CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 28778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, riguardante esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], che afferisce al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno formulato negativamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consi sore Il P