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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18611/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14489/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Puglia n. 3165/05/2018 depositata il 30/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della domanda di definizione agevolata (c.d.

“Rottamazione-Ter”) dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; rilevata la risposta ricevuta in data 30/06/2025, in seguito all’interlocuzionecon l’Agenzia delle Entrate, con il quale si evince il pagamento delle singole rate a completamento dell’istanza di rateizzazione protocollo n. 277271 del 03/12/2018; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14489/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 3165/05/2018 depositata il 30/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Ter”) dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; rilevata la risposta ricevuta in data 30/06/2025, in seguito all’interlocuzionecon l’Agenzia delle Entrate, con il quale si evince il pagamento delle singole rate a completamento dell’istanza di rateizzazione protocollo n. 277271 del 03/12/2018; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres
Decreto Cassazione n. 18611/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris