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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45601/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento del 12 giugno 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di riciclaggio, ha riqualificato il fatto contestato al capo b) nel reato di ricettazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché non ha provveduto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come delitto di ricettazione e l'intervenuta estinzione del reato contestato al capo B per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa (v.

Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553).

Pertanto, come evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 5 del provvedimento impugnato, per la riconducibilità all'imputato delle operazioni eseguite sul motociclo Husquarna, era sufficiente che il mezzo si trovasse nella sua disponibilità, così come la targa, già smontata ed occultata al momento del controllo della PG, con l'evidente finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Rilevato che alla data della sentenza di appello il reato, riqualificato come ricettazione, era già estinto poiché, anche tenuto conto dei cinque mesi circa di sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado. era maturato il termine decennale che, nel rispetto del principio del favor rei, decorre da epoca successiva e prossima alla data iniziale di consumazione indicata nel capo d'imputazione, corrispondente alla data di presentazione della denunzia di furto,.

Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione contestato al capo B e, di conseguenza , va eliminata la pena inflitta per il detto reato, unificato a quello di riciclaggio per continuazione, pari a un mese di reclusione ed euro 500 di multa .

Che nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa e determinando la pena finale per il reato di riciclaggio in anni uno, mesi dieci ed euro 3.000,00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento del 12 giugno 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di riciclaggio, ha riqualificato il fatto contestato al capo b) nel reato di ricettazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché non ha provveduto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come delitto di ricettazione e l'intervenuta estinzione del reato contestato al capo B per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa (v. Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553). Pertanto, come evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 5 del provvedimento impugnato, per la riconducibilità all'imputato delle operazioni eseguite sul motociclo Husquarna, era sufficiente che il mezzo si trovasse nella sua disponibilità, così come la targa, già smontata ed occultata al momento del controllo della PG, con l'evidente finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Rilevato che alla data della sentenza di appello il reato, riqualificato come ricettazione, era già estinto poiché, anche tenuto conto dei cinque mesi circa di sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado. era maturato il termine decennale che, nel rispetto del principio del favor rei, decorre da epoca successiva e prossima alla data iniziale di consumazione indicata nel capo d'imputazione, corrispondente alla data di presentazione della denunzia di furto,. Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione contestato al capo B e, di conseguenza , va eliminata la pena inflitta per il detto reato, unificato a quello di riciclaggio per continuazione, pari a un mese di reclusione ed euro 500 di multa . Che nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa e determinando la pena finale per il reato di riciclaggio in anni uno, mesi dieci ed euro 3.000,00 di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere Estensore I
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