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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11259/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/031974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Lette le conclusioni del Pubblico Ministe-o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alla nota spese.

Letta la memoria scritta di replica alle con:lusioni del PG depositata dal difensore degli n,»n.Ai.I.A v ) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di cui all'art. 6£-2 cod pen. 2.

Propongono ricorso per ca 3sazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabio e PINGARO Antonic con diversi ricorsi con cui si articolano i medesimi motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamer ta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che la dichiarazione di penale responsabilità non poteva essere pronunciata in quanto la procedura innescata dal ricorrente non era conforme alle previsioni legislative che prevedevanc la previa diffida alla assicurazione dell'altro conducente, mai avvenuta.

Derivereb )e da ciò l'assoluta inidoneità della condotta.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che le testimoniar ze sulle risultanze delle rilevazioni satellitari delle auto avrebbero dovuto essere considerate de relato perché riguardanti accertamenti svolti da terzi e utilizzate senza che fosse stato escusso il teste effettivo.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'intervenuta prescrizione del reato contestato prima della pronuncia di secondo grado.

Risulterebbe in atti che la richiesta sia pervenuta all'assicurazione rispettivamente il 22 marzo 2012 ed il 1 giugno 2012 con la conseguenza che il termine sarebbe decorso, anche considerando le non contestate sospensioni già segnalate dal giudice di primo grado pari a 393 giorni, alla data del 21 ottobre 2020.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden io dichiararsi inammissibili i ricorsi.

3.2. Il difensore degli imputati l-a depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del PG ulteriormente illustrando i motivi di ricorso

3.3. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato conclusioni scritte unitamente a nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso, peraltro articolato in appello dalla sola difesa PINGARO e che, per sua natura, non può ritenersi estensibile, è infondato.

Risulta in atti descritta una serie di attività finalizzate ad ottenere il risarcimento.

Il fatto che la richiesta sia stata mandata ad un soggetto che poteva essere coinvolto solo in seconda battuta non esclude che vi fossero condotte idonee a ottenere un risarcimento su presupposti inesisten« i.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto i rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevar te che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, né la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall'acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati estrapolati o del relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere ripr)dotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale (Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022).

Le considerazioni difensive partono pertanto da presupposto erroneo; il teste escusso riferisce del contenuto di compendio documentale e rimane dunque preclusivo il fatto che mai le difese abbiano chiesto l'acquisizion ,2 dei documenti medesimi.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Deve in primo luogo considerarsi che il termine prescrizionale massimo per i delitti contestati risulta essere di anni sette e mesi sei.

A tale termine vanno poi E ggiunti 393 giorni di sospensione richiamati dal giudice di primo grado e non contestati né in sede di appello né in sede di ricorso.

I dies a quibus, coincidenti c)ri il pervenimento delle denunce di sinistro (22 marzo 2012 e 1 giugno 2012), risultano correttamente indicati dai ricorrenti.

Di conseguenza, il termine ordinario c i prescrizione massimo veniva a scadere tra il 22 settembre 2019 e il 1 dicembre 2019.

A tale termine va aggiunto il periodo complessivo di sospensione pari a 393 giorni che faceva slittare il termine prescrizionale alle date del 5 ottobre 2020 e 13 dicembre 2020.

Anche considerando la sospensione COVID di 64 giorni ai sensi del decreto-legge 18/2020, i termini risulterebbero slit:ati ulteriormente al 4 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021.

La sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data successiva e segnatamente il 6 nriEggio 2021.

Ciò impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4.1. Devono confermarsi le statuizioni civili in conseguenza delle considerazioni già svolte in relazione al primo e al secondo motivo

5. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/031974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Lette le conclusioni del Pubblico Ministe-o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alla nota spese. Letta la memoria scritta di replica alle con:lusioni del PG depositata dal difensore degli n,»n.Ai.I.A v ) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di cui all'art. 6£-2 cod pen. 2. Propongono ricorso per ca 3sazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabio e PINGARO Antonic con diversi ricorsi con cui si articolano i medesimi motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamer ta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che la dichiarazione di penale responsabilità non poteva essere pronunciata in quanto la procedura innescata dal ricorrente non era conforme alle previsioni legislative che prevedevanc la previa diffida alla assicurazione dell'altro conducente, mai avvenuta. Derivereb )e da ciò l'assoluta inidoneità della condotta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che le testimoniar ze sulle risultanze delle rilevazioni satellitari delle auto avrebbero dovuto essere considerate de relato perché riguardanti accertamenti svolti da terzi e utilizzate senza che fosse stato escusso il teste effettivo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'intervenuta prescrizione del reato contestato prima della pronuncia di secondo grado. Risulterebbe in atti che la richiesta sia pervenuta all'assicurazione rispettivamente il 22 marzo 2012 ed il 1 giugno 2012 con la conseguenza che il termine sarebbe decorso, anche considerando le non contestate sospensioni già segnalate dal giudice di primo grado pari a 393 giorni, alla data del 21 ottobre 2020. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden io dichiararsi inammissibili i ricorsi. 3.2. Il difensore degli imputati l-a depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del PG ulteriormente illustrando i motivi di ricorso 3.3. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato conclusioni scritte unitamente a nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso, peraltro articolato in appello dalla sola difesa PINGARO e che, per sua natura, non può ritenersi estensibile, è infondato. Risulta in atti descritta una serie di attività finalizzate ad ottenere il risarcimento. Il fatto che la richiesta sia stata mandata ad un soggetto che poteva essere coinvolto solo in seconda battuta non esclude che vi fossero condotte idonee a ottenere un risarcimento su presupposti inesisten« i. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto i rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevar te che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, né la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall'acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati estrapolati o del relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere ripr)dotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale (Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022). Le considerazioni difensive partono pertanto da presupposto erroneo; il teste escusso riferisce del contenuto di compendio documentale e rimane dunque preclusivo il fatto che mai le difese abbiano chiesto l'acquisizion ,2 dei documenti medesimi. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Deve in primo luogo considerarsi che il termine prescrizionale massimo per i delitti contestati risulta essere di anni sette e mesi sei. A tale termine vanno poi E ggiunti 393 giorni di sospensione richiamati dal giudice di primo grado e non contestati né in sede di appello né in sede di ricorso. I dies a quibus, coincidenti c)ri il pervenimento delle denunce di sinistro (22 marzo 2012 e 1 giugno 2012), risultano correttamente indicati dai ricorrenti. Di conseguenza, il termine ordinario c i prescrizione massimo veniva a scadere tra il 22 settembre 2019 e il 1 dicembre 2019. A tale termine va aggiunto il periodo complessivo di sospensione pari a 393 giorni che faceva slittare il termine prescrizionale alle date del 5 ottobre 2020 e 13 dicembre 2020. Anche considerando la sospensione COVID di 64 giorni ai sensi del decreto-legge 18/2020, i termini risulterebbero slit:ati ulteriormente al 4 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021. La sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data successiva e segnatamente il 6 nriEggio 2021. Ciò impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 4.1. Devono confermarsi le statuizioni civili in conseguenza delle considerazioni già svolte in relazione al primo e al secondo motivo 5. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 11259/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris