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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 04447/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 316-ter e 62-bis cod. pen., e il connesso vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché presentato con atto sottoscritto personalmente dall'interessato, dunque in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. che prescrive che debba essere firmato, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei professionisti abilitati all'esercizio dinanzi agli organi giurisdizionali superiori; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022 stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Giorgi í idelbo 2 [OSCURATO:PERSONA] 'r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 316-ter e 62-bis cod. pen., e il connesso vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché presentato con atto sottoscritto personalmente dall'interessato, dunque in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. che prescrive che debba essere firmato, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei professionisti abilitati all'esercizio dinanzi agli organi giurisdizionali superiori; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022 stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Giorgi í idelbo 2 [OSCURATO:PERSONA] 'r
Sentenza Cassazione n. 04447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris