CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14644/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23300/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6 PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] 6 PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6 PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6 PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 956/2022 depositata il01/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-Ricorre il dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una vicenda cosi riassumibile. Egli era cardiologo avente diritto alla immissione in ruolo, nella Regione Sicilia. Tuttavia, alcuni dirigenti della sanità siciliana, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo deceduto prima dell’inizio del giudizio di merito, con conseguente subentro delle eredi Valentina ed Anna, hanno posto in essere una serie di delibere volte a favorire invece il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici, non presenti in questo giudizio, immettendo in ruolo questi ultimi e non il [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva diritto, ed inoltre hanno posto in essere nei confronti di quest’ultimo atti di mobbing fino alla proposta di licenziamento, poi ritirata, motivata con la carenza del posto in organico, che era stato assegnato ad altri. 2.-Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima sporto querela nei confronti delle parti convenute, e poi si è costituito parte civile nel relativo procedimento penale, che si è concluso con la declaratoria di intervenuta prescrizione per la maggior parte dei reati, compreso quello di cui all’articolo 323 c.p., e con l’assoluzione per altri, con una sentenza diventata giudicato il 25.10.2005. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque esercitato l’azione civile, con atto del 15.10.2010, davanti al Tribunale di Palermo che ha dichiarato la prescrizione per gli atti di mobbing, ed ha invece ritenuto illecite le condotte (atti provvedimentali) che erano al giudizio del giudice penale, condannando i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, stimato a seguito di CTU, sulla perdita della progressione di carriera e degli emolumenti connessi, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di 35 mila euro, per le sofferenza patite dal ricorrente a causa della ingiusta sua mancata immissione in ruolo a vantaggio di altri che non ne avevano diritto. 3.1.- Questa sentenza è stata impugnata con due atti distinti, dapprima da [OSCURATO:PERSONA], e poi da [OSCURATO:PERSONA]: le due impugnazioni sono state riunite. Nel giudizio di appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione incidentale, mentre gli altri originari convenuti hanno chiesto l’accoglimento degli appelli principali e dunque il rigetto delle preste del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Palermo ha in parte riformato la decisione di primo grado: quanto al danno non patrimoniale ne ha disposto l’aumento da 35 mila a 45 mila, mentre ha dichiarato prescritta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al reato di cui all’articolo 323 c.p. 4.-Avverso tale decisione propone ricorso principale, articolato in tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], contrastato da controricorso sia di [OSCURATO:PERSONA] che di Anna e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe queste parti controricorrenti, poi, hanno proposto ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, le [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. V’è un atto di costituzione, senza controricorso, dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, che è fatto al fine di evidenziare che si è formato giudicato interno sulle domande proposte nei suoi confronti nei giudizi di merito. Dopo il deposito del controricorso, con ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla domanda, contenuta nel quarto motivo del ricorso incidentale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ossia la compagnia chiamata in causa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tutte le parti hanno depositato memorie. In particolare, Anna e Valentina di Noto, oltre ad una prima memoria contenente solamente la richiesta di accoglimento di quanto già chiesto nel controricorso, ne hanno depositato una ulteriore per replicare alla memoria del ricorrente. Le altre parti non si sono costituite. Considerato che 5.- V’è dunque da valutare il ricorso principale, e i due ricorsi incidentali. 6.-Sul ricorso principale. E’ articolato in tre motivi. Il primo ed il terzo sono logicamente connessi, e possono considerarsi insieme. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità di tali motivi fatta dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (in particolare con la memoria) secondo cui il ricorrente, almeno quanto al danno da mobbing, avrebbe chiesto, in appello, che si dichiarasse il diritto come non prescritto nei soli confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qui non costituiti, e dunque non nei suoi confronti. Vale la pena osservare che, poco più avanti nella impugnazione, il ricorrente ha chiesto, come risulta dalle conclusioni dell’appello, che si accertasse la piena responsabilità di ogni danno in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. E tanto basta. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 2947 terzo comma c.p.c. La Corte di Appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del reato di cui al capo C ) della imputazione, sul presupposto che, essendo stato consumato nel 1985, la prescrizione ha cominciato a decorrere da quella data e non è stata mai interrotta, non potendo la querela costituire atto interruttivo valido ai sensi dell’articolo 2943 c.c. (p. 22 punti 38e 39 della motivazione). Il ricorrente contesta questa tesi innanzitutto osservando che il reato era stato, si, consumato nel 1985, ma era unito dal vincolo della continuazione con gli altri reati, l’ultimo dei quali commesso il 23.6.1993, con la conseguenza che la prescrizione doveva ritenersi decorrere dalla fine della continuazione. In secondo luogo, che ad interrompere la prescrizione è stata la costituzione di parte civile, e non già la querela, e che dunque il decorso, così interrotto, è ripreso dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nel 2005. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 2059 e 1226 c.c. . La Corte di Appello ha negato il risarcimento del danno patrimoniale sull’assunto che gli illeciti da cui scaturiva, costituenti reato, e dunque aventi prescrizione conseguente, avevano un termine di prescrizione che era maturato, come si è detto prima, al momento della citazione in giudizio, ossia il 15.10.2010. I due motivi sono fondati. La Corte di Appello non ha infatti tenuto conto del fatto che i reati contestati agli imputati, oggi convenuti in giudizio, erano avvinti dal vincolo della continuazione, e dunque la loro prescrizione penale, e di conseguenza quella civile, non è decorsa dalla consumazione del singolo reato (nella specie giugno 1985) bensì da quando è cessata la continuazione, e dunque perlomeno dalla consumazione dell’ultimo reato avvinto agli altri dal medesimo disegno criminoso, ossia dal 1993 ( articolo 158 c.p.) Ad ogni modo, la Corte di Appello ha considerato quale causa non idonea ad interrompere la prescrizione la presentazione della querela, mentre non ha tenuto conto della costituzione di parte civile, che invece è atto interruttivo idoneo. E non ha tenuto conto della conseguente circostanza che, quando il reato è dichiarato prescritto, la prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che dichiara la prescrizione, purché vi sia stata costituzione di parte civile (Cass.11190/ 2022, purché ci sia coincidenza di parti, come nel caso presente) Posto che il dies a quo è da individuarsi nella sentenza divenuta irrevocabile (quindi a prescindere anche dalla continuazione), il termine di prescrizione è di cinque anni da quel momento, ossia dal 25.10.2005, in applicazione dell’articolo 2947 terzo comma c.c. (Cass.2694/ 2021; Cass. 11775/ 2013). In sostanza, poiché è stata dichiarata la prescrizione, ed anche a prescindere dalla continuazione tra i reati, che pure rileva, il dies a quo non coincide con la consumazione di ciascun reato, singolarmente inteso, bensì, prodottosi l’effetto interruttivo dovuto alla costituzione di parte civile ( e non già alla querela), con il passaggio in giudicato della sentenza penale (25.10.2005): da quel termine decorrono 5 anni per far valere il diritto al risarcimento in sede civile, che è stato esercitato il 15.10.2010, con la citazione in giudizio. Il secondo motivo di ricorso invece lamenta la violazione degli articoli 2059 e 1226 c.c. La Corte di Appello ha riformato la decisionedi primo grado quanto al danno non patrimoniale, portando il risarcimento da 35 a 45 mila euro. Secondo il ricorrente si tratterebbe di una decisione immotivata: la corte di merito non avrebbe indicato i criteri o le ragioni in base alle quali ha deciso la diversa somma anziché una maggiore, come avrebbe dovuto fare tenendo conto invece della durata e della intensità delle vessazioni subite. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha motivato (p. 42 punto 121) ed ha aumentato il risarcimento, accogliendo le doglianze, fatte con l’appello, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] richiamando i criteri giurisprudenziali della gravità del fatto e della condizione della vittima. Dunque, la liquidazione è motivata, ed il resto è giudizio di merito non sindacabile. 7. Sul ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. E’ articolato su quattro motivi, ma il quarto è quello rivolto a far valere la garanzia verso la Unipol, la domanda nei cui confronti è stata oggetto di rinuncia, dunque non è da prendere in considerazione. I primi due motivi sono logicamente connessi: se ne tiene conto dunque unitamente. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2043 e 2697 c.c.. La censura che la ricorrente incidentale muove alla decisione impugnata è di avere premesso, si, che il giudizio penale, ed ifatti in esso eventualmente accertati, non hanno rilievo in quello civile, ma poi di avere deciso sulla base delle sole risultanze del processo penale, o meglio di avere ritenuto corretta la decisione di primo grado che su quelle prove si è basata. Con il secondo motivo questo aspetto della decisione impugnata è censurato per essere contraddittorio: avendo la corte di merito, dapprima escluso che l’accertamento penale possa avere da solo, ed automaticamente, influenza sul giudizio civile, e poi, contraddittoriamente deciso il giudizio civile avvalendosi esclusivamente dell’accertamento contenuto nel giudizio penale. I due motivi sono infondati. La Corte di Appello, cosi come emerge aver fatto il giudice di prime cure, non ha acriticamente utilizzato i risultati del giudizio penale, ponendoli a base della decisione di accogliere la domanda di risarcimento, ma ha chiaramente compiuto una autonoma valutazione del materiale probatorio emerso nel giudizio penale, ed una sua autonoma valutazione ai fini civili. E’ agevole dedurlo dalla lunga motivazione dedicata alla illegittimità degli atti amministrativi che hanno integrato i fatti illeciti lamentati dal [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 26 a pagina 41), da cui emerge come sia stata condotta una approfondita valutazione sia di quegli atti che della loro legittimità amministrativa. Dunque, una autonoma valutazione delle prove, e non una loro acritica assimilazione. Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. , per difetto di motivazione, ed in subordine, nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c La censura attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale: secondo la ricorrente incidentale, la corte di merito avrebbe liquidato quel danno senza però motivare in ordine ai criteri utilizzati e senza anzi che vi fosse la prova della conseguenza dannosa, come invece avrebbe dovuto essere. Inoltre, l’aumento si dimostra illegittimo e contraddittorio in quanto, pur avendo la corte di merito ridotto la rilevanza delle condotte lesive (è stata esclusa quella di cui al capo g), ha per contro aumentato l’ammontare. Il motivo è infondato. Intanto, il danno morale è stato presunto e dunque non già riconosciuto senza alcuna prova che si sia verificato: presunto, e lo dice apertamente il giudice di merito, dalla finalità persecutoria o vessatoria delle condotte poste in essere verso il [OSCURATO:PERSONA]. Danno presunto è comunque un danno provato: per presunzioni, per l’appunto. In secondo luogo, l’aumento, e dunque la quantificazione del danno, non è stata commisurata al numero della condotte lesive, bensì alla portata di esse, alla durata ed alla gravità delle conseguenze (p. 42. “ la grave dequalificazione subita, la conseguente lesione dell’immagine professionale, della dignità personale e della vita di relazione e la circostanza che le condotte criminose in questione si sono sviluppate nell’arco di svariati anni”), con la conseguenza che avere eliminato una condotta lesiva, tra quelle contestate, è stato irrilevante ai fini della quantificazione, non essendo il numero ma gli effetti delle condotte poste in essere ad avere invece inciso sull’ammontare. 8.-Sul ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi hanno connessione logica: se ne fa esame congiunto. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’articolo 323 comma 2 c.p. e dell’articolo 157 c.p. La tesi delle ricorrenti incidentali è nel senso che la Corte di merito ha errato nel ritenere interrotta dalla costituzione di parte civile la prescrizione del reato contestato sub f): si trattava del reato di cui all’articolo 323 c.p., a cui si applicavano i vecchi termini di prescrizione (legge n. 86 del 1990). Tra l’altro, sostengono le ricorrenti incidentali, la fattispecie era quella del secondo comma e presupponeva l’accertamento dell’ingiusto vantaggio per sé o altri, che in realtà non era emerso nella condotta del loro de cuius. Concludono nel senso che l’azione verso il loro dante causa doveva dirsi prescritta, in quanto il termine quinquennale decorre dal 20 aprile 1988 data del reato contestato sub f) Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 81 e 110 codice penale, in relazione questa volta al reato attribuito al de cuius, ma contestato sub g). Le ricorrenti incidentali precisano che il reato in questione non è stato consumato tra il 1992 ed il 1993, come ritenuto dai giudici di appello, ma nel 1988 e che però tale reato non poteva essere avvinto dalla continuazione con gli altri, commessi dagli altri coimputati, in quanto il de cuius era andato poi via da quell’ufficio e non poteva concorrere nei reati commessi dopo il suo trasferimento. Si osserva inoltre che il fatto o i fatti contestati al dante causa delle ricorrenti incidentali non possono essere configurati come abuso di ufficio non essendovi alcuna prova dell’ ingiusto vantaggio né per chi li ha compiuti né per altri. Si conclude anche qui nel senso che il diritto al risarcimento nei confronti del dante causa si prescrive in cinque anni a partire dalla consumazionedel reato a lui ascrivibile. I motivi sono infondati. Intanto, per ciò che attiene alla rilevanza, non tanto penale, quanto anche civile, della condotta, i motivi mirano a contestare un accertamento in fatto qui non sindacabile, ed allo stesso modo deve dirsi per la contestata continuazione: se i fatti, ossia se l’adozione di una qualche delibera, hanno costituito reato e se tale reato, pur se singolo, era avvinto da continuazione con quello commesso dagli altri, è questione che non solo è stata accertata nel giudizio penale e dunque qui non censurabile, ma che ha costituito altresì accertamento in fatto del giudice civile, adeguatamente motivato e dunque parimenti qui non contestabile. Ciò posto, se allora il reato contestato al de cuius delle ricorrenti incidentali era avvinto da continuazione con gli altri, ma soprattutto se è vero che la costituzione di parte civile ha interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento, e lo ha fatto fino alla definitiva sentenza che ha dichiarato la prescrizione, come sopra messo in luce, allora le censure cadono: i cinque anni decorrono dal 2005 anche nei confronti del dante causa delle due ricorrenti. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2059 e 1226 c.c. Questo motivo è altresì conseguenza degli altri due: la tesi delle ricorrenti è che il loro dante causa non può essere considerato come uno che fino alla fine delle condotte vessatorie ha contribuito a porle in essere poiché è andato via da quell’ufficio parecchio prima, e dunque ciò che è stato fatto dopo non può essere a lui imputato. Ciò viene detto ai fini della quantificazione del danno: nel senso che le due ricorrenti incidentali ritengono che il risarcimento a carico del dante causa vada ridotto in ragione della sua effettiva partecipazione. Il motivo è infondato. Intanto, va chiarito che l’accertamento della unicità del fatto, che nel processo penale era valutato sotto specie di unicità del disegno criminoso, è accertamento anche esso qui non discutibile. Va comunque evidenziato che la continuazione non viene meno per il fatto che uno dei concorrenti smette: se gli altri continuano nella condotta illecita sulla base di un disegno concordato insieme, la continuazione avvince anche i reati iniziali. E’ vero che il de cuius non ha più partecipato alle successivi delibere, ma è altresì vero, che, come accertato, quelle delibere sono state prese sempre in esecuzione del disegno concordato con lui, e dunque, non solo da un punto di vista penale, ma altresì civile, il fatto del dante causa delle ricorrenti e quello successivo degli altri è considerarsi fatto unico ai fini della responsabilità solidale, come corre