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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 17995/2026

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ntroGiacomello Roberto e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1999/2020depositata il 21/04/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorsoprincipale e l'accoglimento di quello incidentale.Numero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori dei ricorrenti incidentali l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Latini.Per quanto interessa in questa sede, la presente causa riguarda lasuccessione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], il quale, contestamento olografo, aveva istituito erede universale il coniuge AliceKimball, con preterizione dei due figli [OSCURATO:PERSONA] eGiacomello PaoloI figli hanno proposto domanda di riduzione dinanzi al Tribunale diRieti, il quale ha definito la lite nei seguenti termini: ha riconosciuto,in favore del coniuge, il diritto di abitazione e di uso sull’interocompendio immobiliare, valutato in misura pari alla metà del valoredella piena proprietà.

Quindi, in applicazione dell’art. 540, comma 2,c.c., ha definito la conseguente divisione riconoscendo ai figli l’interanuda proprietà del compendio immobiliare e, al fine di correggere unasovrastima del diritto di abitazione, ha integrato la quota del coniugecondannava i convenuti al pagamento della metà delle somme che laKimball deduceva di avere speso per la manutenzione dell’immobile.La Corte d’appello di Roma, adita con l’appello principale del coniugee con appello incidentale dei figli, per quanto ancora interessa, hariconosciuto che il primo giudice aveva correttamente applicato icriteri di imputazione dei diritti di abitazione e di uso delineati dall’art.540 c.c., così rigettando la censura proposta al riguardo dallaKimball; ha riconosciuto, accogliendo il motivo di appello propostodalla Kimball, che il rimborso delle spese per la manutenzionedell’immobile non doveva essere limitato alla quota di ½ delle speseNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostenute, ma doveva essere accordato per l’intero, tenuto contodell’attribuzione ai figli dell’intera nuda proprietà del compendioimmobiliare; ha rigettato l’appello incidentale dei figli, secondo i qualila domanda di rimborso proposta dalla Kimball non avrebbe dovutoessere accolta, neanche pro quota.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di un solomotivo, depositando anche la memoria.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art.540, comma 2, c.c. anche in relazione agli artt. 3 e 29 dellaCostituzione.

I diritti di abitazione e di uso, anche nella successionetestamentaria, devono essere stralciati dalla massa, con laconseguenza che la divisione della nuda proprietà deve avveniresenza operare l’imputazione prevista dal secondo comma dell’art. 540c.c.

Sono richiamati in proposito i principi stabiliti dalle Sezioni unitecon la pronunzia di Cass. n. 4847 del 2013.

Secondo la ricorrente taliprincipi, benché riferiti alla successione legittima, si debbonoapplicare, allo stesso modo, anche nella successione testamentaria,«pervenendosi altrimenti a risultati non conformi ai principicostituzionali di cui agli art. 3 e 29 della Carta costituzionale».Con il secondo motivo la ricorrente denunzia pur sempre la violazionedell’art. 540, comma 2, c.c., rimproverando alla Corte d’appello diavere determinato il valore del diritto di abitazione sulla totalitàNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’asse, mentre il valore del diritto doveva essere determinato solosulla metà spettante ai figli, «in quanto la quota devoluta al coniugesuperstite in piena proprietà, in virtù del testamento olografo, nonpuò essere gravata dal diritto di abitazione, già ricompreso nellapiena proprietà».

In applicazione di tale modo di procedere, la Corted’appello avrebbe dovuto riconoscere ai figli non l’intera nudaproprietà dell’immobile, ma la quota pari al 72.50% della stessa nudaproprietà.Con il terzo motivo, subordinato al precedente, la sentenza ècensurata per difetto di motivazione.

La Corte d’appello, investita conapposito motivo di appello sulle diverse modalità del calcolo, propostecon il precedente motivo, l’aveva rigettato, «trincerandosi dietro lasemplice ingiustificata affermazione che il motivo era pococomprensibile».Il solo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art.1282 c.c. e inoltre degli artt. 112 e 115 c.p.c.

Si fa notare che ilprimo giudice, nell’accordare il rimborso pro quota delle suppostespese di manutenzione sostenute dalla Kimball, aveva riconosciuto gliinteressi dalla data degli esborsi.

La Corte d’appello, in assenza diapposito motivo d’appello, aveva invece accordato gli interessi dalladomanda, senza avvedersi che le spese, di cui la Kimball chiedeva ilrimborso, erano state sostenute nel corso del giudizio.2.

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.L’art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore delconiuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, «i dirittidi abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso suimobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni»,dispone: «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualoraNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge edeventualmente sulla quota riservata ai figli».Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall'art. 540,comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituisconoautomaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura dellasuccessione, anche nella successione testamentaria (cfr. Cass. n.15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successioneintestata, Cass., S.U., n. 4847/2013).

L’acquisto dei diritti a beneficiodel coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia ilvalore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore dellealtre cose comprese nell’asse, perché altrimenti la finalità della normacogente (consentire al coniuge di conservare l’abituale habitat)rimarrebbe frustrata.

È stato esattamente osservato che la normaintroduce un’eccezione al principio di intangibilità della legittimasancito dall’art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravanoinvariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, allaquale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento dellacasa.

Resta a questo punto da stabilire quali siano i diritti del coniugenell’eredità, in qualità di legittimario, dopo aver conseguito i legatisulla casa familiare: di ciò si occupa il secondo periodo dell’art. 540,comma 2, c.c., quando – come già ricordato – dispone che «tali dirittigravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non siasufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sullaquota riservata ai figli».

Nell’esegesi di tale norma, occorre in primoluogo chiarire che i diritti in questione, acquistati dal coniuge a titolodi legato, sono sottratti dal relictum ereditario, ma non anche dalpatrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari,che deve avvenire «considerando il valore del relictcum (e delNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiarein piena proprietà» (così testualmente Cass. n. 9651/2013; conf.Cass. n. 26741/2017).

In questa prospettiva, i diritti del coniuge, inquanto posti dalla legge a carico della disponibile, sono generalmenteassimilati al legato testamentario con dispensa dall’imputazione (art.564, comma 2, c.c.), sommandosi il loro valore capitale alla quotariservata al coniuge in proprietà (Cass. 9651/2013 cit.).

Il coniuge,dopo averli prelevati dall’asse, può aspirare ad avere la quotariservata nella sua interezza sugli altri beni.

L’obiettivo della norma,evidentemente quello di garantire al coniuge la continuitàdell’abitazione senza pregiudicare il suo diritto di legittima in quota.La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legatocumulabile con la quota di legittima, deve fare i conti con lapossibilità che il valore dei diritti del coniuge superi la disponibile.Verificandosi tale eventualità è giocoforza che i legati del coniuge, perla parte che eccede la disponibile, incomincino a «gravare» lalegittima.

L’eccedenza, però, non va a «gravare» genericamente eindistintamente sulla porzione riservata, ma «grava», in primabattuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce, appunto, di quantoil valore dei diritti supera la disponibile.

Tale criterio di imputazionedell’eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altrilegittimari concorrenti con il coniuge.

Anche questo secondo obiettivodella norma è, naturalmente, solo tendenziale, dovendosi considerarela possibilità che i diritti siano di valore tale da sopravanzare non solola disponibile, ma anche la legittima del coniuge.

Per questo caso lalegge dispone che l’ulteriore eccedenza «gravi» sulla legittima deifigli.

È chiaro che, quando si verifica questa eventualità, in cui ilNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026valore dei diritti supera la somma della disponibile e della quotariservata al coniuge in proprietà, i figli sono chiamati a raccoglierel’intera eredità, mentre il coniuge resta escluso dalla successionenella proprietà; nondimeno, i figli vedono comunque intaccata lapropria quota di riserva, perché conseguono un diritto che noneguaglia il valore di quest’ultima.

È stato incisivamente osservato chementre il legato testamentario cumulabile con la legittima può esseretrattenuto dal legatario alla condizione che «il valore di esso nonsuperi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spettacome legittimario» (art. 560, comma 3, c.c.), qui invece talecondizione non opera.

Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, ilconiuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per lalegittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza (Cass. n.4008/2023).3.

Si inserisce qui il richiamo, operato dalla ricorrente, al principiosancito dalle le Sezioni unite con la sentenza n. 4847 del 2013,secondo il quale i diritti del coniuge sulla casa familiare, nellasuccessione legittima, sono assimilabili al prelegato.

Il coniuge, dopoaverli prelevati, consegue la propria quota in proprietà sulla massa,senza doversi operare le imputazioni previste dall’art. 540 c.c.

Laricorrente propone di estendere la medesima soluzione allasuccessione testamentaria, pena l’ingiustificata disparità ditrattamento fra i due tipi di successione.A tale obiezione si deve replicare con il rilievo che la fattispecieoggetto del presente giudizio non riguarda una ipotesi di successioneintestata (oggetto della pronunzia delle Sezioni unite del 2013),trattandosi di successione testamentaria con istituzione del coniugeunico erede e preterizione dei figli legittimari.

Tale fattispecie dàNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026luogo a una ipotesi di successione disciplinata in via diretta dallenorme cogenti in tema di successione necessaria, che includonoanche l’art. 540 c.p.c.

In questa debita prospettiva non resta cherimarcare, come sopra ampiamente chiarito, che il secondo commadella norma contempla, persino letteralmente, nel caso ipotizzatonell’ultimo inciso del medesimo secondo comma, la possibilità che ilconiuge, quando concorre con i figli, sia escluso dalla successionenella proprietà.

Si nota esattamente in dottrina che il coniugepotrebbe evitare una conseguenza di questo tipo rinunziando ai dirittidi abitazione e di uso per conseguire la quota in piena proprietà.4.

Sono palesemente infondati anche il secondo e il terzo motivo, chepossono essere esaminati congiuntamente.

La ricorrente sostiene cheil diritto di abitazione e di uso non dovrebbe essere calcolatosull’intero compendio, ma sulla sola quota dei figli.

Sulla base diquesto criterio la ricorrente identifica la lesione nella metà del valoredei diritti di abitazione.

I figli non avevano diritto alla nuda proprietàdell’intero, ma alla quota del 72,50%.

La tesi è frutto di un paleseequivoco.

Si trascura che i diritti in questione, acquistati dal coniuge atitolo di legato di specie, sono compresi nel patrimonio sul quale sonocalcolate le quote riservate ai legittimari, mentre non fanno partedella massa sulla quale i legittimari debbono concretare i loro diritti.Questo vuol dire che i figli, una volta calcolata la loro quota di riservasulla totalità dell’asse, comprensiva del valore della piena proprietàdella casa, concretano la quota su una massa più ristretta, cheinclude solo la nuda proprietà dell’alloggio.

Conseguentemente,quando il valore dei diritti superi l’importo della porzione disponibile edella quota che spetta al coniuge come legittimario, è unaconseguenza matematica inevitabile l’esclusione del coniuge dallaNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026successione nella proprietà.

La tesi a cui allude il ricorrente ha unsignificato del tutto diverso.

Secondo tale tesi, i diritti sulla casafamiliare andrebbero imputati alla disponibile non in misura pariall'intero valore capitale, ma solo per la frazione che eccede laporzione del godimento della casa familiare compresa nella riservadel coniuge in proprietà, che altrimenti sarebbe conteggiata duevolte.

Ma è condivisibile l’obiezione che la lettera della norma nonconsente interpretazioni restrittive: l’aumento della riserva delconiuge deve essere pari all'intero valore capitale dei diritti.

Ma ilrichiamo, operato dalla ricorrente, è comunque del tutto fuori luogo:il fine del diverso conteggio, secondo la dottrina che l’ha proposto,non è di ampliare la posizione del coniuge, ma di contenerla nel casodi concorso con non legittimari.

In questa ipotesi, infatti, quando ilvalore dei diritti di abitazione e di uso supera la disponibile, lavocazione dei non legittimari viene posta nel nulla.

In quanto i nonlegittimarti possono solo dalla disponibile, se questa è esaurita daidiritti ex art. 540, comma 2, c.c., l’eredità è conseguita interamentedal coniuge (art. 553 c.c.).

La correzione, proposta da questa tesi,eviterebbe questo risultato, perché il valore dei diritti del coniuge,imputato alla disponibile solo per la frazione che eccede la porzionedel godimento della casa familiare compresa nella riserva del coniugein proprietà non potrebbe mai superare la metà dell’asse,corrispondente alla disponibile stabilita nel caso di concorso delconiuge con non legittimari.

Vi sarebbe perciò sempre un margine peril concorso nella successione dei non legittimari.6.

È fondato il ricorso incidentale, esattamente per le ragioni indicatenel medesimo.

La Corte d’appello, nell’ampliare la misura delrimborso accordato al coniuge per le spese sostenute per laNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026manutenzione della casa, ha modificato la decorrenza degli interessisulla somma riconosciuta in suo favore, che il primo giudice avevafatto decorrere dalla data degli esborsi.

In assenza di censura la Corted’appello ha accordato la decorrenza degli interessi dalla domanda.La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento delricorso incidentale, e, non essendo necessari accertamenti in fatto, lacausa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,riconoscendo che gli interessi legali sulla somma di € 28.389.54liquidata dalla sentenza impugnata in favore della Kimball, decorronodalla data degli esborsi, come stabilito nella sentenza del Tribunale,fermo il resto.Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della ricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e,decidendo nel merito, riconosce che gli interessi legali sulla somma di€ 28.389,54, liquidata dalla sentenza in favore della Kimball,decorrono dalla data degli esborsi, come stabilito nella sentenza delTribunale, fermo il resto; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 e agli accessori di legge; compensa per intero le spesedelle fase di merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.Numero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroGiacomello Roberto e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1999/2020depositata il 21/04/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorsoprincipale e l'accoglimento di quello incidentale.Numero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dei difensori dei ricorrenti incidentali l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Latini.Per quanto interessa in questa sede, la presente causa riguarda lasuccessione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], il quale, contestamento olografo, aveva istituito erede universale il coniuge AliceKimball, con preterizione dei due figli [OSCURATO:PERSONA] eGiacomello PaoloI figli hanno proposto domanda di riduzione dinanzi al Tribunale diRieti, il quale ha definito la lite nei seguenti termini: ha riconosciuto,in favore del coniuge, il diritto di abitazione e di uso sull’interocompendio immobiliare, valutato in misura pari alla metà del valoredella piena proprietà. Quindi, in applicazione dell’art. 540, comma 2,c.c., ha definito la conseguente divisione riconoscendo ai figli l’interanuda proprietà del compendio immobiliare e, al fine di correggere unasovrastima del diritto di abitazione, ha integrato la quota del coniugecondannava i convenuti al pagamento della metà delle somme che laKimball deduceva di avere speso per la manutenzione dell’immobile.La Corte d’appello di Roma, adita con l’appello principale del coniugee con appello incidentale dei figli, per quanto ancora interessa, hariconosciuto che il primo giudice aveva correttamente applicato icriteri di imputazione dei diritti di abitazione e di uso delineati dall’art.540 c.c., così rigettando la censura proposta al riguardo dallaKimball; ha riconosciuto, accogliendo il motivo di appello propostodalla Kimball, che il rimborso delle spese per la manutenzionedell’immobile non doveva essere limitato alla quota di ½ delle speseNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostenute, ma doveva essere accordato per l’intero, tenuto contodell’attribuzione ai figli dell’intera nuda proprietà del compendioimmobiliare; ha rigettato l’appello incidentale dei figli, secondo i qualila domanda di rimborso proposta dalla Kimball non avrebbe dovutoessere accolta, neanche pro quota.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di un solomotivo, depositando anche la memoria.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art.540, comma 2, c.c. anche in relazione agli artt. 3 e 29 dellaCostituzione. I diritti di abitazione e di uso, anche nella successionetestamentaria, devono essere stralciati dalla massa, con laconseguenza che la divisione della nuda proprietà deve avveniresenza operare l’imputazione prevista dal secondo comma dell’art. 540c.c. Sono richiamati in proposito i principi stabiliti dalle Sezioni unitecon la pronunzia di Cass. n. 4847 del 2013. Secondo la ricorrente taliprincipi, benché riferiti alla successione legittima, si debbonoapplicare, allo stesso modo, anche nella successione testamentaria,«pervenendosi altrimenti a risultati non conformi ai principicostituzionali di cui agli art. 3 e 29 della Carta costituzionale».Con il secondo motivo la ricorrente denunzia pur sempre la violazionedell’art. 540, comma 2, c.c., rimproverando alla Corte d’appello diavere determinato il valore del diritto di abitazione sulla totalitàNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’asse, mentre il valore del diritto doveva essere determinato solosulla metà spettante ai figli, «in quanto la quota devoluta al coniugesuperstite in piena proprietà, in virtù del testamento olografo, nonpuò essere gravata dal diritto di abitazione, già ricompreso nellapiena proprietà». In applicazione di tale modo di procedere, la Corted’appello avrebbe dovuto riconoscere ai figli non l’intera nudaproprietà dell’immobile, ma la quota pari al 72.50% della stessa nudaproprietà.Con il terzo motivo, subordinato al precedente, la sentenza ècensurata per difetto di motivazione. La Corte d’appello, investita conapposito motivo di appello sulle diverse modalità del calcolo, propostecon il precedente motivo, l’aveva rigettato, «trincerandosi dietro lasemplice ingiustificata affermazione che il motivo era pococomprensibile».Il solo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art.1282 c.c. e inoltre degli artt. 112 e 115 c.p.c. Si fa notare che ilprimo giudice, nell’accordare il rimborso pro quota delle suppostespese di manutenzione sostenute dalla Kimball, aveva riconosciuto gliinteressi dalla data degli esborsi. La Corte d’appello, in assenza diapposito motivo d’appello, aveva invece accordato gli interessi dalladomanda, senza avvedersi che le spese, di cui la Kimball chiedeva ilrimborso, erano state sostenute nel corso del giudizio.2. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.L’art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore delconiuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, «i dirittidi abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso suimobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni»,dispone: «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualoraNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge edeventualmente sulla quota riservata ai figli».Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall'art. 540,comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituisconoautomaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura dellasuccessione, anche nella successione testamentaria (cfr. Cass. n.15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successioneintestata, Cass., S.U., n. 4847/2013). L’acquisto dei diritti a beneficiodel coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia ilvalore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore dellealtre cose comprese nell’asse, perché altrimenti la finalità della normacogente (consentire al coniuge di conservare l’abituale habitat)rimarrebbe frustrata. È stato esattamente osservato che la normaintroduce un’eccezione al principio di intangibilità della legittimasancito dall’art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravanoinvariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, allaquale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento dellacasa. Resta a questo punto da stabilire quali siano i diritti del coniugenell’eredità, in qualità di legittimario, dopo aver conseguito i legatisulla casa familiare: di ciò si occupa il secondo periodo dell’art. 540,comma 2, c.c., quando – come già ricordato – dispone che «tali dirittigravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non siasufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sullaquota riservata ai figli». Nell’esegesi di tale norma, occorre in primoluogo chiarire che i diritti in questione, acquistati dal coniuge a titolodi legato, sono sottratti dal relictum ereditario, ma non anche dalpatrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari,che deve avvenire «considerando il valore del relictcum (e delNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiarein piena proprietà» (così testualmente Cass. n. 9651/2013; conf.Cass. n. 26741/2017). In questa prospettiva, i diritti del coniuge, inquanto posti dalla legge a carico della disponibile, sono generalmenteassimilati al legato testamentario con dispensa dall’imputazione (art.564, comma 2, c.c.), sommandosi il loro valore capitale alla quotariservata al coniuge in proprietà (Cass. 9651/2013 cit.). Il coniuge,dopo averli prelevati dall’asse, può aspirare ad avere la quotariservata nella sua interezza sugli altri beni. L’obiettivo della norma,evidentemente quello di garantire al coniuge la continuitàdell’abitazione senza pregiudicare il suo diritto di legittima in quota.La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legatocumulabile con la quota di legittima, deve fare i conti con lapossibilità che il valore dei diritti del coniuge superi la disponibile.Verificandosi tale eventualità è giocoforza che i legati del coniuge, perla parte che eccede la disponibile, incomincino a «gravare» lalegittima. L’eccedenza, però, non va a «gravare» genericamente eindistintamente sulla porzione riservata, ma «grava», in primabattuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce, appunto, di quantoil valore dei diritti supera la disponibile. Tale criterio di imputazionedell’eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altrilegittimari concorrenti con il coniuge. Anche questo secondo obiettivodella norma è, naturalmente, solo tendenziale, dovendosi considerarela possibilità che i diritti siano di valore tale da sopravanzare non solola disponibile, ma anche la legittima del coniuge. Per questo caso lalegge dispone che l’ulteriore eccedenza «gravi» sulla legittima deifigli. È chiaro che, quando si verifica questa eventualità, in cui ilNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026valore dei diritti supera la somma della disponibile e della quotariservata al coniuge in proprietà, i figli sono chiamati a raccoglierel’intera eredità, mentre il coniuge resta escluso dalla successionenella proprietà; nondimeno, i figli vedono comunque intaccata lapropria quota di riserva, perché conseguono un diritto che noneguaglia il valore di quest’ultima. È stato incisivamente osservato chementre il legato testamentario cumulabile con la legittima può esseretrattenuto dal legatario alla condizione che «il valore di esso nonsuperi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spettacome legittimario» (art. 560, comma 3, c.c.), qui invece talecondizione non opera. Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, ilconiuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per lalegittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza (Cass. n.4008/2023).3. Si inserisce qui il richiamo, operato dalla ricorrente, al principiosancito dalle le Sezioni unite con la sentenza n. 4847 del 2013,secondo il quale i diritti del coniuge sulla casa familiare, nellasuccessione legittima, sono assimilabili al prelegato. Il coniuge, dopoaverli prelevati, consegue la propria quota in proprietà sulla massa,senza doversi operare le imputazioni previste dall’art. 540 c.c. Laricorrente propone di estendere la medesima soluzione allasuccessione testamentaria, pena l’ingiustificata disparità ditrattamento fra i due tipi di successione.A tale obiezione si deve replicare con il rilievo che la fattispecieoggetto del presente giudizio non riguarda una ipotesi di successioneintestata (oggetto della pronunzia delle Sezioni unite del 2013),trattandosi di successione testamentaria con istituzione del coniugeunico erede e preterizione dei figli legittimari. Tale fattispecie dàNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026luogo a una ipotesi di successione disciplinata in via diretta dallenorme cogenti in tema di successione necessaria, che includonoanche l’art. 540 c.p.c. In questa debita prospettiva non resta cherimarcare, come sopra ampiamente chiarito, che il secondo commadella norma contempla, persino letteralmente, nel caso ipotizzatonell’ultimo inciso del medesimo secondo comma, la possibilità che ilconiuge, quando concorre con i figli, sia escluso dalla successionenella proprietà. Si nota esattamente in dottrina che il coniugepotrebbe evitare una conseguenza di questo tipo rinunziando ai dirittidi abitazione e di uso per conseguire la quota in piena proprietà.4. Sono palesemente infondati anche il secondo e il terzo motivo, chepossono essere esaminati congiuntamente. La ricorrente sostiene cheil diritto di abitazione e di uso non dovrebbe essere calcolatosull’intero compendio, ma sulla sola quota dei figli. Sulla base diquesto criterio la ricorrente identifica la lesione nella metà del valoredei diritti di abitazione. I figli non avevano diritto alla nuda proprietàdell’intero, ma alla quota del 72,50%. La tesi è frutto di un paleseequivoco. Si trascura che i diritti in questione, acquistati dal coniuge atitolo di legato di specie, sono compresi nel patrimonio sul quale sonocalcolate le quote riservate ai legittimari, mentre non fanno partedella massa sulla quale i legittimari debbono concretare i loro diritti.Questo vuol dire che i figli, una volta calcolata la loro quota di riservasulla totalità dell’asse, comprensiva del valore della piena proprietàdella casa, concretano la quota su una massa più ristretta, cheinclude solo la nuda proprietà dell’alloggio. Conseguentemente,quando il valore dei diritti superi l’importo della porzione disponibile edella quota che spetta al coniuge come legittimario, è unaconseguenza matematica inevitabile l’esclusione del coniuge dallaNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026successione nella proprietà. La tesi a cui allude il ricorrente ha unsignificato del tutto diverso. Secondo tale tesi, i diritti sulla casafamiliare andrebbero imputati alla disponibile non in misura pariall'intero valore capitale, ma solo per la frazione che eccede laporzione del godimento della casa familiare compresa nella riservadel coniuge in proprietà, che altrimenti sarebbe conteggiata duevolte. Ma è condivisibile l’obiezione che la lettera della norma nonconsente interpretazioni restrittive: l’aumento della riserva delconiuge deve essere pari all'intero valore capitale dei diritti. Ma ilrichiamo, operato dalla ricorrente, è comunque del tutto fuori luogo:il fine del diverso conteggio, secondo la dottrina che l’ha proposto,non è di ampliare la posizione del coniuge, ma di contenerla nel casodi concorso con non legittimari. In questa ipotesi, infatti, quando ilvalore dei diritti di abitazione e di uso supera la disponibile, lavocazione dei non legittimari viene posta nel nulla. In quanto i nonlegittimarti possono solo dalla disponibile, se questa è esaurita daidiritti ex art. 540, comma 2, c.c., l’eredità è conseguita interamentedal coniuge (art. 553 c.c.). La correzione, proposta da questa tesi,eviterebbe questo risultato, perché il valore dei diritti del coniuge,imputato alla disponibile solo per la frazione che eccede la porzionedel godimento della casa familiare compresa nella riserva del coniugein proprietà non potrebbe mai superare la metà dell’asse,corrispondente alla disponibile stabilita nel caso di concorso delconiuge con non legittimari. Vi sarebbe perciò sempre un margine peril concorso nella successione dei non legittimari.6. È fondato il ricorso incidentale, esattamente per le ragioni indicatenel medesimo. La Corte d’appello, nell’ampliare la misura delrimborso accordato al coniuge per le spese sostenute per laNumero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026manutenzione della casa, ha modificato la decorrenza degli interessisulla somma riconosciuta in suo favore, che il primo giudice avevafatto decorrere dalla data degli esborsi. In assenza di censura la Corted’appello ha accordato la decorrenza degli interessi dalla domanda.La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento delricorso incidentale, e, non essendo necessari accertamenti in fatto, lacausa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,riconoscendo che gli interessi legali sulla somma di € 28.389.54liquidata dalla sentenza impugnata in favore della Kimball, decorronodalla data degli esborsi, come stabilito nella sentenza del Tribunale,fermo il resto.Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della ricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e,decidendo nel merito, riconosce che gli interessi legali sulla somma di€ 28.389,54, liquidata dalla sentenza in favore della Kimball,decorrono dalla data degli esborsi, come stabilito nella sentenza delTribunale, fermo il resto; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00 e agli accessori di legge; compensa per intero le spesedelle fase di merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.Numero registro generale 22904/2020Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 17995/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17995/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris