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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 36844/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9690-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario Oggetto R.G.N.9690/2017 Cron.

Rep.

Ud.27/10/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 135 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 686/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Coop. avverso la cartella esattoriale n.06820090358923759 con la quale le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori subordinati , simulatamente assunti come collaboratori coordinati e continuativi c.d. a progetto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS e la società concessionaria dei servizi di riscossione hanno resistito con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, d.l. n. 148/2017 (conv. con l. n. 172/2017); [OSCURATO:PERSONA] che va rigettata la preliminare richiesta di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria, risultando dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ivi allegata che quest’ultima ha avuto ad oggetto due cartelle esattoriali (rispettivamente nn. 36820170005875685000 e 368201700017566803000) diverse da quella per cui qui è causa (n. 06820090358923759), che pure rientrava tra quelle che vi potevano aver accesso (cfr. prospetto informativo dell’Agenzia Entrate Riscossione allegato alla dichiarazione cit.); che, ciò posto, con il primo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale sul presupposto che nello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata la circostanza dell’avvenuta notifica, ancorché senza precisarne la data; che, con il secondo motivo, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 61, 62 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di prime cure anche in ordine alla qualificazione dei rapporti controversi; che entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, pretendendo – ad onta del riferimento anche a supposte violazioni di legge processuale e sostanziale –di impugnare in questa sede sia l’accertamento di fatto condotto dai giudici territoriali circa l’avvenuta notifica della cartella impugnata (ciò che essi hanno desunto non soltanto dall’allegazione della relativa circostanza effettuata nel ricorso introduttivo, ma altresì dalla produzione della cartella impugnata a corredo della documentazione ad esso allegata: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), sia l’accertamento di fatto secondo cui, ad onta dell’accordo consacrato nei contratti a progetto, i rapporti de quibus si erano concretamente svolti secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ciò non è possibilein questa sede di legittimità in virtù del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; che, con specifico riguardo al secondo motivo, va qui rimarcato che valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult.

Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta diCass.

S.U. n. 379 del 1999); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9690-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario Oggetto R.G.N.9690/2017 Cron. Rep. Ud.27/10/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 135 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 686/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. avverso la cartella esattoriale n.06820090358923759 con la quale le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori subordinati , simulatamente assunti come collaboratori coordinati e continuativi c.d. a progetto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS e la società concessionaria dei servizi di riscossione hanno resistito con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, d.l. n. 148/2017 (conv. con l. n. 172/2017); [OSCURATO:PERSONA] che va rigettata la preliminare richiesta di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria, risultando dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ivi allegata che quest’ultima ha avuto ad oggetto due cartelle esattoriali (rispettivamente nn. 36820170005875685000 e 368201700017566803000) diverse da quella per cui qui è causa (n. 06820090358923759), che pure rientrava tra quelle che vi potevano aver accesso (cfr. prospetto informativo dell’Agenzia Entrate Riscossione allegato alla dichiarazione cit.); che, ciò posto, con il primo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale sul presupposto che nello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata la circostanza dell’avvenuta notifica, ancorché senza precisarne la data; che, con il secondo motivo, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 61, 62 e 69, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di prime cure anche in ordine alla qualificazione dei rapporti controversi; che entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, pretendendo – ad onta del riferimento anche a supposte violazioni di legge processuale e sostanziale –di impugnare in questa sede sia l’accertamento di fatto condotto dai giudici territoriali circa l’avvenuta notifica della cartella impugnata (ciò che essi hanno desunto non soltanto dall’allegazione della relativa circostanza effettuata nel ricorso introduttivo, ma altresì dalla produzione della cartella impugnata a corredo della documentazione ad esso allegata: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), sia l’accertamento di fatto secondo cui, ad onta dell’accordo consacrato nei contratti a progetto, i rapporti de quibus si erano concretamente svolti secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ciò non è possibilein questa sede di legittimità in virtù del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; che, con specifico riguardo al secondo motivo, va qui rimarcato che valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché, mentre il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., è invece sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult. Cass. nn. 33820 del 2021 e 22896 del 2022, entrambe sulla scorta diCass. S.U. n. 379 del 1999); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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