CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 19064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO dì NAPOLI, con sentenza in data 12/06/2.020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 16/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 49 cp (reato impossibile), all'aggravante delle armi ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, rinviando genericamente ai motivi di appello, il che non è consentito (Sez. 2, n, 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Inoltre, la Corte ha ampiamente spiegato che l'azione criminosa era in procinto di essere portata a compimento con l'aggressione della vittima e che non vi era una impossibilità assoluta, da valutare ex ante, di compiere il reato con riferimento al suo oggetto secondo quanto richiesto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente mostra di ignorare (Sez. 1, n. 36726 del 2015, Rv. 264567 e precedenti conformi). L'azione combinata con i correi separatamente giudicata rende irrilevante il fatto che solo essi avessero il possesso di armi, correttamente attribuito anche al ricorrente vista la sua cosciente e volontaria partecipazione al fatto ed alla sua preordinazione secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è generico ed in ogni caso la Corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente, idonei anche a far ritenere questi più pericoloso in ragione della commissione del fatto per cui si procede ai fini della recidiva ed a considerare congrua una sanzione in relazione alla negativa personalità. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In ordine alla recidiva cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' ente olì