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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 32355/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, in quanto inosservante del termine di gg.15 dalla data della pronuncia della decisione adottata con motivazione con- testuale, ai sensi dell'art.544 comma 1 cod.proc.pen., che andava per- tanto proposto entro la data del 31 Marzo 2022.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in quanto l'ap- pello era stato presentato in modo tempestivo, laddove la data del 6 Aprile 2022, cui faceva riferimento la motivazione della sentenza di appello non era quella di proposizione dell'impugnazione, ma quella in cui l'impugna- zione era stata ricevuta dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza impugnata (GIP del Tribunale di Palermo), men- tre l'impugnazione era stata presentata in data 28 Marzo 2022 ai sensi dell'art.582 comma 2 cod.proc.pen. dal difensore dell'imputato presso la cancelleria del Tribunale di Padova, e tale data risultava annotata dalla cancelleria che aveva ricevuto l'atto nell'ultima pagina dei motivi di impu- gnazione, nonché sulla richiesta di trasmissione della impugnazione.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti processuali, necessario in ragione del vizio processuale dedotto, risulta corretta l'affermazione con- tenuta in ricorso secondo cui la dichiarazione di appello risulta essere stata tempestivamente depositata presso la cancelleria del Tribunale di Padova in data 28 Marzo 2022, ai sensi dell'art.582 comma 2 cod.proc.pen. quale luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, ma corri- spondente al luogo in cui si trova la parte privata o il suo difensore, trat- tandosi di disposizione che costituisce espressione del principio del favor impugnationis, a nulla rilevando il periodo di tempo che intercorre tra il deposito, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (sez.2, n.54277 del 25/11/2016, Regui, Rv, 268589; sez.1, n.45324 del del 10/09/2019, Sili, Rvv.277150).4.

La sentenza impugnata deve pertanto trovare annullamento in quanto non ha considerato l'operatività della disposizione sopra indicata e il campo di applicazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio.

Così deciso in Roma il 9 Maggio 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, in quanto inosservante del termine di gg.15 dalla data della pronuncia della decisione adottata con motivazione con- testuale, ai sensi dell'art.544 comma 1 cod.proc.pen., che andava per- tanto proposto entro la data del 31 Marzo 2022. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in quanto l'ap- pello era stato presentato in modo tempestivo, laddove la data del 6 Aprile 2022, cui faceva riferimento la motivazione della sentenza di appello non era quella di proposizione dell'impugnazione, ma quella in cui l'impugna- zione era stata ricevuta dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza impugnata (GIP del Tribunale di Palermo), men- tre l'impugnazione era stata presentata in data 28 Marzo 2022 ai sensi dell'art.582 comma 2 cod.proc.pen. dal difensore dell'imputato presso la cancelleria del Tribunale di Padova, e tale data risultava annotata dalla cancelleria che aveva ricevuto l'atto nell'ultima pagina dei motivi di impu- gnazione, nonché sulla richiesta di trasmissione della impugnazione. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali, necessario in ragione del vizio processuale dedotto, risulta corretta l'affermazione con- tenuta in ricorso secondo cui la dichiarazione di appello risulta essere stata tempestivamente depositata presso la cancelleria del Tribunale di Padova in data 28 Marzo 2022, ai sensi dell'art.582 comma 2 cod.proc.pen. quale luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, ma corri- spondente al luogo in cui si trova la parte privata o il suo difensore, trat- tandosi di disposizione che costituisce espressione del principio del favor impugnationis, a nulla rilevando il periodo di tempo che intercorre tra il deposito, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (sez.2, n.54277 del 25/11/2016, Regui, Rv, 268589; sez.1, n.45324 del del 10/09/2019, Sili, Rvv.277150).4. La sentenza impugnata deve pertanto trovare annullamento in quanto non ha considerato l'operatività della disposizione sopra indicata e il campo di applicazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio. Così deciso in Roma il 9 Maggio 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 32355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris