CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente eletto domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 776, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 2.7.2015; ascoltata la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società di capitali avente ristretta base partecipativa - Estinzione - Richiesta del pagamento dei debiti tributari all’ex socio - Integrazione del contraddittorio. 1. L’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento recante n. 048 2013 0006558832, avente ad oggetto i tributi Irap ed Ires in relazione all’anno 2006, ritenuti dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA], società di capitali ma avente ristretta base partecipativa (cfr. controric., p. 3), di cui il contribuente era stato socio fino alla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 25.1.2010. Mediante l’atto esattivo, i tributi dovuti dalla società di capitali erano richiesti al socio per intero. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova contestando, tra l’altro, che la società si era estinta prima della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata, per cui gli stessi dovevano ritenersi inesistenti. In ogni caso un’eventuale contestazione di percezione di utili di partecipazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante distinto procedimento di accertamento nei confronti del socio. La CTP rilevava che gli avvisi di accertamento notificati a società ormai inesistente erano stati annullati, su ricorso del liquidatore, ed in conseguenza annullava la cartella di pagamento notificata al contribuente, al quale era stato richiesto il pagamento dei debiti sociali. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’annullamento degli avvisi di accertamento notificati alla società di capitali estinta comporti necessariamente l’invalidità della cartella esattoriale relativa ai debiti sociali notificata al socio, anche quando l’avviso di accertamento a lui notificato, in relazione agli stessi debiti, sia invece divenuto definitivo. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione dell’art. 2945 cod. civ. e dell’art. 38, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, a causa della sua estinzione, importi la cessazione di ogni rapporto giuridico di cui essa era parte, inclusi i debiti fiscali, mentre si verifica in realtà un fenomeno di successione dei soci nei rapporti societari. 3. Non ricorrono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria. Il controricorrente ha infatti segnalato che il ricorso per cassazione è stato proposto “con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] e non ad [OSCURATO:PERSONA] benché parte del processo di merito”. Dall’intestazione della impugnata sentenza n. 776/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova emerge che pure [OSCURATO:PERSONA], oltre all’Agenzia delle Entrate, aveva proposto il ricorso in appello. Evidenziato, ancora, che [OSCURATO:PERSONA] ha notificato la cartella esattoriale per cui è causa, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio in favore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Appare anche opportuno richiedere alla cancelleria di provvedere all’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito del giudizio al fine di poter esaminare l’avviso di accertamento presupposto e la cartella esattoriale impugnata, nonché la decisione sull’impugnazione proposta dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], se presente. La cancelleria provvederà pure a verificare se pendano presso questa Corte controversie coinvolgenti la [OSCURATO:PERSONA] o il ricordato liquidatore [OSCURATO:PERSONA], oppure l’altro socio [OSCURATO:PERSONA]. Le informazioni e la documentazione ricercata potranno anche essere fornite dalle parti. La Corte, P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], cui dovrà provvedere la ricorrente Agenzia delle Entrate entro il ter mine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurandone prova a questa Corte. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del giudizio. Manda alla Cancelleria perch