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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2024

ECLI:EU:T:2024:610
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0560_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑560/22) ( 1 ) «Prodotti fertilizzanti dell’UE – Regolamento (UE) 2019/1009 – Regolamento delegato (UE) 2022/973 – Valori limite di cromo e di vanadio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che utilizzano come sottoprodotti scorie ferrose – Criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Principio di precauzione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che stabilisce criteri di efficacia e di sicurezza agronomica per l’utilizzo di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE – Ricorso proposto da un’impresa che commercializza prodotti fertilizzanti costituiti da, o contenenti, scorie ferrose – Ricevibilità [Regolamento della Commissione 2019/1009, artt. 2, §§ 2 e 3, a) e c), 3, § 1, e 18] (v. punti 28‑35)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Potere della Commissione di definire i criteri riguardanti l’utilizzo di una sostanza o di un oggetto all’esito di un processo di produzione in un prodotto fertilizzante – Portata – Sicurezza agronomica – Nozione – Tutela della salute umana, animale e vegetale, della sicurezza e dell’ambiente – Inclusione – Regolamento adottato dalla Commissione che include la presa in considerazione della salute e dell’ambiente – Ammissibilità (Regolamento della Commissione 2019/1009, art. 42) (v. punti 47, 50‑62)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della Commissione 2019/1009, art. 42, § 7) (v. punti 81‑86)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Valori limite di cromo e di vanadio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che utilizzano come sottoprodotti scorie ferrose – Margine di discrezionalità della Commissione – Previa valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente – Applicazione del principio di precauzione – Portata (Regolamento della Commissione 2019/1009) (v. punti 133‑137, 172, 173, 183, 185, 196, 199, 202) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0560_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑560/22) ( 1 ) «Prodotti fertilizzanti dell’UE – Regolamento (UE) 2019/1009 – Regolamento delegato (UE) 2022/973 – Valori limite di cromo e di vanadio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che utilizzano come sottoprodotti scorie ferrose – Criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Principio di precauzione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che stabilisce criteri di efficacia e di sicurezza agronomica per l’utilizzo di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE – Ricorso proposto da un’impresa che commercializza prodotti fertilizzanti costituiti da, o contenenti, scorie ferrose – Ricevibilità [Regolamento della Commissione 2019/1009, artt. 2, §§ 2 e 3, a) e c), 3, § 1, e 18] (v. punti 28‑35) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Potere della Commissione di definire i criteri riguardanti l’utilizzo di una sostanza o di un oggetto all’esito di un processo di produzione in un prodotto fertilizzante – Portata – Sicurezza agronomica – Nozione – Tutela della salute umana, animale e vegetale, della sicurezza e dell’ambiente – Inclusione – Regolamento adottato dalla Commissione che include la presa in considerazione della salute e dell’ambiente – Ammissibilità (Regolamento della Commissione 2019/1009, art. 42) (v. punti 47, 50‑62) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della Commissione 2019/1009, art. 42, § 7) (v. punti 81‑86) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Determinazione dei criteri di efficienza e di sicurezza agronomica per l’uso di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti – Valori limite di cromo e di vanadio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che utilizzano come sottoprodotti scorie ferrose – Margine di discrezionalità della Commissione – Previa valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente – Applicazione del principio di precauzione – Portata (Regolamento della Commissione 2019/1009) (v. punti 133‑137, 172, 173, 183, 185, 196, 199, 202) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .
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