CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato contestato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato, atteso che, nonostante la espressa richiesta della difesa dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione all'implicito rigetto. 2. Essendo decorso il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio di quella impugnata per intervenuta estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per €4.e il reatorestinto per irffl2a3=2, prescrizione. Così deciso il 22 settem