Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19328/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appello diBrescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/02/2025 il Tribunale di Bergamo, concesse lecondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 800 di multa (condizionalmente sospesa) per tre episodi diricettazione commessi il 13/11/2022 (capo E dell'originaria imputazione).All'imputato si contestava di aver ricevuto sulla sua poste-pay tre bonificiper complessivi 4.540 euro provento dei reati di cui agli artt. 617-quater cod.pen. (capo B), 615-ter cod. pen. (capo C in esso ritenuto assorbito quello di cuiall'art. 615quater di cui al capo A), 640, comma 2, n. 2ter cod. pen. (cosìriqualificati i fatti di cui al capo D) commessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] RaymondKusi.Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendosull'appello dell'imputato, ha riformato tale pronuncia, e, concesse le circostanzecontinuazione, conformemente alla richiesta di riqualificazione dei fatti formulatain tal senso dall'appellante, ha ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorsonei reati di cui ai capi B, C e D ascritti al [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni1, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenzaappellata.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e viziodi motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorioformulata (e rigettata) in entrambi i giudizi di merito.

Secondo il difensore, nonsussistendo connessione tra la ricettazione contestata all'odierno ricorrente e ireati presupposti contestati al [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto esseretratto a giudizio insieme al [OSCURATO:PERSONA] innanzi al G.u.p. distrettuale di Brescia, ma gliprocedesse con citazione diretta innanzi al Tribunale di quella città.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale evizio di motivazione in relazione alla omessa citazione della persona offesanonché al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria istruttoria inappello.

Secondo il difensore nel giudizio di primo grado la persona offesa erastata erroneamente citata in giudizio in persona del vecchio rappresentantelegale (come tale non legittimato ad esercitare i poteri spettanti alla parte iviinclusa la remissione della querela).

Nel giudizio di appello la difesa aveva quindichiesto di rinnovare l'istruttoria citando il nuovo legale rappresentante dellapersona offesa anche al fine di verificare se fosse intenzionato a rimettere laquerela; istanza che la Corte aveva immotivatamente rigettato.2.3.

Con il terzo motivo di deduce, violazione di legge e vizio di motivazione,in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen.

Ladifesa evidenzia che nell'atto di appello, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta larichiesta di riqualificazione dei fatti da ricettazione in concorso con reatipresupposti, aveva chiesto alla Corte di consentire all'imputato di risarcire i dannicagionati dai reati che, essendo tutti procedibili a querela (a differenza del delittodi ricettazione originariamente contestato) potevano essere estinti ai sensidell'art. 162-ter cod. pen.

La Corte di appello aveva accolto in sentenza larichiesta di riqualificazione ma aveva poi ritenuto inapplicabile l'art. 162-ter cod.pen. in quanto l'imputato non risultava che l'imputato avesse fatto una offerta dirisarcimento nel termine prescritto.

Motivazione questa che la difesa ritieneillogica e contraddittoria.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, col quale si contesta il rigetto da parte dei Giudici dimerito delle eccezioni di incompetenza sollevate nel corso del giudizio, èinammissibile in quanto il ricorrente non ha più interesse a coltivarlo.

Ed invero,come detto, nel giudizio di appello, proprio su richiesta della difesa dell'imputato,la Corte territoriale ha escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse essere chiamatorispondere del reato di ricettazione (rispetto al quale l'eccezione di incompetenzaera stata sollevata), ritenendolo invece responsabile del concorso con il Dabannei reati presupposti, per i quali era ed è invece pacifica (e incontestata) sia lacompetenza del G.u.p. distrettuale di Brescia sia la necessità di procedere conl'udienza preliminare.

L'imputato non ha quindi alcun interesse a sollevarel'eccezione di incompetenza per territorio in relazione ad un delitto che, come dalui richiesto, è stato ritenuto insussistente.Questa Corte ha infatti più volte ribadito che è inammissibile l'impugnazionemirante alla semplice esattezza teorica della pronuncia giudiziaria, senza alcunconcreto interesse giuridico della parte che impugna (ex plurimis Sez. 3, n. 8535del 01/06/1979, Giacona, Rv. 143153 – 01, in fattispecie, analoga a quella inesame, in cui il ricorso per cassazione era fondato su una pretesa incompetenzadel giudice di appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione).2.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Questa Corte ha più volte affermato che la nullità derivante dall'omessacitazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen.,così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto chedispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli mancadi interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, Rossi,Rv. 226512 – 01).

