Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12730/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]Arrigo -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2155/2020 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 1ottobre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificòalla ricorrente più avvisi d’accertamento, con cui, relativamente agli annid’imposta 2010/2014, contestò alla società condotte finalizzate allaRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8025 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguentepretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.L’accertamento aveva fatto seguito a due verifiche eseguite da funzionaridella DP di Brescia e da militari della GdF, all’esito delle quali erano staterilevate operazioni intervenute tra la ricorrente e alcune società cartiere,coinvolte in operazioni in frode Iva nel settore del commercio dei polimeri.Il meccanismo fraudolento si sostanziava, secondo la prospettazioneerariale, mediante società cartiere che acquistavano materiale plastico daaltre società cartiere, utilizzando false dichiarazioni d’intento, senzaapplicazione Iva, per poi rivendere quella merce con applicazione Iva ad altresocietà, che a loro volta detraevano l’imposta.La società propose ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 773/2017ne accolse le ragioni.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Lombardia fu a sua volta accolto consentenza n. 449/2019.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso dinanzi aquesta Corte, affidato a sette motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 61 e 36 comma 2, n. 4, d.lgv. 546/1992, nonché dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.Il motivo è infondato.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta difar seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziatala decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8035 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invececassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenutoCass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819),oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basatasu un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sia pur in modo sintetico, ha primaillustrato i fatti e le contestazioni elevate dall’amministrazione finanziaria,quindi ha inquadrato quello che costituiva l’addebito principale e ripetuto neiRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8045 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026confronti della società.

È stata rappresentata con sufficiente chiarezza latecnica utilizzata nei rapporti tra la società ora ricorrente e le società cartiere,estere o nazionali, mediante l’utilizzo di dichiarazioni d’intento checonsentivano un trasferimento di merce esente da Iva, identificando anchetalune caratteristiche delle suddette società (ad es. l’assenza di deposito dibilanci e/o delle dichiarazioni annuali).

Quindi, nella parte motiva, il giudiced’appello ha ritenuto che le suddette società non potessero identificarsi insoggetti economici attendibili, in ragione degli elementi evidenziati negli attiimpositivi.

Parimenti ha ritenuto che le prove addotte dalla difesa della societàricorrente, a dimostrazione della sua buona fede nel tenere i rapporti con lealtre società, non fossero apprezzabili, non potendo assumere valoreindiziario convincente -e comunque prevalente sugli elementi raccoltidall’ufficio accertatore- la perizia tecnica e la documentazione investigativa,entrambi elementi indiziari equivalenti a dichiarazioni di terzi, di per sé ancorainsufficienti.Ne consegue che del tutto inadeguata è la censura con cui si intendedenunciare l’apparenza della motivazione.

Il motivo va dunque rigettato.Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 19 e 54, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza avrebbe erroneamente ponderato le allegazioni probatoriedella parte contribuente, così malgovernando le regole a presidio delle provepresuntive.Il motivo impatta con la sua stessa inammissibilità, perché in concreto,dietro la denuncia del cattivo governo delle prove presuntive, sollecitainammissibilmente a questa Corte un rinnovo dell’accertamento fattuale, cheinvece è affidato alle sole fasi di merito.

Ed infatti, per quanto già chiarito inordine al primo motivo, il ragionamento seguito dal giudice d’appello si rivelacorretto e logicamente sequenziale, rappresentando un accertamento in fatto,che non può essere messo qui in discussione.Per completezza deve ribadirsi che la giurisprudenza ha chiarito che, sulriparto degli oneri probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistentie ai fini Iva, tenendo conto degli approdi della giurisprudenza unionale suirequisiti necessari alla individuazione delle ipotesi nelle quali al contribuentepossa negarsi il diritto alla detrazione dell’iva versata a colui che abbiaRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8055 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026formalmente emesso la fattura, ma non sia l’effettivo cedente, ha ritenutoche, quando l'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazionerigore, non solo che il fornitore sia un soggetto inesistente e che è impossibileidentificare il vero fornitore dei beni, ma anche la consapevolezza neldestinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d’imposta (cfr.CGUE in causa C277/14, richiamata da Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).L’ufficio, cioè, deve dimostrare, anche in via presuntiva ed in base ad elementioggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovutoesserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la provacontraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).

Per le ipotesi di fatturazioneafferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti che si risolvano nelladiretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che haemesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione nonsia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazionestrumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, non costituisce diper sé un indice dirimente dell’assenza di “buona fede” del contribuente, macerto un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico,poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore -fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativiche pur gravano sull’operatore economico quando si interfaccia con altrooperatore, in considerazione altresì dell’oggetto delle operazione e del valoredi esso, induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole circal'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, néassoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta.

In tal caso sarà ilcontribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che ilfornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, ma altri,altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata (cfr.Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; 20 luglio 2020, n. 15369).

CostituendoRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1268 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alla detrazioneData pubblicazione 05/05/2026dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistema comuneeuropeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenze6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C285/11, 31gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni in linea diprincipio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il diritto debbaessere negato, attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente osoggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi dipresunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nellaseconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od ilservizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza,che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva inuna evasione commessa dal fornitore.

Tale onere può dunque consistere inriscontri più semplici nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipotriangolare, od anche in relazione alla natura dell’oggetto delle operazioni,oppure può esigere oneri maggiori per complesse operazioni di cd.

"frodecarosello" (contraddistinte da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabilifatturazioni per operazioni inesistenti, con strumentali interposizioni anche disocietà "filtro"), per le quali l’Ufficio è tenuto all’allegazione degli elementi difatto caratterizzanti la frode ed i profili di responsabilità attribuibili alcontribuente (Cass., n. 9851 del 2018 cit.; 30 ottobre 2018, n. 27566; 27febbraio 2020, n. 5339; 20 luglio 2020, n. 15369).

Solo ove questa prova siafornita dall’ufficio, spetta al contribuente la prova contraria.

A tal fine, comerilevato dalla giurisprudenza unionale, il contribuente, ancorché noncoscientemente partecipe di una frode, è tenuto ad adottare comunque tuttele misure ragionevoli in suo potere per assicurare la propria estraneità adoperazioni fraudolente, e ciò richiede non solo l’assenza di una suaconsapevole partecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranza dell’operazioneinesistente (cfr. anche CGCE, causa C-409/04 – Teleos plc; da ultimo, con unesame approfondito che ricostruisce anche i precedenti della giurisprudenzaeuro-unitaria, cfr.

CGUE, 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Dunque, non si considera sufficiente che il contribuente rappresenti la meraregolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce siastata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi dicircostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anziRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8075 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026frequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecita postain essere.

In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio, ècerto che a seconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode-in base al riscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa delnumero di società partecipanti all’illecito- l’accertamento giudiziale delconcreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmente affidatoall’allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo iprincipi posti a presidio del governo delle prove presuntive.

Ed in questaregole di riparto della prova.Esso è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità e di quellaeuro-unitaria, tenendo conto anche degli ultimi interventi della Corte diGiustizia in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema dioperazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare la sentenza 1 dicembre2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33, ha affermato che «26.

Come ricordatoin più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventualiabusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva2006/112.

A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possonoavvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del dirittodell’Unione e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negareil beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementiobiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., intal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 eC-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021,27 Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante ilbeneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quandoun’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anchequalora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni oprestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbedovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v., in tal senso,sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04,EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell’11 novembre 2021,RGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8085 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanzialidel diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto adetrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri,alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapereche, con l’acquisto dei beni e servizi posti a fondamento del diritto adetrazione, lo stesso partecipava a un’operazione che si iscriveva in unasiffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto amonte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021: 910, punto 48 egiurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito chenon è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che nonsapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscrivevain un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambitodella catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da dettosoggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA, posto che l’istituzione diun sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessarioper garantire i diritti dell’Erario (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 30 Inoltre,secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del dirittoa detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale chetale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrareadeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che ilsoggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazionesi iscriveva in una simile evasione.

Spetta poi ai giudici nazionali verificare sele amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza didetti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31 Poiché ildiritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalità dell’assunzionedelle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementi oggettivi devonoessere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le norme in materia di provapreviste dal diritto nazionale.

Tuttavia, tali norme non devono pregiudicarel’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,RGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8095 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 32 Dallagiurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenzaderiva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a talesoggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale ditutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuataconformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, èaccertato che quest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva oavrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale dirittorientrava in una siffatta evasione.

Il beneficio del diritto a detrazione puòessere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostraticon mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 egiurisprudenza ivi citata). 33 Se ne deve dedurre che l’autorità tributaria cheintende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modoadeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal dirittonazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione, sia glielementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessa dell’IVA, siaquelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione osapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento ditale diritto rientrava in detta evasione».Il giudice regionale, per quanto già chiarito nella trattazione del primomotivo, ha fatto corretta applicazione dei principi ora enunciati, e lacircostanza che abbia ritenuto prevalenti gli indizi allegati al processodall’amministrazione finanziaria su quelli allegati dalla difesa dellacontribuente non può essere intaccata da una lettura diversa del materialeprobatorio complessivamente disponibile, tanto più che nel caso di specie èaltrettanto significativo che la società avesse rapporti non con una, bensì unapluralità di società cartiere.Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, l. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nonostante la società avesse eccepito, in primo grado e in sede d’appello, lanullità dell’avviso d’accertamento relativo all’anno 2012 per mancataosservanza del contraddittorio in ragione della emissione dell’atto impositivoprima della scadenza del termine dilatorio rispetto alla consegna o notifica delRGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1208 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026processo verbale di constatazione, mai emesso, il giudice regionale avrebbeData pubblicazione 05/05/2026omesso in merito ogni pronuncia.Con il quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.

La omessa decisione sul vizio del contraddittorioendoprocedimentale, già oggetto della terza precedente censura, è quisollevata sull’assunto che il giudice regionale avrebbe disatteso il principiodell’osservanza del contraddittorio in materia di Iva, posto che nel caso dispecie, se osservata quella regola, l’amministrazione avrebbe avuto modo diacquisire la documentazione poi prodotta in sede processuale dalla società(perizia), così che nel caso concreto sarebbe stata superata anche la cd. provadi resistenza ai fini della dimostrazione della violazione del contraddittorio.I due motivi che, pur censurando la decisione sotto i diversi profilidell’error in procedendo e dell’error iuris in iudicando, sono indirizzati adenunciare la violazione del principio del contraddittorio in tema di Iva, epertanto sono strettamente commessi e possono trattarsi unitariamente, siinfrangono sulla semplice considerazione che nel caso di specie la verificaeseguita non era stata preceduta o sviluppata nel corso di accessi, o ispezioni,ma semplicemente sulla base della documentazione raccolta, cioè si eratrattato di un accertamento a “tavolino”.

Di conseguenza alcun pvc dovevaesser emesso a conclusione della verifica, e nessun termine dilatorio dovevaessere rispettato.Peraltro, in riferimento ai principi di tutela del contraddittorio, questo siera finanche concretizzato nei confronti che le parti avevano avuto, comeriporta e assume la medesima difesa della ricorrente società, di cui costituivatraccia il verbale, prot. n. 2016/111175 del 27 settembre 2016.

Infine, quantoalla prova di resistenza, ritenere la medesima superata dal richiamo allaperizia successivamente allegata al processo, al di là della sorte che essa haavuto -che certamente non è significativa in una prospettiva di valutazioneex ante e non ex post-, vi è però che resta del tutto indimostrato, edifficilmente dimostrabile, che quella “ponderosa” perizia sarebbe stataconfezionata nell’ipotetico termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 12,comma 7, della l. 212/2000.I motivi in conclusione vanno rigettati.RGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1218 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Con il quinto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazioneData pubblicazione 05/05/2026e falsa applicazione dell’art. 56, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 7, l. 212/2000,nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.

Ilgiudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancataallegazione del pvc, richiamato negli avvisi d’accertamento, relativo allaverifica e agli accertamenti indirizzati nei confronti della societàPetrolpolimeri, né gli elementi essenziali di questo risultavano riportati neglie 7 cit.Con il sesto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.56, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360,primo comma, c.p.c.

La commissione regionale non ha tenuto conto che congli avvisi d’accertamento non fossero stati allegati i documenti in essirichiamati e non notificati alla contribuente.Anche questi due motivi possono essere trattati unitamente, perchéconnessi dalla critica rivolta alla pronuncia, che non avrebbe trattatodell’eccepita violazione dei diritti al contraddittorio e alla difesa delcontribuente.I motivi non hanno pregio.

