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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09968/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 20135/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] & Figli,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; controrkorrente - avverso la sentenza n. 520/2017 della CORTE D'APPELLO di Messina , depositata il 10/5/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] &figli e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi nella qualità coobbligati solidali con i (/t società in virtù delle fideiussioni prestate, proponevano autonomi atti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 106.612,43 dovuta a titolo di saldo di conto corrente, lamentando l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori e l'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto.

2. Il giudice di primo grado, riunite le cause, dichiarava la nullità delle suddette clausole con sentenza non definitiva e con sentenza definitiva revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava la banca al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 146.209,48, oltre interessi dalla domanda e fini all'effettivo soddisfo, e al pagamento dell'ulteriore somma di C 11.302,00 a titolo di spese legali.

3. Sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, avente causa del Banco di Sicilia, la Corte d'Appello di Messina accoglieva l'appello osservando: a) che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva; b) che quindi era fondato il motivo d'appello proposto dalla banca secondo il quale il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato l'istituto di credito al pagamento della somma sopra descritta in quanto con la precedente sentenza non definitiva era stato statuito che non era stata formulata dagli opponenti nessuna domanda restitutoria; c) che, avuto riguardo al parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, le spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese quelle della c.t.u., dovevano essere compensate tra le parti, stante l'operare della soccombenza reciproca.

4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] spa, si è costituita tramite controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 279 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 10, n. 3, c.p.c.

Si sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente attribuito «effetti e valore di statuizione» all'inciso della sentenza non definitiva nel quale il giudice di primo grado, nel rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, afferma che: «nessuna domanda - in via riconvenzionale - di natura restitutoria gli opponenti hanno formulato nei termini di rito (...)».

Affermano i ricorrenti che l'inciso non è nemmeno contenuto nel dispositivo della sentenza e, inoltre, che nella sentenza definitiva lo stesso giudice di primo grado ha chiarito che «A tal riguardo va precisato che lo scrivente nella sentenza non definitiva ha ritenuto non proposta dagli opponenti rituale domanda di ripetizione ovvero restitutoria senza distinguere tra gli opponenti delle due cause riunite che - com'è noto - mantengono - per giurisprudenza costante della Corte di Legittimità - piena autonomia anche dopo la disposta riunione; sennonché non v'è dubbio che detta statuizione (non definitiva) debba intendersi riferita all'opposizione proposta dai fideiussori e non anche dal titolare del conto corrente (...)», vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., essendo stati violati gli artt. 91 e ss. c.p.c., per avere il giudice erroneamente disposto la compensazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, comprese quelle della c.t.u. 2.11 primo motivo non merita accoglimento. 2.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte «le statuizioni i contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono 11 1- essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso» ( cfr. Cass. 2332/2001, 2237/2005, 13621/2014, 17038/2016, 10067/2020 e 29988/2020) 2.2 E' stato inoltre precisato che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., per il giudice che ha adottato la pronuncia si verifica una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva (Cass. 12346/2003, 18510/2004,23862/2015 e 18834/2017). 2.3 Ciò premesso, risulta che il Tribunale di Messina con sentenza non definitiva nr. 1635/2011, non appellata, unitamente alla sentenza definitiva, né in via principale né incidentalmente dalla società e dai fideiussori, statuendo sulla questione preliminare di merito costituita dalla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in entrambi i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti, ha affermato testualmente quanto segue «nessuna domanda, in via riconvenzionale di natura restitutoria gli opponenti hanno formulato nei termini di rito per cui alcun rilievo assume la formulata eccezione da parte della banca opposta di prescrizione dell'azione di ripetizione asseritamente proposta dagli opponenti». 2.4 Le argomentazioni svolte dal tribunale e la soluzione fornita sul thema decidendum della prescrizione, lungi dal costituire un obiter dictum, veicolano una autonoma ed autosufficiente ratio decidendi su una questione introdotta dalla banca ed oggetto di discussione tra le parti, né la portata precettiva del dictum di cui sopra può essere messa in discussione dalla circostanza che nel dispositivo non sia stata fatta menzione del rigetto della eccezione di prescrizione. 2.4 Ciò in quanto come puntualizzato da questa Corte « l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza»(Cass. nn. 24600/17, 17910/15, 10727/013, 15321/12, 16488/06). th 2.5 La pronuncia sulle restituzioni contenuta nella sentenza definitiva costituisce una palese violazione della intangibilità della sentenza non definitiva che aveva affermato senza mezzi termini e senza specificazione alcuna la mancata proposizione da parte degli opponenti di alcuna domanda riconvenzionale di restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca. 2.6 Il chiaro ed inequivocabile tenore delle espressioni utilizzate dal Tribunale di Messina nella sentenza non definitiva che correlano l'irrilevanza della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sia nel giudizio di opposizione promosso dalla società che in quello proposto dai fideiussori, alla mancata proposizione da parte degli opponenti, senza alcuna distinzione delle loro posizioni, della domanda di restituzione, non autorizzano affatto a ritenere, come opinato in maniera del tutto apodittica dal tribunale di Messina nella sentenza definitiva, che il riferimento alla mancata proposizione dell'azione di ripetizione fosse limitato agli opponenti fideiussori e non avesse riguardato anche la società [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente. 2.7 Se fosse vero quanto asserito dal giudice della sentenza definitiva, la pronuncia non definitiva avrebbe dovuto distinguere le posizioni e procedere ad all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito nei confronti della società titolare del conto corrente 2.8 E', quindi, evidente, come correttamente rimarcato dalla Corte distrettuale, che il Tribunale di Messina, con la sentenza definitiva, ha illegittimamente sottoposto a revisione il pronunciamento sulle questioni della prescrizione e dell'azione di ripetizione espresso nella sentenza non definitiva facendo apparire tale operazione come una sorta di «interpretazione autentica»

3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 La sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese dei due giudizi sulla scorta della reciproca soccombenza. 3.2 Va in primo luogo considerato che il principio della soccombenza nel giudizio di appello si applica tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass.19122/15) 3.3 In caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio complessivo e tale giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 15317/2013 e 19122/2017) 3.4 In tema di spese processuali, infatti il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017). 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive C 7.200 di cui C 200 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 20135/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] & Figli,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; controrkorrente - avverso la sentenza n. 520/2017 della CORTE D'APPELLO di Messina , depositata il 10/5/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] &figli e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi nella qualità coobbligati solidali con i (/t società in virtù delle fideiussioni prestate, proponevano autonomi atti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 106.612,43 dovuta a titolo di saldo di conto corrente, lamentando l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori e l'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. 2. Il giudice di primo grado, riunite le cause, dichiarava la nullità delle suddette clausole con sentenza non definitiva e con sentenza definitiva revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava la banca al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 146.209,48, oltre interessi dalla domanda e fini all'effettivo soddisfo, e al pagamento dell'ulteriore somma di C 11.302,00 a titolo di spese legali. 3. Sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, avente causa del Banco di Sicilia, la Corte d'Appello di Messina accoglieva l'appello osservando: a) che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva; b) che quindi era fondato il motivo d'appello proposto dalla banca secondo il quale il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato l'istituto di credito al pagamento della somma sopra descritta in quanto con la precedente sentenza non definitiva era stato statuito che non era stata formulata dagli opponenti nessuna domanda restitutoria; c) che, avuto riguardo al parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, le spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese quelle della c.t.u., dovevano essere compensate tra le parti, stante l'operare della soccombenza reciproca. 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] spa, si è costituita tramite controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 279 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 10, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente attribuito «effetti e valore di statuizione» all'inciso della sentenza non definitiva nel quale il giudice di primo grado, nel rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, afferma che: «nessuna domanda - in via riconvenzionale - di natura restitutoria gli opponenti hanno formulato nei termini di rito (...)». Affermano i ricorrenti che l'inciso non è nemmeno contenuto nel dispositivo della sentenza e, inoltre, che nella sentenza definitiva lo stesso giudice di primo grado ha chiarito che «A tal riguardo va precisato che lo scrivente nella sentenza non definitiva ha ritenuto non proposta dagli opponenti rituale domanda di ripetizione ovvero restitutoria senza distinguere tra gli opponenti delle due cause riunite che - com'è noto - mantengono - per giurisprudenza costante della Corte di Legittimità - piena autonomia anche dopo la disposta riunione; sennonché non v'è dubbio che detta statuizione (non definitiva) debba intendersi riferita all'opposizione proposta dai fideiussori e non anche dal titolare del conto corrente (...)», vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., essendo stati violati gli artt. 91 e ss. c.p.c., per avere il giudice erroneamente disposto la compensazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, comprese quelle della c.t.u. 2.11 primo motivo non merita accoglimento. 2.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte «le statuizioni i contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono 11 1- essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso» ( cfr. Cass. 2332/2001, 2237/2005, 13621/2014, 17038/2016, 10067/2020 e 29988/2020) 2.2 E' stato inoltre precisato che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., per il giudice che ha adottato la pronuncia si verifica una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva (Cass. 12346/2003, 18510/2004,23862/2015 e 18834/2017). 2.3 Ciò premesso, risulta che il Tribunale di Messina con sentenza non definitiva nr. 1635/2011, non appellata, unitamente alla sentenza definitiva, né in via principale né incidentalmente dalla società e dai fideiussori, statuendo sulla questione preliminare di merito costituita dalla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in entrambi i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti, ha affermato testualmente quanto segue «nessuna domanda, in via riconvenzionale di natura restitutoria gli opponenti hanno formulato nei termini di rito per cui alcun rilievo assume la formulata eccezione da parte della banca opposta di prescrizione dell'azione di ripetizione asseritamente proposta dagli opponenti». 2.4 Le argomentazioni svolte dal tribunale e la soluzione fornita sul thema decidendum della prescrizione, lungi dal costituire un obiter dictum, veicolano una autonoma ed autosufficiente ratio decidendi su una questione introdotta dalla banca ed oggetto di discussione tra le parti, né la portata precettiva del dictum di cui sopra può essere messa in discussione dalla circostanza che nel dispositivo non sia stata fatta menzione del rigetto della eccezione di prescrizione. 2.4 Ciò in quanto come puntualizzato da questa Corte « l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza»(Cass. nn. 24600/17, 17910/15, 10727/013, 15321/12, 16488/06). th 2.5 La pronuncia sulle restituzioni contenuta nella sentenza definitiva costituisce una palese violazione della intangibilità della sentenza non definitiva che aveva affermato senza mezzi termini e senza specificazione alcuna la mancata proposizione da parte degli opponenti di alcuna domanda riconvenzionale di restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca. 2.6 Il chiaro ed inequivocabile tenore delle espressioni utilizzate dal Tribunale di Messina nella sentenza non definitiva che correlano l'irrilevanza della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sia nel giudizio di opposizione promosso dalla società che in quello proposto dai fideiussori, alla mancata proposizione da parte degli opponenti, senza alcuna distinzione delle loro posizioni, della domanda di restituzione, non autorizzano affatto a ritenere, come opinato in maniera del tutto apodittica dal tribunale di Messina nella sentenza definitiva, che il riferimento alla mancata proposizione dell'azione di ripetizione fosse limitato agli opponenti fideiussori e non avesse riguardato anche la società [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente. 2.7 Se fosse vero quanto asserito dal giudice della sentenza definitiva, la pronuncia non definitiva avrebbe dovuto distinguere le posizioni e procedere ad all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito nei confronti della società titolare del conto corrente 2.8 E', quindi, evidente, come correttamente rimarcato dalla Corte distrettuale, che il Tribunale di Messina, con la sentenza definitiva, ha illegittimamente sottoposto a revisione il pronunciamento sulle questioni della prescrizione e dell'azione di ripetizione espresso nella sentenza non definitiva facendo apparire tale operazione come una sorta di «interpretazione autentica» 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 La sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese dei due giudizi sulla scorta della reciproca soccombenza. 3.2 Va in primo luogo considerato che il principio della soccombenza nel giudizio di appello si applica tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass.19122/15) 3.3 In caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio complessivo e tale giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 15317/2013 e 19122/2017) 3.4 In tema di spese processuali, infatti il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017). 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive C 7.200 di cui C 200 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso nella C
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