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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 04226/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19659/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Lina e Luciana & c.snc con sede in Cantù, in persona dei legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea di Como e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n.2b; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 551/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. L’Agenzia delle Entrate propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata all’[OSCURATO:PERSONA] snc, in quanto basata su un prodromico avviso di rettifica e liquidazione (per maggiore imposta di registro su trasferimento di terreno edificabile) nullo per mancata convocazione della parte contribuente entro 15 giorni dalla richiesta (ottobre 2008) di accertamento con adesione ex art.6 d.lgs 218/97.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che la nullità dell’atto prodromico (mancata osservanza del contraddittorio preventivo) trovava conferma negli artt. 10 l. 212/00 e 21 septies l. 241/90.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lvo 218/97, 10 l. 212/00 e 21 septies l. 241/90.

A fronte dell'istanza di accertamento con adesione, l'ufficio avrebbe infatti la facoltà di convocare il contribuente, ma non l'obbligo; in ogni caso, la mancata convocazione non sarebbe prevista a pena di nullità da alcuna disposizione, né essa integra vizio generale di nullità dell'atto amministrativo di natura impositiva. § 2.1 Nelle more del giudizio la società contribuente ha proposto istanza di definizione della lite ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, allegando la prova del regolare pagamento del dovuto a questo titolo (5%).

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia notificato diniego di condono, dal momento che quest’ultimo avrebbe qui ad oggetto non già un atto impositivo (l’avviso di rettifica e liquidazione, non impugnato) ma un atto di natura meramente riscossiva (la cartella).

La contribuente ha proposto, avverso il diniego, impugnazione incidentale affermando che, nella specie, la cartella è in realtà il primo atto impositivo, dal momento che il prodromico avviso di rettifica doveva F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 ritenersi nullo per mancata convocazione a seguito di istanza di accertamento con adesione.

Ha altresì depositato memoria invocando in proposito quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 18298/21. § 2.2 Il ricorso avverso il diniego di condono è infondato.

L’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 presuppone la pendenza di una lite avente ad oggetto ‘atti impositivi’ e tale non può ritenersi quello (la cartella) con il quale l’Amm.ne finanziaria non esprime alcuna potestà impositiva, limitandosi a porre in riscossione (con efficacia di precetto) una pretesa ormai consolidatasi; nella specie rappresentata dall’avviso di rettifica con il quale essa aveva elevato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dichiarato del terreno edificabile trasferito.

La presente fattispecie, inoltre, non rientra in quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha fatto riferimento alla ben diversa ipotesi di cartella notificata in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, e non a cartella consequenziale ad un atto di imposizione regolarmente notificato e non opposto.

Neppure può affermarsi che la cartella oggetto del presente giudizio dovesse anch’essa intendersi quale ‘primo atto’ attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] snc: - ricevette il prodromico avviso di rettifica; - a tal punto ne ebbe effettiva e reale conoscenza da farne oggetto di istanza di accertamento adesivo.

Quanto all’affermata nullità di questo avviso prodromico per mancata convocazione in esito ad istanza, vale quanto ora si dirà in accoglimento dell’unico motivo di ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate. §

3. Il motivo di ricorso in questione è fondato.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 L’art. 6, co. 4^, d.lvo 218/97 prescrive che: “Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire”, senza prevedere alcuna nullità nel caso di inosservanza.

Cass.SSUU n.3676/10 ha stabilito che: “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”; questo indirizzo è stato più recentemente ribadito da Cass.n. 474/18 e da Cass.n. 21096/18, la quale ultima ha osservato che: “In tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.” Nel caso di specie – avente ad oggetto un tributo ‘non armonizzato’ perché non rientrante nella disciplina eurounitaria – la società contribuente ha in effetti avuto modo sia di fruire del maggior termine di impugnazione dell’atto, sia di spiegare senza limitazione alcuna il proprio diritto di difesa, né è stato altrimenti allegato.

Ne segue quindi l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., il rigetto del ricorso originario della società, dal momento che quest’ultima, in sede di impugnazione della cartella, era ammessa ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92 a far valere solo vizi propri di quest’ultima, in realtà non dedotti.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate visto il consolidarsi soltanto in corso di causa degli indirizzi interpretativi di legittimità, di cui F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 si è dato conto, tanto sulle conseguenze giuridiche della mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione, quanto sui presupposti di definibilità della lite ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso incidentale contro il diniego di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; - compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19659/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Lina e Luciana & c.snc con sede in Cantù, in persona dei legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea di Como e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n.2b; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 551/14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata all’[OSCURATO:PERSONA] snc, in quanto basata su un prodromico avviso di rettifica e liquidazione (per maggiore imposta di registro su trasferimento di terreno edificabile) nullo per mancata convocazione della parte contribuente entro 15 giorni dalla richiesta (ottobre 2008) di accertamento con adesione ex art.6 d.lgs 218/97. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che la nullità dell’atto prodromico (mancata osservanza del contraddittorio preventivo) trovava conferma negli artt. 10 l. 212/00 e 21 septies l. 241/90. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lvo 218/97, 10 l. 212/00 e 21 septies l. 241/90. A fronte dell'istanza di accertamento con adesione, l'ufficio avrebbe infatti la facoltà di convocare il contribuente, ma non l'obbligo; in ogni caso, la mancata convocazione non sarebbe prevista a pena di nullità da alcuna disposizione, né essa integra vizio generale di nullità dell'atto amministrativo di natura impositiva. § 2.1 Nelle more del giudizio la società contribuente ha proposto istanza di definizione della lite ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, allegando la prova del regolare pagamento del dovuto a questo titolo (5%). L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia notificato diniego di condono, dal momento che quest’ultimo avrebbe qui ad oggetto non già un atto impositivo (l’avviso di rettifica e liquidazione, non impugnato) ma un atto di natura meramente riscossiva (la cartella). La contribuente ha proposto, avverso il diniego, impugnazione incidentale affermando che, nella specie, la cartella è in realtà il primo atto impositivo, dal momento che il prodromico avviso di rettifica doveva F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 ritenersi nullo per mancata convocazione a seguito di istanza di accertamento con adesione. Ha altresì depositato memoria invocando in proposito quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 18298/21. § 2.2 Il ricorso avverso il diniego di condono è infondato. L’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 presuppone la pendenza di una lite avente ad oggetto ‘atti impositivi’ e tale non può ritenersi quello (la cartella) con il quale l’Amm.ne finanziaria non esprime alcuna potestà impositiva, limitandosi a porre in riscossione (con efficacia di precetto) una pretesa ormai consolidatasi; nella specie rappresentata dall’avviso di rettifica con il quale essa aveva elevato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dichiarato del terreno edificabile trasferito. La presente fattispecie, inoltre, non rientra in quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha fatto riferimento alla ben diversa ipotesi di cartella notificata in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, e non a cartella consequenziale ad un atto di imposizione regolarmente notificato e non opposto. Neppure può affermarsi che la cartella oggetto del presente giudizio dovesse anch’essa intendersi quale ‘primo atto’ attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] snc: - ricevette il prodromico avviso di rettifica; - a tal punto ne ebbe effettiva e reale conoscenza da farne oggetto di istanza di accertamento adesivo. Quanto all’affermata nullità di questo avviso prodromico per mancata convocazione in esito ad istanza, vale quanto ora si dirà in accoglimento dell’unico motivo di ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate. § 3. Il motivo di ricorso in questione è fondato. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 L’art. 6, co. 4^, d.lvo 218/97 prescrive che: “Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire”, senza prevedere alcuna nullità nel caso di inosservanza. Cass.SSUU n.3676/10 ha stabilito che: “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”; questo indirizzo è stato più recentemente ribadito da Cass.n. 474/18 e da Cass.n. 21096/18, la quale ultima ha osservato che: “In tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.” Nel caso di specie – avente ad oggetto un tributo ‘non armonizzato’ perché non rientrante nella disciplina eurounitaria – la società contribuente ha in effetti avuto modo sia di fruire del maggior termine di impugnazione dell’atto, sia di spiegare senza limitazione alcuna il proprio diritto di difesa, né è stato altrimenti allegato. Ne segue quindi l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., il rigetto del ricorso originario della società, dal momento che quest’ultima, in sede di impugnazione della cartella, era ammessa ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92 a far valere solo vizi propri di quest’ultima, in realtà non dedotti. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate visto il consolidarsi soltanto in corso di causa degli indirizzi interpretativi di legittimità, di cui F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19659/2014 Numero sezionale 408/2022 Numero di raccolta generale 4226/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 si è dato conto, tanto sulle conseguenze giuridiche della mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione, quanto sui presupposti di definibilità della lite ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso incidentale contro il diniego di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; - compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e
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