Sebbene con essi si lamenti la violazione didiritti essenziali del contribuente, in realtà non tengono conto che traamministrazione finanziaria e contribuente vi sono stati nella faseendoprocedimentale confronti che si sono tradotti nella redazione del verbale,protocollato al n. 2016/111175 del 27 settembre 2016, come riconosciuto eriportato dalla stessa difesa della ricorrente.Il riscontro della perfetta osservanza, sul piano dunque non solosostanziale, ma anche formale, viene proprio dalla dettagliata e corposadifesa organizzata dalla società, così che le doglianze sul mancato rispetto delcontraddittorio, tanto sotto il profilo della omessa pronuncia quanto sottol’aspetto dell’errore valutativo del giudice d’appello, vanno rigettati.Con il settimo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 112c.p.c. e 5, comma 1 del d.lgv. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sui presupposti perl’applicabilità delle sanzioni.RGN 1282/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 81025 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il motivo non ha pregio, atteso che, in punto di diritto, per quanto chiaritonella trattazione del primo e del secondo motivo, e in riferimento tanto allagiurisprudenza di legittimità, quanto a quella unionale, l’accertamento delcoinvolgimento, sia pur nel perimetro della colpevole ignoranza, in operazionisoggettivamente inesistenti, con il conseguente addebito della sottrazione diimponibile Iva, comporta parallelamente l’irrogazione delle sanzioni.Nello stesso momento in cui il giudice riconosce la responsabilità delcontribuente nella sottrazione di imponibile, per ciò stesso non ha necessitàdi ribadire i medesimi concetti e le medesime ragioni con riferimento allesanzioni.

Affermare dunque che il giudice di appello abbia omesso latrattazione delle ragioni per le quali la società reputava assenti i presuppostiper l’irrogazione delle sanzioni -che per completezza qui deve avvertirsi chenon risultano neppure richiamati ed esplicitati, così che il motivo risulterebbeanche viziato dal difetto di specificità- è in sé un motivo privo di ognifondamento.Anche il settimo motivo deve dunque essere rigettato.Il ricorso va in definitiva rigettato.

Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dell’Agenzia delle entratenella misura di € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 1282/2021Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]Arrigo -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2155/2020 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 1ottobre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificòalla ricorrente più avvisi d’accertamento, con cui, relativamente agli annid’imposta 2010/2014, contestò alla società condotte finalizzate allaRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8025 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguentepretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.L’accertamento aveva fatto seguito a due verifiche eseguite da funzionaridella DP di Brescia e da militari della GdF, all’esito delle quali erano staterilevate operazioni intervenute tra la ricorrente e alcune società cartiere,coinvolte in operazioni in frode Iva nel settore del commercio dei polimeri.Il meccanismo fraudolento si sostanziava, secondo la prospettazioneerariale, mediante società cartiere che acquistavano materiale plastico daaltre società cartiere, utilizzando false dichiarazioni d’intento, senzaapplicazione Iva, per poi rivendere quella merce con applicazione Iva ad altresocietà, che a loro volta detraevano l’imposta.La società propose ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 773/2017ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Lombardia fu a sua volta accolto consentenza n. 449/2019.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso dinanzi aquesta Corte, affidato a sette motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 61 e 36 comma 2, n. 4, d.lgv. 546/1992, nonché dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.Il motivo è infondato.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta difar seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziatala decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8035 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invececassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenutoCass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819),oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basatasu un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sia pur in modo sintetico, ha primaillustrato i fatti e le contestazioni elevate dall’amministrazione finanziaria,quindi ha inquadrato quello che costituiva l’addebito principale e ripetuto neiRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8045 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026confronti della società. È stata rappresentata con sufficiente chiarezza latecnica utilizzata nei rapporti tra la società ora ricorrente e le società cartiere,estere o nazionali, mediante l’utilizzo di dichiarazioni d’intento checonsentivano un trasferimento di merce esente da Iva, identificando anchetalune caratteristiche delle suddette società (ad es. l’assenza di deposito dibilanci e/o delle dichiarazioni annuali). Quindi, nella parte motiva, il giudiced’appello ha ritenuto che le suddette società non potessero identificarsi insoggetti economici attendibili, in ragione degli elementi evidenziati negli attiimpositivi. Parimenti ha ritenuto che le prove addotte dalla difesa della societàricorrente, a dimostrazione della sua buona fede nel tenere i rapporti con lealtre società, non fossero apprezzabili, non potendo assumere valoreindiziario convincente -e comunque prevalente sugli elementi raccoltidall’ufficio accertatore- la perizia tecnica e la documentazione investigativa,entrambi elementi indiziari equivalenti a dichiarazioni di terzi, di per sé ancorainsufficienti.Ne consegue che del tutto inadeguata è la censura con cui si intendedenunciare l’apparenza della motivazione. Il motivo va dunque rigettato.Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 19 e 54, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza avrebbe erroneamente ponderato le allegazioni probatoriedella parte contribuente, così malgovernando le regole a presidio delle provepresuntive.Il motivo impatta con la sua stessa inammissibilità, perché in concreto,dietro la denuncia del cattivo governo delle prove presuntive, sollecitainammissibilmente a questa Corte un rinnovo dell’accertamento fattuale, cheinvece è affidato alle sole fasi di merito. Ed infatti, per quanto già chiarito inordine al primo motivo, il ragionamento seguito dal giudice d’appello si rivelacorretto e logicamente sequenziale, rappresentando un accertamento in fatto,che non può essere messo qui in discussione.Per completezza deve ribadirsi che la giurisprudenza ha chiarito che, sulriparto degli oneri probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistentie ai fini Iva, tenendo conto degli approdi della giurisprudenza unionale suirequisiti necessari alla individuazione delle ipotesi nelle quali al contribuentepossa negarsi il diritto alla detrazione dell’iva versata a colui che abbiaRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8055 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026formalmente emesso la fattura, ma non sia l’effettivo cedente, ha ritenutoche, quando l'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazionerigore, non solo che il fornitore sia un soggetto inesistente e che è impossibileidentificare il vero fornitore dei beni, ma anche la consapevolezza neldestinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d’imposta (cfr.CGUE in causa C277/14, richiamata da Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).L’ufficio, cioè, deve dimostrare, anche in via presuntiva ed in base ad elementioggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovutoesserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la provacontraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369). Per le ipotesi di fatturazioneafferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti che si risolvano nelladiretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che haemesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione nonsia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazionestrumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, non costituisce diper sé un indice dirimente dell’assenza di “buona fede” del contribuente, macerto un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico,poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore -fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativiche pur gravano sull’operatore economico quando si interfaccia con altrooperatore, in considerazione altresì dell’oggetto delle operazione e del valoredi esso, induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole circal'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, néassoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In tal caso sarà ilcontribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che ilfornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, ma altri,altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata (cfr.Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; 20 luglio 2020, n. 15369). CostituendoRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1268 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alla detrazioneData pubblicazione 05/05/2026dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistema comuneeuropeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenze6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C285/11, 31gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni in linea diprincipio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il diritto debbaessere negato, attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente osoggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi dipresunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nellaseconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od ilservizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza,che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva inuna evasione commessa dal fornitore. Tale onere può dunque consistere inriscontri più semplici nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipotriangolare, od anche in relazione alla natura dell’oggetto delle operazioni,oppure può esigere oneri maggiori per complesse operazioni di cd. "frodecarosello" (contraddistinte da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabilifatturazioni per operazioni inesistenti, con strumentali interposizioni anche disocietà "filtro"), per le quali l’Ufficio è tenuto all’allegazione degli elementi difatto caratterizzanti la frode ed i profili di responsabilità attribuibili alcontribuente (Cass., n. 9851 del 2018 cit.; 30 ottobre 2018, n. 27566; 27febbraio 2020, n. 5339; 20 luglio 2020, n. 15369). Solo ove questa prova siafornita dall’ufficio, spetta al contribuente la prova contraria. A tal fine, comerilevato dalla giurisprudenza unionale, il contribuente, ancorché noncoscientemente partecipe di una frode, è tenuto ad adottare comunque tuttele misure ragionevoli in suo potere per assicurare la propria estraneità adoperazioni fraudolente, e ciò richiede non solo l’assenza di una suaconsapevole partecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranza dell’operazioneinesistente (cfr. anche CGCE, causa C-409/04 – Teleos plc; da ultimo, con unesame approfondito che ricostruisce anche i precedenti della giurisprudenzaeuro-unitaria, cfr. CGUE, 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Dunque, non si considera sufficiente che il contribuente rappresenti la meraregolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce siastata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi dicircostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anziRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8075 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026frequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecita postain essere. In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio, ècerto che a seconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode-in base al riscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa delnumero di società partecipanti all’illecito- l’accertamento giudiziale delconcreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmente affidatoall’allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo iprincipi posti a presidio del governo delle prove presuntive. Ed in questaregole di riparto della prova.Esso è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità e di quellaeuro-unitaria, tenendo conto anche degli ultimi interventi della Corte diGiustizia in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema dioperazioni soggettivamente inesistenti. In particolare la sentenza 1 dicembre2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33, ha affermato che «26. Come ricordatoin più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventualiabusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva2006/112. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possonoavvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del dirittodell’Unione e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negareil beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementiobiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., intal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 eC-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021,27 Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante ilbeneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quandoun’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anchequalora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni oprestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbedovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v., in tal senso,sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04,EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell’11 novembre 2021,RGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8085 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanzialidel diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto adetrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri,alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapereche, con l’acquisto dei beni e servizi posti a fondamento del diritto adetrazione, lo stesso partecipava a un’operazione che si iscriveva in unasiffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto amonte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021: 910, punto 48 egiurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito chenon è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che nonsapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscrivevain un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambitodella catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da dettosoggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA, posto che l’istituzione diun sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessarioper garantire i diritti dell’Erario (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 30 Inoltre,secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del dirittoa detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale chetale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrareadeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che ilsoggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazionesi iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare sele amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza didetti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31 Poiché ildiritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalità dell’assunzionedelle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementi oggettivi devonoessere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le norme in materia di provapreviste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicarel’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,RGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 8095 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 32 Dallagiurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenzaderiva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a talesoggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale ditutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuataconformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, èaccertato che quest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva oavrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale dirittorientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione puòessere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostraticon mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 egiurisprudenza ivi citata). 33 Se ne deve dedurre che l’autorità tributaria cheintende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modoadeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal dirittonazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione, sia glielementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessa dell’IVA, siaquelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione osapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento ditale diritto rientrava in detta evasione».Il giudice regionale, per quanto già chiarito nella trattazione del primomotivo, ha fatto corretta applicazione dei principi ora enunciati, e lacircostanza che abbia ritenuto prevalenti gli indizi allegati al processodall’amministrazione finanziaria su quelli allegati dalla difesa dellacontribuente non può essere intaccata da una lettura diversa del materialeprobatorio complessivamente disponibile, tanto più che nel caso di specie èaltrettanto significativo che la società avesse rapporti non con una, bensì unapluralità di società cartiere.Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, l. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nonostante la società avesse eccepito, in primo grado e in sede d’appello, lanullità dell’avviso d’accertamento relativo all’anno 2012 per mancataosservanza del contraddittorio in ragione della emissione dell’atto impositivoprima della scadenza del termine dilatorio rispetto alla consegna o notifica delRGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1208 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026processo verbale di constatazione, mai emesso, il giudice regionale avrebbeData pubblicazione 05/05/2026omesso in merito ogni pronuncia.Con il quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. La omessa decisione sul vizio del contraddittorioendoprocedimentale, già oggetto della terza precedente censura, è quisollevata sull’assunto che il giudice regionale avrebbe disatteso il principiodell’osservanza del contraddittorio in materia di Iva, posto che nel caso dispecie, se osservata quella regola, l’amministrazione avrebbe avuto modo diacquisire la documentazione poi prodotta in sede processuale dalla società(perizia), così che nel caso concreto sarebbe stata superata anche la cd. provadi resistenza ai fini della dimostrazione della violazione del contraddittorio.I due motivi che, pur censurando la decisione sotto i diversi profilidell’error in procedendo e dell’error iuris in iudicando, sono indirizzati adenunciare la violazione del principio del contraddittorio in tema di Iva, epertanto sono strettamente commessi e possono trattarsi unitariamente, siinfrangono sulla semplice considerazione che nel caso di specie la verificaeseguita non era stata preceduta o sviluppata nel corso di accessi, o ispezioni,ma semplicemente sulla base della documentazione raccolta, cioè si eratrattato di un accertamento a “tavolino”. Di conseguenza alcun pvc dovevaesser emesso a conclusione della verifica, e nessun termine dilatorio dovevaessere rispettato.Peraltro, in riferimento ai principi di tutela del contraddittorio, questo siera finanche concretizzato nei confronti che le parti avevano avuto, comeriporta e assume la medesima difesa della ricorrente società, di cui costituivatraccia il verbale, prot. n. 2016/111175 del 27 settembre 2016. Infine, quantoalla prova di resistenza, ritenere la medesima superata dal richiamo allaperizia successivamente allegata al processo, al di là della sorte che essa haavuto -che certamente non è significativa in una prospettiva di valutazioneex ante e non ex post-, vi è però che resta del tutto indimostrato, edifficilmente dimostrabile, che quella “ponderosa” perizia sarebbe stataconfezionata nell’ipotetico termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 12,comma 7, della l. 212/2000.I motivi in conclusione vanno rigettati.RGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1218 2/2021Numero sezionale 8054/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Con il quinto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazioneData pubblicazione 05/05/2026e falsa applicazione dell’art. 56, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 7, l. 212/2000,nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. Ilgiudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancataallegazione del pvc, richiamato negli avvisi d’accertamento, relativo allaverifica e agli accertamenti indirizzati nei confronti della societàPetrolpolimeri, né gli elementi essenziali di questo risultavano riportati neglie 7 cit.Con il sesto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.56, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360,primo comma, c.p.c. La commissione regionale non ha tenuto conto che congli avvisi d’accertamento non fossero stati allegati i documenti in essirichiamati e non notificati alla contribuente.Anche questi due motivi possono essere trattati unitamente, perchéconnessi dalla critica rivolta alla pronuncia, che non avrebbe trattatodell’eccepita violazione dei diritti al contraddittorio e alla difesa delcontribuente.I motivi non hanno pregio. Sebbene con essi si lamenti la violazione didiritti essenziali del contribuente, in realtà non tengono conto che traamministrazione finanziaria e contribuente vi sono stati nella faseendoprocedimentale confronti che si sono tradotti nella redazione del verbale,protocollato al n. 2016/111175 del 27 settembre 2016, come riconosciuto eriportato dalla stessa difesa della ricorrente.Il riscontro della perfetta osservanza, sul piano dunque non solosostanziale, ma anche formale, viene proprio dalla dettagliata e corposadifesa organizzata dalla società, così che le doglianze sul mancato rispetto delcontraddittorio, tanto sotto il profilo della omessa pronuncia quanto sottol’aspetto dell’errore valutativo del giudice d’appello, vanno rigettati.Con il settimo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 112c.p.c. e 5, comma 1 del d.lgv. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sui presupposti perl’applicabilità delle sanzioni.RGN 1282/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1282/2021Numero sezionale 81025 4/2025Numero di raccolta generale 12730/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il motivo non ha pregio, atteso che, in punto di diritto, per quanto chiaritonella trattazione del primo e del secondo motivo, e in riferimento tanto allagiurisprudenza di legittimità, quanto a quella unionale, l’accertamento delcoinvolgimento, sia pur nel perimetro della colpevole ignoranza, in operazionisoggettivamente inesistenti, con il conseguente addebito della sottrazione diimponibile Iva, comporta parallelamente l’irrogazione delle sanzioni.Nello stesso momento in cui il giudice riconosce la responsabilità delcontribuente nella sottrazione di imponibile, per ciò stesso non ha necessitàdi ribadire i medesimi concetti e le medesime ragioni con riferimento allesanzioni. Affermare dunque che il giudice di appello abbia omesso latrattazione delle ragioni per le quali la società reputava assenti i presuppostiper l’irrogazione delle sanzioni -che per completezza qui deve avvertirsi chenon risultano neppure richiamati ed esplicitati, così che il motivo risulterebbeanche viziato dal difetto di specificità- è in sé un motivo privo di ognifondamento.Anche il settimo motivo deve dunque essere rigettato.Il ricorso va in definitiva rigettato. Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dell’Agenzia delle entratenella misura di € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 1282/2021Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris