CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 47975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che - parzialmente riformando la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, per avere disapplicato la contestata recidiva e, conseguentemente, rideterminato la pena - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alla richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e conseguente rideterminazione della pena) è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (f. 2 sent. app. ove si evidenziano la preponderanza del dato quantitativo - n. 1.128 dosi estraibili dalle numerose "stecche" di droga detenuta dall'imputato - rispetto a tutti gli altri parametri indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., le modalità di presentazione della provvista, il rinvenimento della somma di euro 480 suddivisa in banconote diverse, anche di piccolo taglio), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il pr