Del resto, nel caso in esame, a ben vedere, non si lamentaneppure l'omessa citazione della persona offesa ma il fatto che non sarebbestato indicato e citato il rappresentante legale in carica della persona giuridicache aveva sporto querela; circostanza questa che, peraltro, è stata meramentededotta ma in alcun modo documentata dal ricorrente, sul quale gravava, ai finidella autosufficienza del ricorso, l'onere di allegare (o quanto meno indicare) gliQuanto invece alla richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello mediante lacitazione del querelante, al fine di sondare la sua eventuale intenzione dirimettere la querela, è evidente che si tratta di ipotesi non contemplata daalcuna norma del codice di procedura e che non è certamente ricompresa tra icasi in cui il giudice di appello può o deve rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen.

Correttamente la richiesta della difesa è stata quindi respintadalla Corte territoriale.Va poi evidenziato che un vero e proprio obbligo per il giudice di verificare ladisponibilità ad una eventuale remissione di querela è previsto dall'art. 554-biscomma 4 cod. proc. pen., unicamente in primo grado, per il giudice dell'udienzapredibattimentale e solo ove il querelante sia presente in aula.3.

Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente si duole in sostanza di non essere stato messo dai Giudici diappello in condizione di estinguere i reati mediante il risarcimento, nonostante glistessi giudici avessero riqualificato i fatti a lui ascritti in delitti procedibili aquerela.Al riguardo occorre, in primo luogo, rilevare che il meccanismo di estinzionedei reati procedibili a querela previsto dall'art. 162-ter cod. pen. è chiaramentemodellato per il processo di primo grado e per i casi in cui il reato contestato èab origine procedibile a querela.

La possibilità che tale meccanismo possatrovare applicazione quando la procedibilità a querela sopravvenga dopo che èscaduto il termine ultimo per il risarcimento (vale a dire la dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado) non sembra essere stata contemplatadal legislatore.

Questa Corte, tuttavia, ha avuto modo di affermare che nel casoin qui il fatto per cui si procede diviene procedibile a querela, vuoi per effetto dimutamento normativo vuoi per riqualificazione operata nel corso del processo dimerito, la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. puòessere invocata anche se il risarcimento del danno non è intervenuto nel termineperentorio previsto da tale disposizione; tuttavia, si è precisato che, in tali casi,l'imputato, dopo aver avuto conoscenza della sopravvenuta procedibilità aquerela del fatto a lui ascritto originariamente procedibile ex officio, ha l'obbligodi effettuare il risarcimento o l'offerta reale ex art. 1208 cod. civ. (se del casoprevia richiesta di un termine ove dimostri l'impossibilità di adempiere), in mododa porre il giudice di merito in condizione di valutare la serietà dell'offerta e lacongruità del risarcimento e dunque la applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen. (siveda Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654 – 01, per il caso disopravvenuta procedibilità a querela del reato per mutamento legislativo; Sez. 4,n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 – 01, che ha affermatoanalogo principio nel caso di riqualificazione del reato operata dalla sentenza diprimo grado).Occorre tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la riqualificazione è stataoperata solo con la sentenza di appello, sicché, come correttamente evidenziatodai Giudici di merito, l'unica soluzione praticabile per poter applicare l'art. 162-ter cod. pen. era che l'imputato, prima della decisione, effettuasse il risarcimentoo l'offerta reale (ovvero chiedesse quanto meno un termine per effettuarli); cosache invece non è avvenuta.

La motivazione della sentenza impugnata è quindisul punto giuridicamente corretta e comunque non manifestamente illogica.

Delresto, neppure il difensore è stato in grado di indicare la diversa procedura chenel caso in esame la Corte di appello avrebbe dovuto seguire.Va infine rilevato che secondo quanto affermato da questa Corte la causa diestinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile anche in sede dilegittimità (quando non è stato possibile invocarne l'applicazione nel giudizio dimerito), ma solo a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro iltermine di legge e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato lacongruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv.282059 – 01): condizioni queste che non ricorrono, per quanto detto, nel caso inesame, tanto più che l'imputato non ha formalizzato una offerta di risarcimentoneppure dopo aver appreso della intervenuta riqualificazione dei reati da partedella sentenza di appello.4.

Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello diBrescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/02/2025 il Tribunale di Bergamo, concesse lecondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 800 di multa (condizionalmente sospesa) per tre episodi diricettazione commessi il 13/11/2022 (capo E dell'originaria imputazione).All'imputato si contestava di aver ricevuto sulla sua poste-pay tre bonificiper complessivi 4.540 euro provento dei reati di cui agli artt. 617-quater cod.pen. (capo B), 615-ter cod. pen. (capo C in esso ritenuto assorbito quello di cuiall'art. 615quater di cui al capo A), 640, comma 2, n. 2ter cod. pen. (cosìriqualificati i fatti di cui al capo D) commessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] RaymondKusi.Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendosull'appello dell'imputato, ha riformato tale pronuncia, e, concesse le circostanzecontinuazione, conformemente alla richiesta di riqualificazione dei fatti formulatain tal senso dall'appellante, ha ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorsonei reati di cui ai capi B, C e D ascritti al [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni1, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenzaappellata.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e viziodi motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorioformulata (e rigettata) in entrambi i giudizi di merito. Secondo il difensore, nonsussistendo connessione tra la ricettazione contestata all'odierno ricorrente e ireati presupposti contestati al [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto esseretratto a giudizio insieme al [OSCURATO:PERSONA] innanzi al G.u.p. distrettuale di Brescia, ma gliprocedesse con citazione diretta innanzi al Tribunale di quella città.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale evizio di motivazione in relazione alla omessa citazione della persona offesanonché al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria istruttoria inappello. Secondo il difensore nel giudizio di primo grado la persona offesa erastata erroneamente citata in giudizio in persona del vecchio rappresentantelegale (come tale non legittimato ad esercitare i poteri spettanti alla parte iviinclusa la remissione della querela). Nel giudizio di appello la difesa aveva quindichiesto di rinnovare l'istruttoria citando il nuovo legale rappresentante dellapersona offesa anche al fine di verificare se fosse intenzionato a rimettere laquerela; istanza che la Corte aveva immotivatamente rigettato.2.3. Con il terzo motivo di deduce, violazione di legge e vizio di motivazione,in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. Ladifesa evidenzia che nell'atto di appello, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta larichiesta di riqualificazione dei fatti da ricettazione in concorso con reatipresupposti, aveva chiesto alla Corte di consentire all'imputato di risarcire i dannicagionati dai reati che, essendo tutti procedibili a querela (a differenza del delittodi ricettazione originariamente contestato) potevano essere estinti ai sensidell'art. 162-ter cod. pen. La Corte di appello aveva accolto in sentenza larichiesta di riqualificazione ma aveva poi ritenuto inapplicabile l'art. 162-ter cod.pen. in quanto l'imputato non risultava che l'imputato avesse fatto una offerta dirisarcimento nel termine prescritto. Motivazione questa che la difesa ritieneillogica e contraddittoria.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, col quale si contesta il rigetto da parte dei Giudici dimerito delle eccezioni di incompetenza sollevate nel corso del giudizio, èinammissibile in quanto il ricorrente non ha più interesse a coltivarlo. Ed invero,come detto, nel giudizio di appello, proprio su richiesta della difesa dell'imputato,la Corte territoriale ha escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse essere chiamatorispondere del reato di ricettazione (rispetto al quale l'eccezione di incompetenzaera stata sollevata), ritenendolo invece responsabile del concorso con il Dabannei reati presupposti, per i quali era ed è invece pacifica (e incontestata) sia lacompetenza del G.u.p. distrettuale di Brescia sia la necessità di procedere conl'udienza preliminare. L'imputato non ha quindi alcun interesse a sollevarel'eccezione di incompetenza per territorio in relazione ad un delitto che, come dalui richiesto, è stato ritenuto insussistente.Questa Corte ha infatti più volte ribadito che è inammissibile l'impugnazionemirante alla semplice esattezza teorica della pronuncia giudiziaria, senza alcunconcreto interesse giuridico della parte che impugna (ex plurimis Sez. 3, n. 8535del 01/06/1979, Giacona, Rv. 143153 – 01, in fattispecie, analoga a quella inesame, in cui il ricorso per cassazione era fondato su una pretesa incompetenzadel giudice di appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione).2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Questa Corte ha più volte affermato che la nullità derivante dall'omessacitazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen.,così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto chedispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli mancadi interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, Rossi,Rv. 226512 – 01). Del resto, nel caso in esame, a ben vedere, non si lamentaneppure l'omessa citazione della persona offesa ma il fatto che non sarebbestato indicato e citato il rappresentante legale in carica della persona giuridicache aveva sporto querela; circostanza questa che, peraltro, è stata meramentededotta ma in alcun modo documentata dal ricorrente, sul quale gravava, ai finidella autosufficienza del ricorso, l'onere di allegare (o quanto meno indicare) gliQuanto invece alla richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello mediante lacitazione del querelante, al fine di sondare la sua eventuale intenzione dirimettere la querela, è evidente che si tratta di ipotesi non contemplata daalcuna norma del codice di procedura e che non è certamente ricompresa tra icasi in cui il giudice di appello può o deve rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen. Correttamente la richiesta della difesa è stata quindi respintadalla Corte territoriale.Va poi evidenziato che un vero e proprio obbligo per il giudice di verificare ladisponibilità ad una eventuale remissione di querela è previsto dall'art. 554-biscomma 4 cod. proc. pen., unicamente in primo grado, per il giudice dell'udienzapredibattimentale e solo ove il querelante sia presente in aula.3. Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente si duole in sostanza di non essere stato messo dai Giudici diappello in condizione di estinguere i reati mediante il risarcimento, nonostante glistessi giudici avessero riqualificato i fatti a lui ascritti in delitti procedibili aquerela.Al riguardo occorre, in primo luogo, rilevare che il meccanismo di estinzionedei reati procedibili a querela previsto dall'art. 162-ter cod. pen. è chiaramentemodellato per il processo di primo grado e per i casi in cui il reato contestato èab origine procedibile a querela. La possibilità che tale meccanismo possatrovare applicazione quando la procedibilità a querela sopravvenga dopo che èscaduto il termine ultimo per il risarcimento (vale a dire la dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado) non sembra essere stata contemplatadal legislatore. Questa Corte, tuttavia, ha avuto modo di affermare che nel casoin qui il fatto per cui si procede diviene procedibile a querela, vuoi per effetto dimutamento normativo vuoi per riqualificazione operata nel corso del processo dimerito, la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. puòessere invocata anche se il risarcimento del danno non è intervenuto nel termineperentorio previsto da tale disposizione; tuttavia, si è precisato che, in tali casi,l'imputato, dopo aver avuto conoscenza della sopravvenuta procedibilità aquerela del fatto a lui ascritto originariamente procedibile ex officio, ha l'obbligodi effettuare il risarcimento o l'offerta reale ex art. 1208 cod. civ. (se del casoprevia richiesta di un termine ove dimostri l'impossibilità di adempiere), in mododa porre il giudice di merito in condizione di valutare la serietà dell'offerta e lacongruità del risarcimento e dunque la applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen. (siveda Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654 – 01, per il caso disopravvenuta procedibilità a querela del reato per mutamento legislativo; Sez. 4,n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 – 01, che ha affermatoanalogo principio nel caso di riqualificazione del reato operata dalla sentenza diprimo grado).Occorre tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la riqualificazione è stataoperata solo con la sentenza di appello, sicché, come correttamente evidenziatodai Giudici di merito, l'unica soluzione praticabile per poter applicare l'art. 162-ter cod. pen. era che l'imputato, prima della decisione, effettuasse il risarcimentoo l'offerta reale (ovvero chiedesse quanto meno un termine per effettuarli); cosache invece non è avvenuta. La motivazione della sentenza impugnata è quindisul punto giuridicamente corretta e comunque non manifestamente illogica. Delresto, neppure il difensore è stato in grado di indicare la diversa procedura chenel caso in esame la Corte di appello avrebbe dovuto seguire.Va infine rilevato che secondo quanto affermato da questa Corte la causa diestinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile anche in sede dilegittimità (quando non è stato possibile invocarne l'applicazione nel giudizio dimerito), ma solo a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro iltermine di legge e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato lacongruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv.282059 – 01): condizioni queste che non ricorrono, per quanto detto, nel caso inesame, tanto più che l'imputato non ha formalizzato una offerta di risarcimentoneppure dopo aver appreso della intervenuta riqualificazione dei reati da partedella sentenza di appello.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris