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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 10279/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1871-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci 7, presso lo studio dell'avv.

P iero C olantone L elcis , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]R ossi ; - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un’area sita in [OSCURATO:PERSONA] (RE) sulla quale, a seguito di provvedimento espropriativo, è stato realizzato un viadotto.

2. A seguito di ricorso promosso nel 2004, il Consiglio di Stato caducava la procedura ablativa, con sentenza pubblicata in data 26/6/2014, ritenendo l’opera priva di corretta pianificazione.

3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva di fronte al medesimo giudice amministrativo procedura di ottemperanza al fine di ottenere la restituzione del terreno ovvero l’indennità ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.

4. Tale articolo, per quando qui rileva, prevede: “ valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”.

5. Nelle more del procedimento di ottemperanza la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] quantificava la somma indennitaria da corrispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, con decreto n. 13/2014, notificato il 28 gennaio 2015.

6. In opposizione al suddetto decreto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva nell’ambito del procedimento di ottemperanza in corso avanti al Consiglio di Stato motivi aggiunti con cui prospettava l’illegittimità dell’applicazione dell’art.42 bis d.p.r. cit., nonché l’erroneo calcolo dell’indennizzo. 7.Inoltre con separato ricorso, notificato in data 16/2/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il medesimo decreto avanti il TAR Emilia - Romagna, sezione di Parma.

8. Il Consiglio di Stato , con provvedimento n.1893/2015 , dichiarava improcedibile l’azione di ottemperanza affermando che con il provvedimento n.13/2014 la Provincia aveva ottemperato alla sentenza 3214/2015 ed al contempo dichiarava la litispendenza presso il TAR Parma delle questioni svolte con i motivi aggiunti.

9. Il TAR Parma , pronunciando la sentenza n.361 in data 20/12/2016, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto notificato dopo la scadenza dei termini di decadenza di cui all’art.54 d.p.r. n 327/2001 che così recita: “ Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2 il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità”.

10. In particolare il TAR affermava che la contestazione sul quantumdell’indennità era tardiva in quanto era stata proposta per la prima volta solo con memoria non notificata e depositata il 10 marzo 2015, cioè ben dopo i trenta giorni decorrenti dal 28 gennaio 2015, termine di notificazione del provvedimento di determinazione dell’indennità ai sensi dell ’ art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.

11. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Corte di appello di Bologna in data 22/2/2017 reiterando avanti al giudice ordinario l’opposizione all’indennità di esproprio stimata dalla Provincia con il decreto n.13/2014 e sostenendo di procedere in translatio iudicii rispetto ai precedenti giudizi amministrativi, in quanto “all’epoca dell’incardinarsi dei giudizi amministrativi (omissis) vi erano infatti legittime perplessità sull’individuazione della giurisdizione competente (amministrativa o ordinaria)”.

12. L’odierno ricorrente chiedeva inoltre di essere rimesso in termini in quanto l’errore nella determinazione della giurisdizione sarebbe stato sintomo della perplessità giurisprudenziale in materia.

13. L’adita Corte d’appello di Bologna , con l’ordinan za qui impugnata e resa pubblica in data 25/7/2017, ha deciso l’opposizione registrata con R.G. 481/2017, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva.

La corte territoriale ha precisato , in particolare, che nel caso di specie non vi era la possibilità d i applicare l’istituto della translatio iudicii in quanto la contestazione sulla quantificazione del danno morale in sede di liquidazione dell’indennità contenuta nella memoria del 10 marzo 2015 depositata nel procedimento avanti il TAR Parma era stata dichiarata inammissibile poiché tardiva, escludendo l’applicabilità del trasferimento della domanda davanti all’A.G.O. ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. 14.Avverso la suddetta ordinanza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione tempestivamente notificato in data 18/1/2018 ed affidato a due motivi, cui resistono la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso (notificato il 23/02/2018) ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso (notificato il 26/02/2018).

15. Il ricorrente ed il Comune controrico rrente hanno depositato memoria illustrativa. considerato che

16. Con il primo motivo di ricorso si impugna l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bologna per violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. 17.La censura si articola in quattro distinti profili, tra loro collegati, aventi ad oggetto la declaratoria di inammissibilità contenuta nell’ordinanza. i)Con la prima questione si deduce che il giudice del merito abbia dichiarato il ricorso tardivo in violazione degli articoli 42 bis e 54, d.p.r. n.327/2001 e dell’art. 59, l. n. 69/2009 in quanto l’impugnazione del provvedimento davanti al TAR Parma era stata proposta entro 30 giorni dalla relativa notifica.

In particolare,il ricorrente afferma che il ricorso amministrativo era stato avanzato avanti al TAR con ricorso spedito per la notifica il 16/2/2015 e quindi prima che la decadenza di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 327/2001 maturasse rispetto al decreto del 28/11/2014 notificato il 28/1/2015. ii) Assume, inoltre, il ricorrente che il mancato rilievo della tempestività costituisca un omesso esame di fatto decisivo e cioè della translatio iudicii, per come disciplinata dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. in combinato disposto con l ’ art. 59, l. n. 69/2009.

Deduce il ricorrente che la corte d’appello bolognese avrebbe dovuto considerare l’applicazione dell’istituto in esame e valutare in maniera autonoma il maturare di eventuali decadenze non essendo in nessun modo vincolato dalla pronuncia del TAR, emessa in carenza di giurisdizione. iii)In terzo luogo , si censura l’ordinanza di inammissibilità per aver il giudice del merito affermato di non aver tutti gli elementi per giudicare in sede di gravame in quanto l’espropriato non avrebbe correttamente contestato l’importo.

Il ricorrente afferma di aver proposto regolare domanda di rideterminazione dell’indennizzo di fronte al giudice avente giurisdizione e che dunque la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare nel merito della questione. iv) Con il quarto profilo il ricorrente sostiene che l’indennità prevista dall’art. 42 bis, d.p.r. n. 327/2001, essendo diversa dall’indennità di esproprio a cui fa riferimento l’art. 54 del medesimo d.p.r., non era soggetta al termine decadenziale di 30 giorni ma al termine prescrizionale di 5 anni, essendo l’applicazione dell’articolo 54 d.p.r. 327/2001 estesa anche all’indennità di cui all’art. 42 bis per la prima volta dalla sentenza delle SS.

UU. della Corte di Cassazione n.15283/2016, non applicabile ratione temporis al caso di specie.

La corte d’appello bolognese avrebb e, dunque, dovuto applicare il termine prescrizionale piuttosto che quello decadenziale ed avrebbe errato nel dichiarare tardivo il ricorso.

18. Con il secondo motivo di ricorso si censura la mancata rimessione in termini del ricorrente per errore scusabile in violazione dell’art. 153, cod. civ. e dell’art. 3, legge n. 241/1990.

Il ricorrente lamenta la violazione dei predetti articoli specificando come l’errore sul giudice munito di giurisdizione fosse dovuto al fatto che l’individuazione da parte della Corte di Cassazione in nomofilachia del giudice ordinario fosse avvenuta solamente successivamente alla proposizione del ricorso; profili di incertezza giurisprudenziale aggravati dal fatto che la P.A. non avesse indicato, in violazione dell’art. 3 l. n.241/90 sul procedimento amministrativo, l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi.

19. I due motivi propongono questioni strettamente connesse e possono essere esaminati congiuntamente. 20.Le censure sono infondate. 21.Con riguardo alla generale questione concernente l’applicabilità del termineprevisto dall’art.29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, cui rinvia l’art.54 del d.p.r. n. 327/2001, per le opposizioni agli atti determinativi dell’indennità di esproprio, cui è equiparabile il provvedimento di acquisizione ex art.42 bis d.p.r. n.327/2001, questa Corte, rilevato che l’art. 29 d.lgs.150/2011 (in tema di «controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità») prevede al comma 3 per l'opposizione il termine di trenta giorni«dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio», ha fornito una interpretazione estensiva, tanto da attrarre nella competenza in unico grado della corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. acquisizione sanante (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 28572/2018; Cass. Sez.Un. 15283 del 2016; Cass. Sez.

Un. n. 22096/2015), considera ndo priv a di rilievo la mancata menzione specifica, atteso che il legislatore, nella formulazione dell’art.29, non avrebbe potuto fare espresso riferimento ad un istituto introdotto nel nostro ordinamento solo in epoca successiva. 22.Nella sentenza delle Sezioni Unite del 2016 si è evidenziato che la competenza in unico grado della corte d’appello costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizi one sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.

Sempre le Sezioni Unite, con la precedente ordinanza n. 22096 del 29.10.2015, avevano affermato che, nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione compete al giudice ordinario.

23. E la correttezza della qualificazione della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante, in termini di giudizio indennitario, ex art. 54 d.p.r. n. 327/2001 e d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, a seguito del provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis d.p.r. n.327/2001, è stata confermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20691/2021. 24.Questa Corte, con la pronuncia n. 22298/2020, su ccessiva alla n.11687/2020 che andava in diverso avviso rispetto all’orientamento sopra richiamato, ha, quindi, affermato che l'azione proposta avverso il provvedimento ex art.42 bis d.p.r. n. 327/2001, nella parte relativa alla quantificazione della relativa indennità, deve ritenersi assoggettabile al termine breve di decadenza previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, in quanto «una volta qualificato l'indennizzo di cui al d.p.r. n. 327 del 2001, art. 42 bis, come "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ai sensi dell'art. 133 c.p.a., lett. g), u.p., lascia applicabile, in via estensiva, all'indennizzo riconosciuto al privato dall'amministrazione in seguito all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, il disposto di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, commi 1 e 2, per il quale sulle "controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327... è competente la corte d'appello nel cui distretto sitrova il bene espropriato"». 25.In definitiva, anche il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art.42 bis d.p.r. n.327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, ed il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, di un provvedimento espropriativo cui si accompagna un diritto dell’espropriato di natura indennitaria, cosicché l’impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell’atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ma esclusivamente l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario ex artt.53, comma 2, d.p.r. n.327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc. amm., ossia la corte d’appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall’art.54 d.p.r. n. 327/2001 e dall’art.29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.

26. Il rimedio azionabile contro la quantificazione della indennità, che si accompagna al provvedimento di acquisizione sanante, nella tipicità e definitività degli effetti, dunque, non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità, a fronte della mancata determinazione da parte dell’amministrazione dell’indennità o di una indennità non definitiva, assoggettata alla ordinaria prescrizione decennale, previstadall’art. 2946 c.c. – come riconosciuto da questa Corte di cassazione nel rapporto tra stima provvisoria e definitiva della indennità di esproprio e dei conseguenti rimedi azionabili dal privato (Cass. n. 2193/2016) – ma costituisce un rimedio volto a contestare la determinazione dell’indennità operata dall’amministrazione e quindi soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, d.p.r. n. 327/2001 e 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. 27.Tanto chiarito, deve ritenersi che nel caso di specie il suddetto termine di trenta giorni dalla notifica, in data 28/1/2015, del decreto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] che ha disposto l’acquisizione sanante non risulta esserestato rispettato. 28.Premesso che il ricorso in esame si fonda su motivi di carattere processuale rispetto ai quali la Corte, aldilà della formale qualificazione data dalla parte, è giudice del fatto processuale (cfr. Cass. Sez.

Un. 17931/2013; Cass. 24553/2013; id. 10862/2018), deve rilevarsi che i motivi aggiunti formulati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di ottemperanza n. 9485/2014 reg. ric. avanti al Consiglio di Stato sono stati dichiarati inammissibili, mentre nel giudizio avanti al Tar di Parma n.58/2015 reg. ric. la contestazione sulla quantificazione dell’indennità prevista ex art. 42 bis d.p.r. n.327/2001 è stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta per la prima volta solo con la memoria non notificata e depositata il 10 marzo 2015.

29. Tale ultima statuizione, contenuta nella sentenza del Tar del 20/12/2016 con cui il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto in relazione alle censure relative al procedimento ex art. 42 bis, non risulta impugnata ed è quindi passata in giudicato.

30. Il ricorso proposto avanti alla Corte d’appello di Bologna , depositato il 22/2/2017, è stato pure dichiarato tardivo rispetto al provvedimento di acquisizione sanante.

La corte del merito ha peraltro richiamato la dichiarazione di tardività assunta dal Tar, seppure ritenendo irrilevanti le vicende attinenti al giudizio promosso avanti al giudice amministrativo.

31. Tutto ciò non è inficiato dal richiamo alla translatio iudicii ipotizzata dal ricorrente, ma non corrispondente al contenuto delle sopramenzionate pronunce amministrative.

32. Inoltre, e con riferimento al secondo motivo di ricorso, le allegate oscillazioni giurisprudenziali (risolte con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte n. 15283/2016 che ha affermato la giurisdizione ordinaria in materia di determinazione e corresponsione dell’indennità riconosciuta in sede di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. cit., nonché con la sentenza della Corte cost. n.71/2015 che ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis) sono state considerate dalla Corte d’appello sebbene non in relazione alla, implicitamente respinta, istanza di rimessione in termini ma ai fini della compensazione delle spese di lite. 33.Rispetto a tale statuizione la censura è destituita di fondamento atteso che il dubbio sulla giurisdizione è cosa diversa dal termine per l’impugnazione, come già evidenziato dal Tar di Parma nella non impugnata declaratoria di tardività della contestazione relativa alla quantificazione dell’indennità liquidata ex art. 42 d.p.r. n. 327/2001.

34. Atteso l’esito del ricorso, ed in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

35. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascun controricorrente liquidate in complessivi euro 5.200 di cui 200 euro per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1871-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci 7, presso lo studio dell'avv. P iero C olantone L elcis , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]R ossi ; - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un’area sita in [OSCURATO:PERSONA] (RE) sulla quale, a seguito di provvedimento espropriativo, è stato realizzato un viadotto. 2. A seguito di ricorso promosso nel 2004, il Consiglio di Stato caducava la procedura ablativa, con sentenza pubblicata in data 26/6/2014, ritenendo l’opera priva di corretta pianificazione. 3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva di fronte al medesimo giudice amministrativo procedura di ottemperanza al fine di ottenere la restituzione del terreno ovvero l’indennità ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001. 4. Tale articolo, per quando qui rileva, prevede: “ valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”. 5. Nelle more del procedimento di ottemperanza la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] quantificava la somma indennitaria da corrispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, con decreto n. 13/2014, notificato il 28 gennaio 2015. 6. In opposizione al suddetto decreto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva nell’ambito del procedimento di ottemperanza in corso avanti al Consiglio di Stato motivi aggiunti con cui prospettava l’illegittimità dell’applicazione dell’art.42 bis d.p.r. cit., nonché l’erroneo calcolo dell’indennizzo. 7.Inoltre con separato ricorso, notificato in data 16/2/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il medesimo decreto avanti il TAR Emilia - Romagna, sezione di Parma. 8. Il Consiglio di Stato , con provvedimento n.1893/2015 , dichiarava improcedibile l’azione di ottemperanza affermando che con il provvedimento n.13/2014 la Provincia aveva ottemperato alla sentenza 3214/2015 ed al contempo dichiarava la litispendenza presso il TAR Parma delle questioni svolte con i motivi aggiunti. 9. Il TAR Parma , pronunciando la sentenza n.361 in data 20/12/2016, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto notificato dopo la scadenza dei termini di decadenza di cui all’art.54 d.p.r. n 327/2001 che così recita: “ Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2 il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità”. 10. In particolare il TAR affermava che la contestazione sul quantumdell’indennità era tardiva in quanto era stata proposta per la prima volta solo con memoria non notificata e depositata il 10 marzo 2015, cioè ben dopo i trenta giorni decorrenti dal 28 gennaio 2015, termine di notificazione del provvedimento di determinazione dell’indennità ai sensi dell ’ art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001. 11. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Corte di appello di Bologna in data 22/2/2017 reiterando avanti al giudice ordinario l’opposizione all’indennità di esproprio stimata dalla Provincia con il decreto n.13/2014 e sostenendo di procedere in translatio iudicii rispetto ai precedenti giudizi amministrativi, in quanto “all’epoca dell’incardinarsi dei giudizi amministrativi (omissis) vi erano infatti legittime perplessità sull’individuazione della giurisdizione competente (amministrativa o ordinaria)”. 12. L’odierno ricorrente chiedeva inoltre di essere rimesso in termini in quanto l’errore nella determinazione della giurisdizione sarebbe stato sintomo della perplessità giurisprudenziale in materia. 13. L’adita Corte d’appello di Bologna , con l’ordinan za qui impugnata e resa pubblica in data 25/7/2017, ha deciso l’opposizione registrata con R.G. 481/2017, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva. La corte territoriale ha precisato , in particolare, che nel caso di specie non vi era la possibilità d i applicare l’istituto della translatio iudicii in quanto la contestazione sulla quantificazione del danno morale in sede di liquidazione dell’indennità contenuta nella memoria del 10 marzo 2015 depositata nel procedimento avanti il TAR Parma era stata dichiarata inammissibile poiché tardiva, escludendo l’applicabilità del trasferimento della domanda davanti all’A.G.O. ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. 14.Avverso la suddetta ordinanza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione tempestivamente notificato in data 18/1/2018 ed affidato a due motivi, cui resistono la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso (notificato il 23/02/2018) ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso (notificato il 26/02/2018). 15. Il ricorrente ed il Comune controrico rrente hanno depositato memoria illustrativa. considerato che 16. Con il primo motivo di ricorso si impugna l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bologna per violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. 17.La censura si articola in quattro distinti profili, tra loro collegati, aventi ad oggetto la declaratoria di inammissibilità contenuta nell’ordinanza. i)Con la prima questione si deduce che il giudice del merito abbia dichiarato il ricorso tardivo in violazione degli articoli 42 bis e 54, d.p.r. n.327/2001 e dell’art. 59, l. n. 69/2009 in quanto l’impugnazione del provvedimento davanti al TAR Parma era stata proposta entro 30 giorni dalla relativa notifica. In particolare,il ricorrente afferma che il ricorso amministrativo era stato avanzato avanti al TAR con ricorso spedito per la notifica il 16/2/2015 e quindi prima che la decadenza di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 327/2001 maturasse rispetto al decreto del 28/11/2014 notificato il 28/1/2015. ii) Assume, inoltre, il ricorrente che il mancato rilievo della tempestività costituisca un omesso esame di fatto decisivo e cioè della translatio iudicii, per come disciplinata dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. in combinato disposto con l ’ art. 59, l. n. 69/2009. Deduce il ricorrente che la corte d’appello bolognese avrebbe dovuto considerare l’applicazione dell’istituto in esame e valutare in maniera autonoma il maturare di eventuali decadenze non essendo in nessun modo vincolato dalla pronuncia del TAR, emessa in carenza di giurisdizione. iii)In terzo luogo , si censura l’ordinanza di inammissibilità per aver il giudice del merito affermato di non aver tutti gli elementi per giudicare in sede di gravame in quanto l’espropriato non avrebbe correttamente contestato l’importo. Il ricorrente afferma di aver proposto regolare domanda di rideterminazione dell’indennizzo di fronte al giudice avente giurisdizione e che dunque la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare nel merito della questione. iv) Con il quarto profilo il ricorrente sostiene che l’indennità prevista dall’art. 42 bis, d.p.r. n. 327/2001, essendo diversa dall’indennità di esproprio a cui fa riferimento l’art. 54 del medesimo d.p.r., non era soggetta al termine decadenziale di 30 giorni ma al termine prescrizionale di 5 anni, essendo l’applicazione dell’articolo 54 d.p.r. 327/2001 estesa anche all’indennità di cui all’art. 42 bis per la prima volta dalla sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione n.15283/2016, non applicabile ratione temporis al caso di specie. La corte d’appello bolognese avrebb e, dunque, dovuto applicare il termine prescrizionale piuttosto che quello decadenziale ed avrebbe errato nel dichiarare tardivo il ricorso. 18. Con il secondo motivo di ricorso si censura la mancata rimessione in termini del ricorrente per errore scusabile in violazione dell’art. 153, cod. civ. e dell’art. 3, legge n. 241/1990. Il ricorrente lamenta la violazione dei predetti articoli specificando come l’errore sul giudice munito di giurisdizione fosse dovuto al fatto che l’individuazione da parte della Corte di Cassazione in nomofilachia del giudice ordinario fosse avvenuta solamente successivamente alla proposizione del ricorso; profili di incertezza giurisprudenziale aggravati dal fatto che la P.A. non avesse indicato, in violazione dell’art. 3 l. n.241/90 sul procedimento amministrativo, l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi. 19. I due motivi propongono questioni strettamente connesse e possono essere esaminati congiuntamente. 20.Le censure sono infondate. 21.Con riguardo alla generale questione concernente l’applicabilità del termineprevisto dall’art.29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, cui rinvia l’art.54 del d.p.r. n. 327/2001, per le opposizioni agli atti determinativi dell’indennità di esproprio, cui è equiparabile il provvedimento di acquisizione ex art.42 bis d.p.r. n.327/2001, questa Corte, rilevato che l’art. 29 d.lgs.150/2011 (in tema di «controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità») prevede al comma 3 per l'opposizione il termine di trenta giorni«dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio», ha fornito una interpretazione estensiva, tanto da attrarre nella competenza in unico grado della corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. acquisizione sanante (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28572/2018; Cass. Sez.Un. 15283 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 22096/2015), considera ndo priv a di rilievo la mancata menzione specifica, atteso che il legislatore, nella formulazione dell’art.29, non avrebbe potuto fare espresso riferimento ad un istituto introdotto nel nostro ordinamento solo in epoca successiva. 22.Nella sentenza delle Sezioni Unite del 2016 si è evidenziato che la competenza in unico grado della corte d’appello costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizi one sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. Sempre le Sezioni Unite, con la precedente ordinanza n. 22096 del 29.10.2015, avevano affermato che, nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione compete al giudice ordinario. 23. E la correttezza della qualificazione della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante, in termini di giudizio indennitario, ex art. 54 d.p.r. n. 327/2001 e d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, a seguito del provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis d.p.r. n.327/2001, è stata confermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20691/2021. 