CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4544/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 1327855150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – cartella di pagamento Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4267/14/16 depositata in data 19 luglio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 9 giugno 2022ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato due cartelle di pagamento per IRES e IVA relative al periodo di imposta 2008, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto sia una residua perdita (la cui ripresa veniva successivamente annullata in via di autotutela), sia un credito IVA maturato nel periodo di imposta 2007, la cui cessione non era stata esposta nella dichiarazione della società e delle singole società rientranti nel perimetro del consolidato, non essendo – pertanto - stata manifestata la volontà di cedere il credito al gruppo. 2. La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva in relazione alla ripresa IVA, che il credito derivava dalla propria dichiarazione e non dalle società aderenti al consolidato. 3. La CTP di Milano ha accolto il ricorso quanto alla ripresa del credito IVA. 4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 19 luglio 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che anche il credito proprio della consolidante debba essere oggetto di cessione al consolidato, per cui la mancata indicazionein dichiarazione del credito ne preclude l’utilizzo. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. 5. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di rimessione operata ex art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. dalla Sesta Sezione Civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnata chiarito l’iter motivazionale che l’ha portata ad accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla pretesa IVA. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 8, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli artt. 168, 183, 252, 261 della Dir. 2006/112/CE. Deduce parte ricorrente di avere optato quale consolidante, unitamente alle controllate, per il regime del consolidato. Osserva parte ricorrente come il credito in oggetto fosse un credito IVA proprio, utilizzato per il pagamento di un proprio debito IRES. Osserva, inoltre, che nella specie vi sarebbe stato un mero errore formale, per cui la contribuente avrebbe, in ogni caso, diritto al riconoscimento del credito se sussistano, come nella specie, i requisiti sostanziali del riconoscimento dell’eccedenza di imposta. 2. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, dovendo le questioni di inammissibilità essere esaminate in relazione a ciascuno dei motivi proposti. 3. Il primo motivo è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Nella specie, il giudice ha esposto una motivazione succinta che rende comprensibile il percorso logico della decisione, incentrato sulla necessità della indicazione in dichiarazione della cessione del credito («le istruzioni ministeriali prescrivono l’indicazione del credito complessivamente maturato in capo al gruppo e ceduto al consolidato fiscale, in apposito rigo della dichiarazione (…) non si rinviene alcuna traccia nelle dichiarazioni presentate dal contribuente della compensazione effettuata in data 16 giugno 2009 (…) utilizzando il credito IVA del gruppo per pagare l’IRES»). 4. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo il ricorrente non censura espressamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile il principio di necessaria indicazione in dichiarazione («non si tratta di mera formalità ma di adempimento che garantisce certezza e stabilità nel rapporto tra Fisco e contribuente nell’ipotesi di consolidato fiscale») anche dei crediti IVA propri della società contribuente ai fini dell’utilizzo degli stessi per pagare i propri debiti di imposta in tema di imposte dirette e, quindi, ai fini della compensazione orizzontale nell’ambito del perimetro del consolidato (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 23424 ). Il ricorrente si duole, invero, dell’omesso rilievo della natura meramente formale dell’errore commesso da parte contribuente, che (secondo parte ricorrente) non comporterebbe il venir meno dei presupposti sostanziali ai fini della esistenza del credito e della successiva compensazione, questione estranea alla ratio della sentenza impugnata. Anche in memoria parte ricorrente insiste nella questione di esistenza dei presupposti sostanziali del credito, questione che tuttavia il giudice di appello non ha posto al centro della motivazione della decisione, avendo ritenuto che anche i crediti (in tesi certi e per i quali non vi sia contestazione dei presupposti sostanziali) devono avere evidenza in dichiarazione ai fini dell’utilizzo nell’ambito del perimetro del consolidato. 5. Il motivo è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, come evidenziato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero, le cui conclusioni si condividono, ove osserva che il secondo motivo del ricorso si risolve «in concreto nella richiesta di esaminare elementi documentali e prove che sono stati oggetto della valutazione del giudice» e che è compito riservato al giudice del merito, al pari della scelta del materiale istruttorio. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P. R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,