CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 13248/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27954/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC ai fini delle notifiche: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(ffimailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 847/01/20 depositata in data 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso estratto di ruolo e cartella presupposte per tributi; - la CTP rigettava il ricorso; la CTR dichiarava "improponibile" il ricorso di primo grado; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - preliminarmente, la Corte deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alle cartelle n. 02820080018454648001 - 02820080046217269001 - 02820100007935708001 in quanto oggetto di discarico, come osservato in controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA]; l'unico motivo di ricorso è poi inammissibile; - invero, la CTR con accertamento di fatto non più censurabile e peraltro neppure aggredito dal motivo, ha ritenuto correttamente notificate le cartelle contestate, quindi correttamente ha per conseguenza dichiarato inammissibile (sia pur denominandolo erroneamente "improcedibile") il ricorso di fronte alla CTP avverso l'estratto di ruolo (in termini sulle questioni poste si vedano Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 21289 del 05/10/2020;in precedenza vedasi anche la pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Sent. n. 31240 del 29/11/2019; e ancora precedentemente Cass. Sez. 5, Ord. n.19010 del 16/07/2019); - il ricorso è quindi rigettato nel resto; - non vi è luogo a c.d. "raddoppio" del contributo unificato stante la cessazione della materia del contendere di cui si è detto; - la soccombenza regola le spese; p.q.im. dichiara cessata la materia del contendere quanto alle cartelle n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 02820100007935708001 in quanto oggetto di discarico; rigetta nel resto il ricorso; liquida le spese in euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.