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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 36642/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati;

3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale non sembra aver tenuto conto la sentenza impugnata per il quale nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01);

4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione.

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati; 3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale non sembra aver tenuto conto la sentenza impugnata per il quale nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01); 4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione. 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così decis