24.Questa Corte, con la pronuncia n. 22298/2020, su ccessiva alla n.11687/2020 che andava in diverso avviso rispetto all’orientamento sopra richiamato, ha, quindi, affermato che l'azione proposta avverso il provvedimento ex art.42 bis d.p.r. n. 327/2001, nella parte relativa alla quantificazione della relativa indennità, deve ritenersi assoggettabile al termine breve di decadenza previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, in quanto «una volta qualificato l'indennizzo di cui al d.p.r. n. 327 del 2001, art. 42 bis, come "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ai sensi dell'art. 133 c.p.a., lett. g), u.p., lascia applicabile, in via estensiva, all'indennizzo riconosciuto al privato dall'amministrazione in seguito all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, il disposto di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29, commi 1 e 2, per il quale sulle "controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327... è competente la corte d'appello nel cui distretto sitrova il bene espropriato"». 25.In definitiva, anche il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art.42 bis d.p.r. n.327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, ed il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, di un provvedimento espropriativo cui si accompagna un diritto dell’espropriato di natura indennitaria, cosicché l’impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell’atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ma esclusivamente l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario ex artt.53, comma 2, d.p.r. n.327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc. amm., ossia la corte d’appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall’art.54 d.p.r. n. 327/2001 e dall’art.29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. 26. Il rimedio azionabile contro la quantificazione della indennità, che si accompagna al provvedimento di acquisizione sanante, nella tipicità e definitività degli effetti, dunque, non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità, a fronte della mancata determinazione da parte dell’amministrazione dell’indennità o di una indennità non definitiva, assoggettata alla ordinaria prescrizione decennale, previstadall’art. 2946 c.c. – come riconosciuto da questa Corte di cassazione nel rapporto tra stima provvisoria e definitiva della indennità di esproprio e dei conseguenti rimedi azionabili dal privato (Cass. n. 2193/2016) – ma costituisce un rimedio volto a contestare la determinazione dell’indennità operata dall’amministrazione e quindi soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, d.p.r. n. 327/2001 e 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. 27.Tanto chiarito, deve ritenersi che nel caso di specie il suddetto termine di trenta giorni dalla notifica, in data 28/1/2015, del decreto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] che ha disposto l’acquisizione sanante non risulta esserestato rispettato. 28.Premesso che il ricorso in esame si fonda su motivi di carattere processuale rispetto ai quali la Corte, aldilà della formale qualificazione data dalla parte, è giudice del fatto processuale (cfr. Cass. Sez. Un. 17931/2013; Cass. 24553/2013; id. 10862/2018), deve rilevarsi che i motivi aggiunti formulati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di ottemperanza n. 9485/2014 reg. ric. avanti al Consiglio di Stato sono stati dichiarati inammissibili, mentre nel giudizio avanti al Tar di Parma n.58/2015 reg. ric. la contestazione sulla quantificazione dell’indennità prevista ex art. 42 bis d.p.r. n.327/2001 è stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta per la prima volta solo con la memoria non notificata e depositata il 10 marzo 2015. 29. Tale ultima statuizione, contenuta nella sentenza del Tar del 20/12/2016 con cui il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto in relazione alle censure relative al procedimento ex art. 42 bis, non risulta impugnata ed è quindi passata in giudicato. 30. Il ricorso proposto avanti alla Corte d’appello di Bologna , depositato il 22/2/2017, è stato pure dichiarato tardivo rispetto al provvedimento di acquisizione sanante. La corte del merito ha peraltro richiamato la dichiarazione di tardività assunta dal Tar, seppure ritenendo irrilevanti le vicende attinenti al giudizio promosso avanti al giudice amministrativo. 31. Tutto ciò non è inficiato dal richiamo alla translatio iudicii ipotizzata dal ricorrente, ma non corrispondente al contenuto delle sopramenzionate pronunce amministrative. 32. Inoltre, e con riferimento al secondo motivo di ricorso, le allegate oscillazioni giurisprudenziali (risolte con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte n. 15283/2016 che ha affermato la giurisdizione ordinaria in materia di determinazione e corresponsione dell’indennità riconosciuta in sede di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. cit., nonché con la sentenza della Corte cost. n.71/2015 che ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis) sono state considerate dalla Corte d’appello sebbene non in relazione alla, implicitamente respinta, istanza di rimessione in termini ma ai fini della compensazione delle spese di lite. 33.Rispetto a tale statuizione la censura è destituita di fondamento atteso che il dubbio sulla giurisdizione è cosa diversa dal termine per l’impugnazione, come già evidenziato dal Tar di Parma nella non impugnata declaratoria di tardività della contestazione relativa alla quantificazione dell’indennità liquidata ex art. 42 d.p.r. n. 327/2001. 34. Atteso l’esito del ricorso, ed in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 35. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascun controricorrente liquidate in complessivi euro 5.200 di cui 200 euro per spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del