CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8869-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] SACCHE1TI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1594/1/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 08869 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di annullamento, resa dal giudice di primo grado, dell'accertamento redditometrico emesso a carico della contribuente per l'anno di imposta 2008. La CTR, dopo avere ritenuto la tempestività dell'azione accertativa in relazione al termine quinquennale applicabile per le ipotesi di omessa dichiarazione, rilevava che l'accertamento sintetico, fondato su presunzioni semplici, non era stato sostenuto, nel caso concreto, da presunzioni gravi, precise e concordanti, avendo il contribuente dimostrato i costi realmente necessari per il mantenimento di un'autovettura e della casa, non potendosi ritenere corretti gli indici utilizzati dall'ufficio, tenuto conto del valore dei beni- rispettivamente euro 5000,00 l'autovettura ed euro 40.800,00 l'immobile-. Non era stata parimenti considerata la disponibilità sul conto corrente, pari ad euro 18.000,00 all'inizio dell'anno, ridottasi a zero alla fine di tale annualità, oltre alla documentazione attestante gli aiuti corrisposti al contribuente dal di lui padre. La parte intimata ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. La resistente depositava istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018, conv. con modificazioni dalla I.n.136/2018 all'esito della quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.33648/2018, sospendeva il procedimento. Con successiva istanza di trattazione, depositata il 21.12.2020, la Mazzucco chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuta definizione agevolata. La ricorrente ha depositato memoria, aderendo alla domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente definito in via agevolata la controversia ai sensi dell'art.6 d.l.n.118/19 mendiante il versamento di quanto dovuto. Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per Ca-S-s—a-±-ToThelciella- materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. PQM Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso il