riconducibilità del suo nominativo all'elenco dei lavoratori potenzialmente destinatari la procedura di licenziamento collettivo: si tratta di motivazione che può essere condivisa o meno, e che, infatti, parte ricorrente critica espressamente e diffusamente negli altri due motivi; ma proprio per questo non è apparente e non determina nullità procedimentali, salva la valutazione della sua conformità a diritto; 8.tanto premesso, occorre, da un punto di vista logico, preliminarmente esaminare il quarto motivo, che riguarda l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori destinatari di provvedimento di licenziamento collettivo, e, quindi, la eventuale conseguente rilevanza dell’affermato diritto della lavoratrice al superiore inquadramento per effettivo svolgimento di mansioni di OTA in separato giudizio;9.il quarto motivo risulta non ammissibile (con conseguente assorbimento del secondo motivo), in quanto non coglie compiutamente, e non si confronta adeguatamente con, la ratio decidendidella sentenza impugnata; 10.nella stessa si è infatti osservato che la lavoratrice non aveva ancorato la domanda alla riconducibilità o meno del suo nominativo all'elenco dei lavoratori potenzialmente destinatari della procedura di licenziamento collettivo; la stessa ha infatti dedotto la nullità dell'intera graduatoria, come ribadito in questa sede, per mancato riconoscimento delle mansioni superiori; 11.ora, posto che la legge regionale stabiliva il mantenimento dell'occupazione al personale munito di qualifica OSS, e solo in via residuale di OTA, la lavoratrice non ha fornito elementi sufficienti in questa sede per ritenere accoglibile la sua domanda di illegittimità del licenziamento, non avendo spiegato se, anche riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore e riconosciute le relative differenze retributive, ciò l'avrebbe esclusa, quantomeno in ipotesi, dalla mobilità, tenuto conto delle prescrizioni in materia della legge regionale la cui considerazione era stata omessa nei primi due gradi del giudizio; non ha, in altri termini dedotto, se sarebbe rimasta in servizio come OTA, anziché OSS, eventualmente in comparazione con altri OTA; 12.costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento collettivo, l’affermazione che l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi (Cass. n. 24458/2016; conf.

Cass. n. 13871/2019; cfr. anche Cass. n. 9828/2021); 13.in relazione alla rilevanza del mancato riconoscimento dello svolgimento di mansioni di OTA (e comunque non di OSS) ai fini della violazione dei criteri di scelta in concreto seguiti, la lavoratrice non ha dedotto elementi sufficienti per chiarire se ciò abbia influito effettivamente (non solo in termini potenziali ed astratti) sulla sua collocazione in mobilità; 14.il ricorso risulta, pertanto, complessivamente inammissibile; 15.la regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14361/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentae difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3311/2019depositata il 07/10/2019 R.G.N. 1741/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n. 3311/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 5556/2018, ha respinto l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di cui era dipendente con mansioni di ausiliaria presso la struttura di Cassino) in data 29/7/2009, in esito a procedura di mobilità avviata con comunicazione del 26/11/2008; 2.la sentenza rescindente aveva accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione della società avverso la precedente sentenza della Corte d’Appello, di conferma della sentenzadel Tribunale di Cassino dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento per cui è causa e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (per mancanza di chiarezza, nella comunicazione alle organizzazioni sindacali ex art.4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, in ordine al nesso tra i motivi di crisi determinanti l'avvio della procedura e l'individuazione dei lavoratori ausiliari socio-sanitari in esubero presso la struttura di Cassino); in tale sede, questa Corte aveva osservato che la Corte di merito aveva omesso di considerare l'esplicito rinvio alla legge regionale vigente ratione temporis(ossia la legge della Regione Lazio n. 4 del 2003), che prescriveva l'obbligo per le case di cura dotate dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di riabilitazione di dotarsi di personale in possesso della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (0.S.S.), e, in via di esaurimento, di OTA-[OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza; omettendo tale considerazione, la Corte di merito era incorsa in errore nella valutazione della completezza dei dati comunicati dal datore di lavoro; 3.la Corte di Roma, adìta in riassunzione dalla lavoratrice, ha ritenuto costituire domanda nuova quella di riconoscimento del superiore livello professionale, e sufficientemente specifica l'indicazione contenuta nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (che la riduzione del personale avrebbe riguardato tutti gli ausiliari addetti a servizio di pulizie che veniva esternalizzato, quindi riferita a tutti i lavoratori aventi la qualifica della ricorrente in riassunzione); 4.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’originaria ricorrente, affidato a 4 motivi; resiste la società con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la motivazione sarebbe sostanzialmente inesistente, omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine alla doglianza avanzata da parte ricorrente in merito alle mansioni effettivamente svolte di OTA in possesso del relativo attestato di qualifica; 2.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., perché in separato giudizio è stato affermato il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento per effettivo svolgimento di mansioni di OTA, accertamento rilevante sotto il profilo dell'esclusione della sua figura dal novero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità e dal conseguente licenziamento; 3.con il terzo motivo, la sentenza viene censurata per violazione dell'art. 132, n. 4, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della mancata considerazione dell'effettivo espletamento di mansioni superiori di OTA e della conseguente nullità della graduatoria; 4.con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991, in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., per mancata considerazione dell'effettivo espletamento di mansioni superiori di OTA, in base al principio di prevalenza, nell'applicazione dei criteri di scelta per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore rispetto all'inquadramento formale; 5.il primo e terzo motivo sono inammissibili; 6.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019; cfr. altresì Cass. n. 13248/2020, in ordine alla riscontrabilità di violazione dell’art. 132 c.p.c. in caso di pronuncia su argomenti privi di aggancio alla vicenda concretamente narrata dal ricorrente, con riqualificazione ai sensi del paradigma normativo di cui al n.4, primo comma, art.360 c.p.c.); 7.nel caso in esame la Corte di merito ha affermato che la ricorrente non aveva ancorato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo all'espletamento di dedotte mansioni superiori e alla non riconducibilità del suo nominativo all'elenco dei lavoratori potenzialmente destinatari la procedura di licenziamento collettivo: si tratta di motivazione che può essere condivisa o meno, e che, infatti, parte ricorrente critica espressamente e diffusamente negli altri due motivi; ma proprio per questo non è apparente e non determina nullità procedimentali, salva la valutazione della sua conformità a diritto; 8.tanto premesso, occorre, da un punto di vista logico, preliminarmente esaminare il quarto motivo, che riguarda l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori destinatari di provvedimento di licenziamento collettivo, e, quindi, la eventuale conseguente rilevanza dell’affermato diritto della lavoratrice al superiore inquadramento per effettivo svolgimento di mansioni di OTA in separato giudizio;9.il quarto motivo risulta non ammissibile (con conseguente assorbimento del secondo motivo), in quanto non coglie compiutamente, e non si confronta adeguatamente con, la ratio decidendidella sentenza impugnata; 10.nella stessa si è infatti osservato che la lavoratrice non aveva ancorato la domanda alla riconducibilità o meno del suo nominativo all'elenco dei lavoratori potenzialmente destinatari della procedura di licenziamento collettivo; la stessa ha infatti dedotto la nullità dell'intera graduatoria, come ribadito in questa sede, per mancato riconoscimento delle mansioni superiori; 11.ora, posto che la legge regionale stabiliva il mantenimento dell'occupazione al personale munito di qualifica OSS, e solo in via residuale di OTA, la lavoratrice non ha fornito elementi sufficienti in questa sede per ritenere accoglibile la sua domanda di illegittimità del licenziamento, non avendo spiegato se, anche riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore e riconosciute le relative differenze retributive, ciò l'avrebbe esclusa, quantomeno in ipotesi, dalla mobilità, tenuto conto delle prescrizioni in materia della legge regionale la cui considerazione era stata omessa nei primi due gradi del giudizio; non ha, in altri termini dedotto, se sarebbe rimasta in servizio come OTA, anziché OSS, eventualmente in comparazione con altri OTA; 12.costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento collettivo, l’affermazione che l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi (Cass. n. 24458/2016; conf. Cass. n. 13871/2019; cfr. anche Cass. n. 9828/2021); 13.in relazione alla rilevanza del mancato riconoscimento dello svolgimento di mansioni di OTA (e comunque non di OSS) ai fini della violazione dei criteri di scelta in concreto seguiti, la lavoratrice non ha dedotto elementi sufficienti per chiarire se ciò abbia influito effettivamente (non solo in termini potenziali ed astratti) sulla sua collocazione in mobilità; 14.il ricorso risulta, pertanto, complessivamente inammissibile; 15.la regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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