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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41777/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 18016/22 deliberata il 22/02/2022, la Prima Sezione penale di questa Corte, ha annullato, limitatamente al periodo marzo 2010 - ottobre 2012, l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva respinto il reclamo, in tema di liberazione anticipata, di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 12/12/2019.

Con riferimento al periodo indicato, la sentenza di annullamento parziale, richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. Pen., nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità»), ha rilevato, con riguardo al periodo indicato, che il mancato approfondimento del tema dei rilievi mossi al condannato, posto attraverso il deposito di una memoria difensiva nel corso della trattazione del reclamo, determina un'incompletezza argomentativa tale da condurre al (parziale) annullamento della decisione impugnata, non essendo stato chiarito dal Tribunale in che misura la rimozione del divieto (per effetto della citata pronunzia di illegittimità costituzionale) ricada - in tutto o in parte - sulle contestazioni disciplinari poste a carico del Vrenna e valorizzate a fini di conferma del diniego della liberazione anticipata.

2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza deliberata il 22/09/2022, ha accolto il reclamo del condannato per il periodo 07/04/2010 - 07/04/2011, mentre lo ha rigettato per il periodo 07/04/2011 - 07/10/2012.

In relazione a tale ultimo periodo, il giudice del rinvio ha rilevato che i tre semestri in questione risultano inficiati da gravi infrazioni disciplinari, dimostrative del fatto che Vrenna non ha inteso aderire, in tale periodo, all'opera di rieducazione, essendo insofferente alle regole dell'istituto e continuando a manifestare atteggiamenti offensivi nei confronti degli operatori penitenziari (in particolare, agenti di polizia e sanitari).

L'ordinanza impugnata ripercorre quindi gli atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti della polizia penitenziaria del 07/09/2011 (per i quali Vrenna fu sanzionato con un richiamo), mentre in data 08/02/2012 non ha osservato gli ordini impartitigli e il 26/02/2012, nel manifestare le proprie doglianze, aveva cercato il consenso degli altri detenuti, invitandoli, gridando, alla protesta, senza però ricevere alcun sostegno (a conferma che le ragioni della protesta, relativa alla qualità e alla quantità del pasto, erano pretestuose); in data 12/06/2012, durante un colloquio con il medico di reparto, con tono di voce alterato e modi arroganti, aveva chiesto spiegazioni su alcune certificazioni a suo parere scritte non come da lui desiderato e, alle spiegazioni e ai chiarimenti del medico, aveva continuato a tenere un atteggiamento polemico, tanto da dover essere riportato in cella.

3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione.

L'ordinanza impugnata è priva di ragionamento sulla perfetta corrispondenza tra le quattro infrazioni rilevate nel periodo 07/04/2011 — 07/10/2012 (in data 07/09/2011, 08/02/2012, 26/02/2012 e 12/06/2012) in quanto indicative dell'assenza di un'effettiva e reale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, laddove il fatto del 07/09/2011 è consistito in una mera contestazione del prezzo della frutta privo di gravi conseguenze disciplinari, essendo stato irrogato un semplice richiamo; il fatto del 08/02/2012 è consistito nel lancio di una busta di mele da altro detenuto a Vrenna senza alcuna conseguenza disciplinare; il fatto del 26/02/2012 è consistito nella lamentela circa la quantità del vitto, anch'essa priva di rilievo disciplinare; il fatto del 12/06/2012 è consistito nella contestazione ai sanitari per la redazione di certificati.

Nei fatti descritti non ricorre la situazione descritta dalla legge e solo nel primo trimestre è presente un'infrazione disciplinare, mentre negli altri due semestri le infrazioni non sono punite con alcuna sanzione disciplinare, laddove l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del regime speciale ex art. 41-bis Ord. Pen., delle conseguenti sospensioni delle regole del trattamento penitenziario, dell'immediata resipiscenza del detenuto e delle sue condizioni di salute particolarmente deficitarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Su un piano generale, questa Corte ha sottolineato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg.

Esec. approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355; conf.

Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743).

Con specifico riferimento al condannato sottoposto al regime carcerario ex art. 41-bis ord. pen., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso non è ostativo alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, richiedendo comunque un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari (Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012, dep. 2013, Suarino, Rv. 254249).

3. Il giudice del rinvio ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, correlando il (parziale) rigetto del reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per i tre semestri indicati a dati fattuali - relativi agli episodi del 07/09/2011, 08/02/2012, 26/02/2012 e 12/06/2012 - concernenti i rapporti intrattenuti dal condannato con i compagni di detenzione e con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 2602 del 2012, dep. 2013, Suarino, cit.) e ritenuti dimostrativi, per il periodo in questione, della mancata partecipazione di Vrenna all'opera di rieducazione.

Le doglianze proposte dall'impugnante non inficiano la tenuta logico-argomentativa dell'ordinanza impugnata.

Quelle che denunciano la mancata considerazione del regime carcerario del ricorrente non sono fondate, alla luce del principio di diritto appena richiamato, enunciato, come si è visto, proprio con riferimento al condannato sottoposto al regime carcerario ex art. 41- bis ord. pen.

Il ricorso propone poi una diversa lettura degli episodi posti dal giudice del rinvio a fondamento del parziale rigetto, ma, oltre a fondarsi in larga misura su deduzioni versate in fatto, l'impostazione del ricorrente volta a escludere la valenza dei dati conoscitivi delineata dall'ordinanza impugnata (ora prospettando una ricostruzione - appunto, in fatto - tesa a ridimensionarne il significato, ora rimarcando, per tre episodi, la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari) implica, all'evidenza, inammissibili questioni di merito, finalizzate a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione dei dati richiamati che l'ordinanza in esame ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati stessi e immune da vizi logici; rivisitazione, peraltro, in larga misura, del tutto aspecifica, in quanto inosservante dell'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali da far valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

Rilievo, questo, valido anche per le deduzioni, del tutto generiche, sullo stato di salute del condannato.

4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 18016/22 deliberata il 22/02/2022, la Prima Sezione penale di questa Corte, ha annullato, limitatamente al periodo marzo 2010 - ottobre 2012, l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva respinto il reclamo, in tema di liberazione anticipata, di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 12/12/2019. Con riferimento al periodo indicato, la sentenza di annullamento parziale, richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. Pen., nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità»), ha rilevato, con riguardo al periodo indicato, che il mancato approfondimento del tema dei rilievi mossi al condannato, posto attraverso il deposito di una memoria difensiva nel corso della trattazione del reclamo, determina un'incompletezza argomentativa tale da condurre al (parziale) annullamento della decisione impugnata, non essendo stato chiarito dal Tribunale in che misura la rimozione del divieto (per effetto della citata pronunzia di illegittimità costituzionale) ricada - in tutto o in parte - sulle contestazioni disciplinari poste a carico del Vrenna e valorizzate a fini di conferma del diniego della liberazione anticipata. 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza deliberata il 22/09/2022, ha accolto il reclamo del condannato per il periodo 07/04/2010 - 07/04/2011, mentre lo ha rigettato per il periodo 07/04/2011 - 07/10/2012. In relazione a tale ultimo periodo, il giudice del rinvio ha rilevato che i tre semestri in questione risultano inficiati da gravi infrazioni disciplinari, dimostrative del fatto che Vrenna non ha inteso aderire, in tale periodo, all'opera di rieducazione, essendo insofferente alle regole dell'istituto e continuando a manifestare atteggiamenti offensivi nei confronti degli operatori penitenziari (in particolare, agenti di polizia e sanitari). L'ordinanza impugnata ripercorre quindi gli atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti della polizia penitenziaria del 07/09/2011 (per i quali Vrenna fu sanzionato con un richiamo), mentre in data 08/02/2012 non ha osservato gli ordini impartitigli e il 26/02/2012, nel manifestare le proprie doglianze, aveva cercato il consenso degli altri detenuti, invitandoli, gridando, alla protesta, senza però ricevere alcun sostegno (a conferma che le ragioni della protesta, relativa alla qualità e alla quantità del pasto, erano pretestuose); in data 12/06/2012, durante un colloquio con il medico di reparto, con tono di voce alterato e modi arroganti, aveva chiesto spiegazioni su alcune certificazioni a suo parere scritte non come da lui desiderato e, alle spiegazioni e ai chiarimenti del medico, aveva continuato a tenere un atteggiamento polemico, tanto da dover essere riportato in cella. 3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata è priva di ragionamento sulla perfetta corrispondenza tra le quattro infrazioni rilevate nel periodo 07/04/2011 — 07/10/2012 (in data 07/09/2011, 08/02/2012, 26/02/2012 e 12/06/2012) in quanto indicative dell'assenza di un'effettiva e reale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, laddove il fatto del 07/09/2011 è consistito in una mera contestazione del prezzo della frutta privo di gravi conseguenze disciplinari, essendo stato irrogato un semplice richiamo; il fatto del 08/02/2012 è consistito nel lancio di una busta di mele da altro detenuto a Vrenna senza alcuna conseguenza disciplinare; il fatto del 26/02/2012 è consistito nella lamentela circa la quantità del vitto, anch'essa priva di rilievo disciplinare; il fatto del 12/06/2012 è consistito nella contestazione ai sanitari per la redazione di certificati. Nei fatti descritti non ricorre la situazione descritta dalla legge e solo nel primo trimestre è presente un'infrazione disciplinare, mentre negli altri due semestri le infrazioni non sono punite con alcuna sanzione disciplinare, laddove l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del regime speciale ex art. 41-bis Ord. Pen., delle conseguenti sospensioni delle regole del trattamento penitenziario, dell'immediata resipiscenza del detenuto e delle sue condizioni di salute particolarmente deficitarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Su un piano generale, questa Corte ha sottolineato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg. Esec. approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355; conf. Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743). Con specifico riferimento al condannato sottoposto al regime carcerario ex art. 41-bis ord. pen., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso non è ostativo alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, richiedendo comunque un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari (Sez. 1, n. 2602 del 23/10/2012, dep. 2013, Suarino, Rv. 254249). 3. Il giudice del rinvio ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, correlando il (parziale) rigetto del reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per i tre semestri indicati a dati fattuali - relativi agli episodi del 07/09/2011, 08/02/2012, 26/02/2012 e 12/06/2012 - concernenti i rapporti intrattenuti dal condannato con i compagni di detenzione e con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 2602 del 2012, dep. 2013, Suarino, cit.) e ritenuti dimostrativi, per il periodo in questione, della mancata partecipazione di Vrenna all'opera di rieducazione. Le doglianze proposte dall'impugnante non inficiano la tenuta logico-argomentativa dell'ordinanza impugnata. Quelle che denunciano la mancata considerazione del regime carcerario del ricorrente non sono fondate, alla luce del principio di diritto appena richiamato, enunciato, come si è visto, proprio con riferimento al condannato sottoposto al regime carcerario ex art. 41- bis ord. pen. Il ricorso propone poi una diversa lettura degli episodi posti dal giudice del rinvio a fondamento del parziale rigetto, ma, oltre a fondarsi in larga misura su deduzioni versate in fatto, l'impostazione del ricorrente volta a escludere la valenza dei dati conoscitivi delineata dall'ordinanza impugnata (ora prospettando una ricostruzione - appunto, in fatto - tesa a ridimensionarne il significato, ora rimarcando, per tre episodi, la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari) implica, all'evidenza, inammissibili questioni di merito, finalizzate a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione dei dati richiamati che l'ordinanza in esame ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati stessi e immune da vizi logici; rivisitazione, peraltro, in larga misura, del tutto aspecifica, in quanto inosservante dell'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali da far valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Rilievo, questo, valido anche per le deduzioni, del tutto generiche, sullo stato di salute del condannato. 4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il
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