CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04285/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2214/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense, n. 104, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 482/2019 depositata il 31/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 482/2019 del 31 maggio 2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari rigettava la querela di falso dal lui proposta in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 3673 del 16 dicembre 2015, con cui invece il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la falsità del verbale di accertamento e contestazione di essersi messo alla guida durante il periodo di sospensione della patente, redatto dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Carbonia. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resta intimato il Ministero dell’Interno. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che, integralmente riformando la sentenza di primo grado e dunque rigettando la querela di falso, la Corte d’Appello di Cagliari ha affermato la veridicità del verbale di accertamento, senza tuttavia considerare le circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, mentre nel caso in esame l’indicazione della data, dell’orario e del luogo in cui si sarebbe verificata la contestata condotta di violazione al codice della strada rappresentava un dato imprescindibile, la cui verifica di corrispondenza al vero non poteva essere pretermessa dal giudice di merito. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello, nel rigettare la domanda di querela di falso, ritenuto che il medesimo verbale potesse riferirsi ad un momento precedente a quello indicato nell’atto pubblico, omettendo di valutare gli esiti dell’istruttoria espletata. 3. Rileva, preliminarmente, il Collegio: -che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, premesso che nei giudizi introdotti con querela di falso (come quello in esame), è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (ai sensi dell’art. 221, ultimo comma, in relazione all'art. 70, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 cod. proc. civ.), mentre nelle altre ipotesi (come nel caso di specie), le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo, a norma degli artt. 71 cod. proc. civ., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. cod. proc. civ. (da ultimo, v. Cass., 02/02/2022, n. 3252; Cass. n. 3256 del 2019; Cass., SU, n. 3556 del 2017; Cass., SU, n. 9743 del 2008; Cass., SU, n. 184 del 1987; Cass., Sez. Un., 08/05/1986, n. 3078; con specifico riguardo all'ipotesi della querela di falso, Cass., Sez. Un., 14/01/1987, n. 184); rilevato che manca la comunicazione al procuratore generale presso questo Corte. 4. Va pertanto disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, affinché la Cancelleria provveda alla trasmissione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del nuovo decreto di fissazione della nuova adunanza camerale e degli atti conseguenti, con avviso al P.M. della facoltà di depositare memoria ex art. 380-bis c.p.c. nel relativo termine (Ca . ss., n. 3256/2019). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di nuova adunanza camerale e per la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione della data della adunanza e del ricorso, sentenza impugnata e controricorso. Così deci