CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 14203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Liv,:Yv• ORDINANZA sul ricorso 9934/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in .. calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 210/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e i nipoti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 3/7/2008, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dopo aver dedotto che [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva donato ai convenuti un appartamento in Prato, con riserva di usufrutto in suo favore, hanno chiesto al tribunale "l'annullamento (della donazione) con effetto ex tunc ed il conseguente ripristino della situazione di fatto e di diritto antecedente alla donazione ...". 1.2. Secondo gli attori, [OSCURATO:PERSONA], al momento della stipula dell'atto di donazione, era momentaneamente incapace di intendere e di volere e non era in grado, pertanto, di comprendere il significato di ciò che stava compiendo. I donatari, peraltro, erano tornati a vivere in Calabria, perdendo i contatti con la donante. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio ed hanno in via preliminare eccepito il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nel merito domandato il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto infondate. 1.4. Il tribunale, con sentenza del 7/8/2013, ha dichiarato la risoluzione del contratto di donazione per l'inadempimento da parte dei convenuti all'onere accessorio previsto nel contratto di donazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello deducendo che il tribunale erroneamente non aveva ravvisato: - l'inammissibilità della domanda di risoluzione, in quanto tardiva; - l'infondatezza di tale domanda, nonostante che l'atto di donazione non aveva previsto che l'inadempimento dell'onere implicasse la risoluzione della donazione; l'insussistenza dell'inadempimento rispetto allo specifico e limitato onere previsto nella donazione; - l'insussistenza del carattere risolutorio ai sensi dell'art. 1455 c.c. di tale inadempimento. Gli appellanti, quindi, hanno chiesto la Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 declaratoria d'inammissibilità o comunque il rigetto della domanda di risoluzione. 2.2. Gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e poi [OSCURATO:PERSONA], altro erede della stessa, hanno chiesto il rigetto dell'appello. 2.3. Il giudizio, interrotto per effetto del decesso di [OSCURATO:PERSONA], è stato riassunto dagli appellanti diversi da quest'ultimo e, quale erede dello stesso, da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha, in parte, accolto l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta dagli attori. 3.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - nell'atto di citazione gli attori avevano proposto "una domanda di annullamento della donazione per incapacità naturale" ed "una identica domanda di annullamento per inadempimento dell'onere"; - i convenuti avevano eccepito che l'asserito e contestato inadempimento rispetto all'onere non poteva implicare l'annullamento della donazione bensì, in ipotesi, la risoluzione della stessa; - gli attori, nella memoria depositata a norma dell'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., dopo aver dichiaratamente confermato le domande di annullamento della donazione per incapacità naturale e per inadempimento dell'onere, hanno contestualmente proposto, in via subordinata, la domanda di risoluzione contrattuale per tale inadempimento; ha ritenuto che "la condotta processuale di parte attrice ... non può dirsi rituale alla luce dello ius poenitendi garantito attraverso la prima memoria ex art. 183, comma 6 (possibilità di precisare o modificare le domande già proposte)" posto che la "parte attrice non aveva precisato o Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 modificato le ridette domande già proposte ed invece aveva formulato, sia pure in subordine, una domanda ulteriore", come, del resto, confermato dal fatto che, in linea di principio, la domanda modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge alla stessa. 3.3. Tuttavia, ha aggiunto la corte, tale ulteriore e subordinata domanda appare del tutto superflua essendo, in effetti, evidente la volontà della parte attrice di ottenere "la vanificazione del vincolo contrattuale anche per l'inadempimento all'onere pattuito", sicché, in definitiva, "la domanda originaria relativa a detto inadempimento ben poteva, guardando alla sostanza delle cose, essere interpretata come domanda di risoluzione". 3.4. Sennonché, ha proseguito la corte, come testualmente stabilito dall'art. 793, comma 4 0, c.c., la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, solo se preveduta nell'atto di donazione. La risoluzione per inadempimento dell'onere dev'essere cioè espressamente prevista nell'atto di donazione. Nel caso in esame, invece, ha osservato la corte, l'atto di donazione, essendosi limitato ad un generico richiamo agli artt. 793 e 794 c.c., "non contiene" tale previsione: "è proprio l'art. 793 che al suo quarto comma prevede la risoluzione per inadempimento dell'onere se ed in quanto prevista nell'atto di donazione" per cui, in definitiva, "un richiamo generico all'art. 793 ... quale contenuto nell'atto di donazione non può integrare quella previsione pattizia che proprio il quarto comma dell'art. 793 detto impone". 3.5. Ne consegue, ha proseguito la corte, che non risulta dirimente, ai fini dell'art. 793, comma 4 0, c.c., "la particolare importanza ... dell'onere" nel complessivo equilibrio di interessi Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 previsto nell'atto, come invece affermato dal tribunale, tanto più che tale particolare importanza risulta "svilita" dalla clausola del contratto di donazione nella quale la donante ha espressamente dichiarato che la donazione è stata da lei fatta ai donatari "per ringraziarli dell'amicizia offertale negli ultimi trenta anni e dell'assistenza e delle cure che i predetti ... le hanno amorevolmente prestato in passato" e che "la presente donazione deve intendersi remuneratoria in considerazione dei servizi e della assistenza resa alla donante dal donatari". 4.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/4/2017, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 10/4/2017. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4.3. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della donazione per incapacità della domanda e/o per vizio di motivazione sulla stessa, in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello si è pronunciata solo ed esclusivamente sulla domanda di risoluzione della donazione omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda, proposta in primo grado in via principale e riprodotta nelle conclusioni di cui alla comparsa di risposta in appello, di annullamento della donazione per incapacità di intendere e di volere della donante o, comunque, omesso di motivarne il mancato accoglimento. 5.2. Il motivo è inammissibile. In effetti, ove la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. n. 8674 del 2017). Peraltro, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, fermo restando, però, che, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 22311 del 2020). 5.3. Nel caso in esame, i ricorrenti, a fronte della sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda di risoluzione dell'atto di donazione per inadempimento dell'onere, hanno dichiarato, in ricorso (p. 6), di aver riproposto, nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, la domanda, dagli stessi del pari formulata, di annullamento della stessa per incapacità della donante, ma non hanno, tuttavia, provveduto alla riproduzione, nello stesso ricorso, quanto meno nel suo contenuto essenziale, della domanda asseritannente riproposta nelle forme a tal fine necessarie. Ed è, invece, noto che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo (come l'omessa pronuncia su una domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito ma presuppone pur sempre Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 l'ammissibilità del motivo, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366 n. 4 e n. 6 c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28/10/2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale, per la parte d'interesse, degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura ivi formulata (cfr. Cass. n. 3612 del 2022). Pertanto, ove il ricorso per cassazione deduca, come quello in esame, la violazione, nel giudizio di merito, della norma prevista dall'art. 112 c.p.c., per non avere la corte di merito pronunciato su una domanda che si assume riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tale vizio richiede pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d'inammissibilità della censura, all'adempimento da parte del ricorrente, in forza del principio di specificità del motivo (che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito), dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo alla verifica degli stessi: con la conseguenza che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., da parte della corte d'appello, è necessario che la domanda sulla quale quest'ultima non avrebbe deciso sia puntualmente riportata, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo in cui era stata, in ipotesi, proposta ovvero, come nel caso previsto dall'art. 346 c.p.c., riproposta, onde consentire alla Corte (specie nel caso, come quello in esame, in cui i controricorrenti hanno espressamente negato la riproposizione Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 in appello della domanda: v. il controricorso, p. 6) di valutare, prima ancora dell'esame diretto degli atti del giudizio di merito, l'effettiva proposizione nonché la ritualità e la tempestività della domanda asseritamente proposta o riproposta (cfr. Cass.n. 28072 del 2021; Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 17049 del 2015). Del resto, e più in generale, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., le censure che, come quella in esame, risultano fondate su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limiti a richiamare senza riprodurne in ricorso il contenuto rilevante (cfr. Cass. SU n. 34469 del 2019). 6.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 793 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che la donazione contenesse l'espressa previsione della risoluzione della stessa in conseguenza dell'inadempimento dell'onere, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'atto in questione, richiamando la norma dell'art. 793 c.c., aveva, sia pur de relato, fatto riferimento a tutti gli effetti estintivi ivi previsti, compresa la risoluzione della donazione in caso di inadempimento dell'onere, contenuta nel quarto comma del predetto articolo. 6.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando l'omessa applicazione dell'art. 793 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il generico richiamo all'art. 793 c.c., come quello contenuto nell'atto di donazione in esame, non poteva integrare la previsione pattizia della risoluzione per inadempimento dell'onere imposta dal quarto comma dell'art. 793 c.c., senza, tuttavia, considerare che il richiamo a tutti gli effetti dell'art. 793 c.c., contenuto nell'atto Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 di donazione, costituisce la previsione espressa dell'effetto estintivo ivi previsto. 6.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti, denunciando l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto di motivare la disapplicazione del richiamo agli effetti previsti dall'art. 793 c.c. con la natura remuneratoria della donazione, la quale, tuttavia, non può svilire il contenuto della clausola modale, tanto più se si considera che non sussiste alcuna incompatibilità tra la donazione remuneratoria e la previsione di un'obbligazione modale, il cui inadempimento, pertanto, legittima la risoluzione della donazione. 6.4. Con il quinto motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1362 e ss c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha interpretato la clausola modale senza considerare che la comune intenzione delle parti deve essere determinata avendo riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, e che le singole clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso dell'atto e secondo buona fede. 7.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. L'interpretazione del contratto di donazione fornita dalla sentenza impugnata risulta, in effetti, immune dalla censura d'omesso esame di fatti decisivi ed è senz'altro conforme alle norme che presiedono all'interpretazione degli atti negoziali. Risponde, in effetti, ad un orientamento Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass.n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass.n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, pertanto, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). 7.2. A fronte di tali principi, ritiene la Corte che nessun addebito può muoversi alla sentenza impugnata se essa, in ragione delle finalità (evidentemente) perseguite dalle parti, ha inteso estendere l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso, dal quale è comunque partita, ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissentono ora i ricorrenti: specie se si considera che, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 Th astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014). 7.3. La corte d'appello, in effetti, ha ritenuto che l'atto di donazione "non contiene" l'espressa previsione, richiesta dall'art. 793, comma 40, c.c., della risoluzione del contratto di donazione per il caso dell'inadempimento dell'obbligazione modale rilevando, per un verso, che non può essere a tal fine sufficiente il generico richiamo agli artt. 793 e 794 c.c. ("è proprio l'art. 793 che al suo quarto comma prevede la risoluzione per inadempimento dell'onere se ed in quanto prevista nell'atto di donazione" per cui, in definitiva, "un richiamo generico all'art. 793 ... quale contenuto nell'atto di donazione non può integrare quella previsione pattizia che proprio il quarto comma dell'art. 793 detto impone"), e, per altro verso, che "la particolare importanza .. dell'onere" nel complessivo equilibrio di interessi previsto nell'atto, affermata dal tribunale, risulta, in realtà, "svilita" dalla clausola del contratto di donazione nella quale la donante aveva espressamente dichiarato che la donazione è stata da lei fatta ai donatari "per ringraziarli dell'amicizia offertale negli ultimi trenta anni e dell'assistenza e delle cure che i predetti ... le hanno amorevolmente prestato in passato" e che "la presente donazione deve intendersi remuneratoria in considerazione dei servizi e della assistenza resa alla donante dal donatari". 7.4. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi dei quali sia indicata in ricorso la risultanza dal testo della sentenza stessa o dagli atti del giudizio, che il contratto di donazione non prevedeva espressamente, anche per il suo carattere dichiaratamente remuneratorio, la risoluzione dello stesso per il caso di inadempimento dell'obbligazione modale, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dagli attori in quanto volta, appunto, ad ottenere la risoluzione del contratto di donazione intercorso tra la loro dante causa e i convenuti. 7.5. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che, mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato, anche durante la vita del donante stesso, per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia stata espressamente prevista nell'atto di donazione (Cass. n. 1036 del 2000). La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere imposto al donatario può essere, infatti, concessa, ai sensi dell'art. 793, comma 4 0, c.c., solo se sia stata espressamente prevista nel relativo atto e, quindi, a differenza di quanto accade per la disposizione testamentaria (art. 648 c.c.), non anche per il fatto che l'adempimento del modus sia stato motivo determinante dell'attribuzione patrimoniale (Cass. n. 3329 del 1982; Cass. n. 2237 del 1985; Cass. n. 1036 del 2000; in precedenza, Cass. n. 2561 del 1974). Ric. 2017 n. 9934, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 8. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo