CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 08189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15208/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di CATANZARO n. 326/2022depositata il 28/03/2022. R.g. n. 15208 del 2022; Ad. 19/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/03/2025 , dal Consigliere RELATORE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , articolato su due motivi,avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 326 del 28/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorso è stato chiamato all ’ adunanza camerale del 19/03/2025,alla quale è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario specificare il contenuto dei singoli motivi d’impugnazione, poiché è, invero, pregiudiziale –in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente – alla prima pagina del ricorso – che la sentenza impugnata, pubblicata in data 28/03/2022, gli venne notificata in data 6/04/2022. In atti non vi è, nondimeno, la copia notificata di detta sentenza, così come impone il disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Il ricorrente ha, infatti, prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con attestazione di deposito a opera della cancelleria della Corte d’appello.Nell’indice degli atti è indicato quanto segue: «1. Ricorso firmato digitalmente; 2. Procura; 3. Relata di notifica; R.g. n. 15208 del 2022; Ad. 19/03/2025; estensore: C. Valle 4. Sentenza impugnata; 5. Istanza di gratuito patrocinio; 6. Istanza, ex art. 369 comma 3 c.p.c.». Inoltre, il ricorso risulta notificato il 6/06/2022 e, quindi, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28/03/2022 e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte, così come consentito dalla giurisprudenza pure nomofilattica (segnatamente, da: Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 –02), posto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 -01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti. Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 –01 e 02) che: R.g. n. 15208 del 2022; Ad. 19/03/2025; estensore: C. Valle «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “ fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “ breve ” di impugnazione e, quale manifestazione di “ autoresponsabilità ” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica,ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, sulla base degli atti disponibili al momento della decisione, essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di lite, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. R.g. n. 15208 del 2022; Ad. 19/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] decisione di improcedibilitàdel ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuale per il versamento, da parte del ricorrente e nei confronti del co mpet ente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto