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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00846/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali la quantificazione della pena nei minimi edittali per il delitto in materia di stupefacenti, in ragione della tipologia di sentenza impugnata.

Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta nA/ dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.

Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.

Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali la quantificazione della pena nei minimi edittali per il delitto in materia di stupefacenti, in ragione della tipologia di sentenza impugnata. Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta nA/ dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de