CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 giugno 2020
Cassazione n. 38622/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del 21 agosto 2018 (guida in stato di ebbrezza 0,97 g/I, con provocazione di un sinistro) e dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della imprescindibile sequenza procedimentale, non essendo stata l'imputata mai ammessa alla messa alla prova e non essendo stato mai attestato dall'U.E.P.E. l'esito positivo della messa alla prova, atteso che l'udienza del 30 giugno 2020 era stata fissata proprio per l'ammissione, per cui l'estinzione del reato è stata dichiarata in assenza dei presupposti di legge. 3. La Procura Generale della Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. L'imputata ha depositato memoria eccependo la carenza di un interesse attuale e concreto della parte pubblica all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. In via preliminare deve osservarsi che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 469-septies cod. proc. pen., dichiara l'esito positivo della prova con conseguente estinzione del reato è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 111, comma 7, Cost. e dall'art. 568, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e non invece impugnabile secondo il regime dell'art. 428 cod. proc. pen., perché il fatto che il procedimento speciale sia stato attivato nell'udienza preliminare non significa che detta pronuncia sia riconducibile alla sentenza di non luogo a procedere, che di tale udienza costituisce l'ordinario, ma non esclusivo, epilogo decisorio (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020 Cc., PG/Betti, Rv. 279744). Si è pure precisato che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato non possono essere proposti motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, essendo i medesimi preclusi dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. Al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed i limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all'ordinanza di sospensione, di natura processuale, ovvero errores in iudicando, anche sotto il profilo dell'illogicità della motivazione. 3. Nel caso di specie, tuttavia, si è dedotta la totale omissione della fase di ammissione e dell'espletamento della prova, confermata dalla stessa difesa dell'imputata, che ha precisato di non aver concluso per l'estinzione del reato all'udienza del 30 giugno 2020. Tali carenze si traducono in una violazione di legge, sia sub specie di mancato rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore sia sub specie di carenza dei presupposti legali dell'estinzione del reato. L'illegittimità del provvedimento non è certamente superata dalle conclusioni rassegnate in udienza dal p.m., conclusioni, da un lato, erronee e, dall'altro lato, anteriori rispetto alla pronuncia non conforme alla legge. 4. Per mera completezza deve sottolinearsi che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, sussiste l'interesse concreto ed attuale della parte pubblica all'impugnazione, richiesto dall'art. 568, terzo comma, cod.proc.pen., in quanto l'annullamento del provvedimento impugnato è diretta al rispetto dell'esatta sequenza procedimentale (necessaria ad assicurare l'avveramento prima ancora che la verifica dei presupposti di estinzione del reato), che può determinare anche un esito diverso del procedimento. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova - Ufficio G.i.p. in diversa composizione monocratica per il giudizio sull'ammissibilità della messa alla prova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio. Così deciso, 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]