CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18050-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 155g il 'I /L n RILEVATO che: la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non tenuto al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2008, in relazione all'attività libero professionale svolta quale architetto iscritto all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi Professionisti, per intervenuta prescrizione; per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, in relazione ai contributi del 2008, ha ritenuto tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps, con richiesta di pagamento, inoltrata al professionista il 30 giugno 2014, quando già era estinto il credito dell'Istituto; inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, all'interno della dichiarazione presentata nel 2009, in relazione ai redditi del 2008 (unico documento che l'Istituto veva prodotto), degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse alla volontà del debitore di occultare il proprio debito; l'incertezza normativa, nel 2009, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione autentica, dagli esiti tutt'altro che chiarificatori, come testimoniato dai successivi contrasti in ambito giurisprudenziale; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; la controparte ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO che: con il motivo di ricorso l'INPS ha dedotto - a sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 5 giugno 2009, perché, in relazione alla contribuzione dovuta, per l'anno 2008, alla gestione separata, la Corte di merito avrebbe errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando Ric. 2021 n. 18050 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- lo slittamento, ad opera del D.P.C.M. cit., del termine per effettuare il versamento, al 6.7.2009; il motivo è fondato; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai« fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il Digs. n. 241 del 1997, art. 18, cornma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021) chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che Ric. 2021 n. 18050 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n.10273 cit.); 10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. 5 giugno 2009, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 137 del 16 giugno 2009, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008; ai D.P.CM., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5); consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009 e, conseguentemente, giudicato tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto inoltrata al professionista il 4 luglio 2014; tale termine, inflitti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a); in conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, va accolto il motivo di ricorso; la sentenza impugnata va pertanto cassata te la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2008; al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.N1. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimi