CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05PVON6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il ricorso con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lett. g), d.P.R.n. 309 del 1990 risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, da un canto, la non ridotta offensività della condotta comunque idonea a far conseguire la somma di euro 35, non certo esigua, al contempo apprezzando la detenzione di altra sostanza che sarebbe stata ceduta, dall'altro, come la pena - all'esito del giudizio di bilanciamento - fosse congrua sia in considerazione del mancato aumento per la recidiva sia per la consistenza della condotta; che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874) che nel caso di specie risulta correttamente effettuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i