CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 45960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: GIANNONE Sergio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 8 marzo 2022, dep. il 4 aprile 2022, del Tribunale per il riesame di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate in forma scritta dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 6 ottobre 2022 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 11 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo (giudice procedente), che aveva a sua volta rigettato la richiesta declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione nella fase del giudizio di primo grado dal 30 novembre 2020 (data del decreto che dispone il giudizio immediato) al 10 gennaio 2022 (data della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado), per la intervenuta decorrenza dei termini massimi di fase alla data del 21 dicembre 2021 (un anno, cui aggiungere 21 giorni residui, non coperti da esecuzione della misura nella fase delle indagini preliminari, art. 303, comma 1, lett. b, n. 2 e 3 bis, cod. proc. pen.). 1.1. Il Tribunale della cautela dà atto dell'intervenuto innesto (nell'ambito della fase relativa al giudizio di primo grado) del giudizio abbreviato (disposto con ordinanza del 14 luglio 2021) nella fase del giudizio ordinario, originato dal decreto che dispone il giudizio immediato (30 novembre 2020). Il che determina "successione cumulabile" di due distinti termini di fase: un anno per il giudizio ordinario (cui può aggiungersi il periodo fino a sei mesi non coperto dalla precedente fase delle indagini preliminari) e sei mesi, per il rito abbreviato, con il limite insuperabile del più lungo termine di fase esteso fino a sei mesi (Sez. 6, n. 9088 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 254582, citata dallo stesso ricorrente). 2. Si procede in cautela, nei confronti del ricorrente per delitto di rapina pluriaggravata; delitto compendiato nell'elenco declinato all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., che rende operativo e fruibile l'aumento fino a sei mesi dei termini di custodia della fase, secondo il meccanismo osmotico virtuale delineato al comma 1, lett. b), n. 3 bis dell'art. 303, cod. proc. pen.. 3. Con i due motivi di ricorso (riconducibili ad unità in ragione della patologia rappresentata) si deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), nella decisione di rigetto dell'appello che censurava la legittimità della ordinanza con la quale il giudice che procede aveva a sua volta reietto la richiesta de libertate. In particolare, la difesa ritiene che al termine annuale previsto per la fase del giudizio di primo grado (ordinario o abbreviato che sia) non possano che aggiungersi, per effetto del meccanismo osmotico delineato al citato n. 3 bis della lett. b, comma 1, art. 303 del codice di rito, giorni 21, non utilizzati nel corso della fase delle indagini preliminari, apertasi con l'esecuzione della misura cautelare il 24 giugno 2020 e chiusa con il decreto che dispone il giudizio immediato il 30 novembre dello stesso anno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, giacché aspecifico, non confrontandosi con le lucide e puntuali osservazioni che costituiscono il corpo motivazionale della ordinanza impugnata e di quella assolutamente consonante adottata dal giudice che procede; è altresì manifestamente infondato in diritto, in quanto stravolge il meccanismo osmotico disciplinato dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 e 3 bis, cod. proc. pen.; non tiene conto, infine, delle concrete circostanze di fatto (termine di fase delle indagini preliminari pari ad un anno, periodo concretamente "consumato" pari a 5 mesi e 6 giorni, residuo cedibile alla successiva fase del giudizio di primo grado pari a mesi 6). 1. L'ordinanza impugnata premette —il dato non è contestato- che l'imputazione contiene in rubrica la precisa indicazione del delitto (rapina pluriaggravata, nei limiti del cumulo giuridico di aggravanti indicato al comma quarto dell'art. 628 cod. pen.) annoverato nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) cod. proc. pen.. Consegue che, in ragione della pena edittale prevista, il termine di fase relativo alle indagini preliminari è di un anno, come pure quello per la fase relativa al giudizio di primo grado (prorogabile, quest'ultimo, fino ad ulteriori sei mesi, per effetto del già descritto meccanismo osmotico indicato all'art. 303, comma 1, lett. b, n. 3 bis, cod. proc. pen., da imputarsi interamente al periodo di esecuzione della misura non "sfruttato" -oltre 6 mesi- nella precedente fase delle indagini preliminari). 1.1. Come in premessa indicato, nei confronti del ricorrente era stato emesso decreto di giudizio immediato in data 30 novembre 2020, e successivamente, in data 14 luglio 2021, l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato richiesto, con prosecuzione del giudizio nelle successive udienze. Detto giudizio si è concluso con sentenza emessa in data 10 gennaio 2022. Pacificamente, quindi, dalla emissione del decreto di giudizio immediato (14/7/2021) decorre il termine di fase di cui all'art. 303, lett. b), pari ad un anno, in relazione alla pena edittale prevista per il delitto ascritto in rubrica al ricorrente. Altrettanto pacificamente a detto termine si applica il prolungamento fino a ulteriori sei mesi, ai sensi della più volte citata norma processuale, secondo il meccanismo osmotico ivi descritto (recupero del periodo non coperto nella fase delle indagini preliminari e, ove questa si riveli incapiente, anticipazione del termine relativo alla fase di impugnazione successiva ed eventuale).Detta norma, infatti, prevede per taluni gravi reati — attraverso il richiamo alla formulazione dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., il prolungamento fino a sei mesi del termine di fase relativo al giudizio di primo grado; detto termine va imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine previsto dalla lett. d), con esclusione, pertanto, sia della fase del giudizio di appello che della fase che si colloca tra la conclusione del giudizio di primo grado ed il processo di appello, atteso che la norma non richiama dette fasi (Sez. 2, sentenza n. 41180 del 26/09/2013, Rv. 257071). Come ricordato da Sez. 5, n. 30759 del 11/07/2012 (Rv. 252938), la finalità perseguita dal legislatore con la citata disposizione consiste nel permettere al giudice del dibattimento di primo grado -che, notoriamente, costituisce snodo cruciale del processo penale, per tutte le incombenze istruttorie ad esso inerenti e per le inevitabili lungaggini- un tempo maggiore per la trattazione, evitando che, in relazione alle più gravi fattispecie di reato, venga a cessare l'efficacia della misura custodiale, per effetto della maturazione dell'ordinario termine massimo di fase. Per conseguire detto risultato è stato previsto un termine aggiuntivo, fruibile fino a sei mesi; detto termine, in concreto, è imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 303, cod. proc. pen., per la parte eventualmente residua e, in quest'ultimo caso, i termini di cui alla lett. d) sono proporzionalmente ridotti. La logica di tale previsione non può essere colta se non alla stregua del rinvio alla norma di chiusura di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. non a caso richiamata dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - sul limite massimo complessivo della durata della custodia cautelare, secondo le scansioni temporali dettate dalla stessa disposizione, in rapporto alla pena edittale prevista per il reato per cui si procede, che rappresenta la norma di chiusura con cui vengono indicati i limiti invalicabili di durata complessiva della custodia cautelare, oltre i quali la restrizione della libertà ante iudicium è considerata irragionevole (anche nella dilatazione dei termini c.d. di fase: Corte cost., sent. n. 292/1998, ord. 59 del 2000, sent. n. 299 del 2005). Il richiamo alla disposizione da ultimo citata rende pertanto palese come, fermo restando il limite massimo, complessivo, di durata della custodia cautelare, nell'ambito della relativa decorrenza, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore termine di mesi sei, in presenza di determinati reati di particolare gravità, che, ordinariamente, comportano maggiore complessità di accertamento istruttorio, come si evince anche dai lavori preparatori della novella, introdotta con d.l. 24/11/2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19/01/2001, n.4 Posto che ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., il termine massimo complessivo non può essere superato, è stato quindi elaborato un particolare meccanismo di applicazione di quel termine aggiuntivo, caratterizzato da una peculiare flessibilità osmotica (ancorché unidirezionale), nel senso dell'utilizzazione dell'eventuale frazione residua del termine della fase precedente, ove non interamente utilizzato, ovvero dell'imputazione del tempo necessario ai termini di fase relativi al giudizio di cassazione, per intero o per la frazione necessaria, con conseguente contrazione proporzionale della relativa durata. Il che significa che "spalmando" il termine aggiuntivo, sino a sei mesi, su fasi diverse, utilizzandone l'eventuale eccedenza ovvero imputandone l'intero o quanto necessario al termine di una fase successiva, il giudice del dibattimento può disporre di un ulteriore periodo di sei mesi, senza che perda efficacia la misura cautelare, nel rigoroso rispetto del termine complessivo indicato all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., che rappresenta il limite invalicabile. Ne consegue che tale termine di sei mesi non comporta, in realtà, alcun aggravio per la complessiva custodia cautelare, in quanto l'eventuale prolungamento della custodia itratit# nella fase del dibattimento di primo grado sarà compensato o da una minore durata nella fase precedente delle indagini preliminari, ovvero da una minor durata in pendenza del giudizio di cassazione. Pacificamente, infatti, in relazione alla durata della custodia cautelare riferibile ad uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il termine massimo di fase, fissato nel doppio dei termini di fase dal comma sei del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 29556 del 29/05/2014, Rv. 259176; Sez. 6, n. 46482 del 30/10/2013, Rv. 257710; Sez. 6, n. 45626 del 18/07/2013, Rv. 258152). Tanto premesso in relazione all'operatività dell'art. 303, comma 1, lett. b), sub 3 bis), cod. proc. pen., altrettanto pacificamente il legislatore ha escluso la possibilità di far ricorso al descritto meccanismo di prolungamento nel caso in cui il processo venga definito con rito abbreviato, avendo adottato una autonoma previsione, quella di cui alla lettera b bis) della norma citata, secondo cui dall'emissione dell'ordinanza con cui viene disposto il rito abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare, viene fissato il decorso di diversi termini di fase, e precisamente di termini ridotti della metà in relazione a ciascuna delle tipologie di reati previsti alla lettera b) della norma citata. Non vi è dubbio, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n.12907 del 25/02/2003, Rv. 224157), che il meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen., abbia carattere eccezionale, derivante dal particolare allarme sociale dei delitti ai quali si applica, e tuttavia non possa estendersi al caso previsto dalla lettera b bis) del medesimo comma, concernente il regime applicabile in caso di giudizio abbreviato, nel quale non vi è cenno alcuno, neanche indiretto, a tale eccezionale sistema di recupero, la cui utilizzabilità non può nemmeno farsi discendere dalla assimilazione del giudizio abbreviato a quello ordinario disposta dall'art. 304, comma 1, lett. c bis, stesso codice, dato che quest'ultima disposizione si riferisce alla sospensione, e non alla proroga, dei termini di durata massima della custodia cautelare. Il carattere di eccezionalità del citato meccanismo, conseguentemente, è estraneo anche al sistema del decorso dei termini massimi complessivi della custodia cautelare, come definitivamente sancito dalle Sez. U, sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Rv. 259176, secondo cui "In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen." 1.2. Detti principi, assolutamente pacifici, non vengono in alcun modo contraddetti dalla pronuncia del Tribunale per il riesame di Palermo, atteso che, nel caso di specie, il giudizio abbreviato è stato instaurato in un secondo momento rispetto all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato. La sequenza procedimentale che, nel caso di specie, si è verificata, quindi, ha implicato due distinte scansioni all'interno della medesima fase: una prima scansione compresa tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed una seconda scansione conseguente all'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. La individuazione dei termini di fase non può pertanto che essere disciplinata dall'applicazione delle norme che, specificamente basate sulla struttura ontologica della tipologia di rito prescelto e sulle peculiari esigenze ad esso connesse, hanno diversamente calibrato i termini stessi. Consegue che dall'emissione del decreto di giudizio immediato e sino all'emissione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, che nel caso in esame risulta intervenuta in data 14/7/2021, a poco più di sette mesi dal decreto di giudizio immediato (30/11/2020) deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 303, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., nonché quella di cui al n. sub 3 bis della medesima norma, in relazione alla natura dell'imputazione, compresa tra quelle di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. La disposizione inerente i aumento dei termini, infatti, si applica unicamente alla porzione di fase precedente l'instaurazione del giudizio abbreviato, apparendo del tutto fuorviante e non rispondente alla concreta fattispecie la doglianza difensiva secondo cui nel caso de quo sarebbero residuati dalla fase delle indagini preliminari solo 21 giorni da "prestare" alla fase del giudizio di primo grado. Come infatti già sopra ricordato, residuavano dalla fase delle indagini preliminari oltre sei mesi, non fruiti, sei dei quali cedibili alla fase successiva. Sia il giudice che procede, che il Tribunale della cautela hanno fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi dettati dalla sentenza n. 9088 del 22/11/2012 (Sez. 6, Rv. 254582); principi ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 28682, del 12/5/2016, Rv. 267335; Sez. 4, n. 34981 del 24/5/2022, n.m.); talché la presenza dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato costituisce il discrimine per applicare (dalla data di ammissione al rito) i tempi più brevi previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. per la durata di fase (giudizio di primo grado) della custodia cautelare, tali termini si sommano a quelli decorrenti dal decreto che dispone il giudizio, non potendosi comunque superare il più lungo termine (eventualmente prorogato fino a sei mesi) di cui alla lett. b, del comma 1, art. 303, cod, proc. pen.. Il mutamento del rito, evidentemente determinato da una precisa scelta dell'imputato, non solo nell'an, ma anche nel quando, non può comunque incidere sulla precedente porzione di fase regolata dalle disposizioni vigenti per il giudizio ordinario, nel senso di far retroagire le disposizioni relative al calcolo dei termini previsti per il giudizio abbreviato anche alla precedente porzione di fase, in cui il detto giudizio abbreviato non era stato ancora instaurato. Specularmente, nella fase instauratasi a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio immediato, nel caso in esame - la disciplina dei termini non può che essere quella di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 e 3 bis, cod. proc. pen., atteso che nel caso in esame si procede per uno dei delitti per i quali è specificamente previsto il meccanismo del prolungamento dei termini di fase, né si comprende per quale ragione, ovvero in base a quale disposizione, l'eventualità che nel corso della fase del giudizio possa essere instaurato un rito speciale, in base alla legittima scelta dell'imputato, debba determinare una disapplicazione della norma di cui alla lett. b), sub 3 bis, del citato articolo, in relazione ad un momento dello sviluppo della sequenza interna alla fase giudizio in cui non si era ancora verificato il mutamento del rito. L'autonomia dei termini a seguito della scelta del rito abbreviato - come prevista dall'art. 303, comma 1, lett. b bis, come modificato dalla L. 5 giugno 2000 n. 144 — implica senza dubbio che il nuovo termine di fase inizi a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, ma non può incidere né riflettersi sulle altre disposizioni normative, che disciplinano la diversa ed antecedente sequenza del giudizio ordinario, regolata da termini parimenti autonomi e rispondenti ad esigenze del tutto peculiari, soprattutto se riferibili a reati di particolare allarme sociale, rispetto alla quale l'eventualità di un rito speciale non può avere alcuna incidenza, neanche nel caso in cui detta eventualità si concreti attraverso la scelta dell'imputato che, per le più varie ragioni, può intervenire in un momento non immediatamente successivo all'emissione del decreto che dispone il giudizio. In realtà, la reciproca autonomia dei termini nella scansione procedimentale compresa tra l'instaurazione del giudizio ordinario e l'ammissione del rito abbreviato ed il successivo segmento di fase, conseguente all'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, si chiarisce proprio dall'analisi delle esigenze poste a base del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, che si proponeva l'obiettivo di ridurre il numero delle scarcerazioni per il decorso dei termini di fase relativi al giudizio di primo grado; non a caso detta esigenza fu posta a base del requisito "di necessità e d'urgenza" di cui all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. A differenza di quanto si potrebbe ritenere ad un'analisi superficiale dell'impianto normativo, come risultante dalle disposizioni innestate dal decreto-legge, e come chiarito dalle Sez. Unite, con la sentenza n. 29556 dei 29/05/2014, Rv. 259176, il conseguimento della finalità indicata non si è tradotto in un allungamento dei termini complessivi di custodia cautelare, bensì in una significativa flessibilizzazione dei termini di fase, resi più elastici per effetto del ridetto meccanismo osmotico. Questo risultato — che nel testo originario prevedeva la possibilità generalizzata di utilizzare i termini non decorsi nella fasi precedenti — è stato raggiunto attraverso una soluzione meno drastica sul versante del "recupero", ossia limitando le ipotesi di "recupero" (che il decreto-legge aveva previsto in modo generalizzato) ai soli reati di maggior allarme sociale, e quindi ai delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), ed altresì limitando la possibilità di "recupero" alla sola fase precedente (a quella di primo grado) e al giudizio di legittimità, con conseguente impossibilità, come già detto, di recuperare nel giudizio di appello un periodo non utilizzato nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado. La legge di conversione ha operato anche sotto un ulteriore profilo, ossia introducendo, nell'art. 304, comma 6, dopo il primo periodo - che prevede la possibilità di superare il limite dei termini di fase, non oltre il doppio - la norma di chiusura già più volte ricordata "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), n. 3 bis)". Così esplicitando come, nel calcolo per verificare l'eventuale superamento del doppio del termine di fase in caso di sospensione dei termini stessi, non si debba tener conto di quell'aumento. Evidentemente la disposizione evidenzia la necessità di lasciare immutati i termini complessivi di custodia cautelare in base ai principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005 (nel solco della sentenza n. 292 del 1998, pietra miliare della compatibilità costituzionale nella materia), che ha riaffermato la "natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva". La sentenza del Giudice delle leggi, partendo dalla premessa della necessità di rispettare i "principi di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che devono incontrare la durata della custodia cautelare" precisa che "ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d'altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost.". E ribadisce che "nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzíonati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell'imputato". Proprio alla luce dei principi sin qui esaminati, quindi, deve ritenersi dei tutto corretto il percorso logico seguito dal Tribunale con il provvedimento qui impugnato, che ha ritenuto non decorsi i termini di fase relativi al giudizio di primo grado (un anno, cui possono aggiungersi fino a sei mesi) dal 30 novembre 2020 al 10 gennaio 2022 e neppure ha ritenuto che fossero superati i più ristretti termini (sei mesi) relativi alla fase del giudizio abbreviato di primo grado, dal 14 luglio 2021 al 10 gennaio 2022. 2. Il ricorso, che con tali argomenti non si confronta, deve pertanto esser dichiarato inammissibile, per difetto di specificità e manifesta infondatezza. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.3.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali