Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 33536/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Brescia del 2 febbraio 2026, con cui era rigettata larichiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto per una pluralità disemestri.Rilevato che in relazione al periodo dal 6 maggio 2017 al 25 febbraio 2019 larichiesta del beneficio afferiva a un titolo diverso da quello in esecuzione, per ilquale non poteva essere invocato il principio di fungibilità, il Tribunale disorveglianza ha reputato ostativi alla concessione della liberazione anticipata, peri periodi dal 9 gennaio 2024 all’8 gennaio 2025, dal 9 gennaio all’1 maggio 2025e dal 2 aprile all’11 giugno 2025, i contegni posti in essere dal condannato aidanni della convivente sin dal 2019, in relazione ai quali era stato raggiunto damisura cautelare personale e rinviato a giudizio per il delitto di maltrattamenti infamiglia, ed ancora, per il semestre dal 12 giugno all’11 dicembre 2025, ilpercorso intramurario, contrassegnato con l’irrogazione di due sanzionidisciplinari.2.

Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sullabase di quattro motivi.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Tribunale di sorveglianza illegittimamente integrato la motivazionemancante del provvedimento del Magistrato di sorveglianza in relazione alperiodo dal 6 maggio 2017 al 25 febbraio 2019.2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla denegata applicazione del principio di fungibilitàriguardo al periodo testé indicato.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle valutazioni formulate dal giudice di merito su condotte in dannodella convivente ancora sub judice, dolendosi dell’omessa ponderazione delpercorso rieducativo.2.4 Con il quarto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla partecipazione del condannato all’attività rieducativa nel semestredal 12 giugno all’11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.Con la legge 19 dicembre 2002, n. 277, il legislatore ha rimodulato ilprocedimento per la decisione sull’istanza di concessione della liberazioneanticipata, prevedendo all’art. 69-bis Ord. pen. un procedimento bifasico acontraddittorio eventuale e differito, destinato a realizzarsi in caso di reclamo altribunale di sorveglianza avverso il provvedimento emesso dal magistrato disorveglianza in camera di consiglio senza la presenza delle parti.In relazione alla natura del reclamo, di gravame (Sez. 1, n. 47481 del06/10/2015, Teano, Rv. 265376 – 01; Sez. 1, n. 21350 del 06/05/2008, Drago,Rv. 240089 - 01) o mezzo d’impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 12581 del25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n. 2150del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 – 01; Sez. 1, n. 23371 del15/05/2015, Piacente, Rv. 263614 – 01; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep.2012, Parisi, Rv. 251678 – 01) rivolto ad attualizzare il contraddittorio pieno sulprovvedimento del magistrato di sorveglianza, il giudice di merito, innanzi alquale sia denunciata la nullità del provvedimento reclamato per carenza dipronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto dispecifica domanda di decisione, non può attribuirsi, in assenza di espressaprevisione di legge in tal senso, un potere di annullamento riconosciuto al sologiudice di legittimità, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze inossequio al principio della plena cognitio e nei limiti dei motivi proposti (cfr., trale altre, Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 - 01, in relazioneai poteri del giudice di cognizione in grado di appello; Sez. 6, n. 3286 del27/09/1995, dep. 1996, Torrisi, Rv. 203857 – 01, in tema di appello cautelare).Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha integrato lamotivazione del provvedimento impugnato sul punto in cui il reclamantelamentava un’omessa pronuncia.3.

Infondato è il secondo motivo di ricorso.La decisione del Tribunale di sorveglianza è conforme alla normativa e aipoteri del magistrato di sorveglianza il quale, nel valutare la concedibilità dellaliberazione anticipata, deve necessariamente attenersi ai periodi di detenzioneindicati nel titolo in esecuzione, non avendo il potere di disattenderlo, né dimodificarlo o di integrarlo con altri provvedimenti emessi da diversa autoritàgiudiziaria (cfr. Sez. 1, n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Rv. 236234-01).L’avvenuta espiazione della pena per effetto di altro titolo non impediscel’inserimento di detto periodo nel cumulo delle pene ancora in espiazione, purindicandolo quale periodo già espiato, stante la sua potenziale utilità perl’accoglimento della richiesta di liberazione anticipata: tale inserimento,nondimeno, è necessario affinché detto periodo possa essere valutato dalmagistrato di sorveglianza ai fini della concessione del beneficio in questione(così Sez. 1, n. 12214 del 13/02/2026, Battaglini, n.m.).Il ricorrente invoca l’applicazione del principio giurisprudenziale stabilito daSez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 – 01, secondo cui «sussistel’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento dicassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego dellaliberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione dellapena», ma il principio non è infirmato dal provvedimento impugnato, con cui ilTribunale di sorveglianza ha delimitato il perimetro del potere valutativo delmagistrato di sorveglianza.4.

Passibile di rigetto è il terzo motivo di ricorso.In ossequio al principio giurisprudenziale, secondo cui «Nel procedimento disorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato,senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamentorieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl’adesione allo stesso da parte del detenuto» (così Sez. 1, n. 33848 del30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 – 01; conformi, Sez. 1, n. 42571 del19/04/2013, Cagnone, Rv. 256695 – 01; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999,Saponaro, Rv. 215125 – 01), il Tribunale di sorveglianza, con giudizio adeguatoed esente da errori logico-giuridici, ha enucleato un quadro di indicazionisufficienti a far ritenere dimostrata la carenza dell’effettiva partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione dalla vicenda giudiziaria che ha condotto il23 aprile 2025 all’applicazione nei suoi confronti di misura cautelare personale eal successivo rinvio a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia,accertato dal 2009, con condotta perdurante, sulla scorta della denunciapresentata dalla compagna convivente.Il giudice di merito, rimarcato come le condotte maltrattanti fossero seguitea pregressa condanna del ricorrente per atti persecutori, denotandonel’inclinazione alla violenza, ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimentodel Magistrato di sorveglianza, che ha incentrato il diniego del beneficio sullunghissimo vissuto di violenze fisiche e morali, attuate dal condannato anche incostanza dell’affidamento in prova al servizio sociale, disvelato dalladenunciante, le cui dichiarazioni ha ritenuto attendibili.All’obiezione del ricorrente circa l’assenza in atto di una condanna nelprocesso ancora in corso di celebrazione, il Tribunale di sorveglianza haadeguatamente risposto, rimarcando come la mancata partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel periodo di riferimento non sia statadesunta dalla mera pendenza del procedimento penale, ma dalla natura deicomportamenti e dalla loro protrazione nel tempo, che ha condottoall’applicazione della misura cautelare personale e al successivo rinvio a giudizio.5.

Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.Ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale disorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare, financhenel caso in cui la sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per viziformali, poiché le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenzesanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale indicativo di mancataadesione alle finalità del trattamento rieducativo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n.13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01; Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007,dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 - 01).Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo eaderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante ilriferimento ai due episodi di rilievo disciplinare, sanzionati con l’ammonimento,localizzatisi temporalmente nel semestre in valutazione e collegati adpenitenziaria, nonché a una condotta violenta in danno di altro detenuto,preceduta da comportamenti arbitrari e provocatori, logicamente ritenuti indici dipersistente incapacità del detenuto di conformarsi alle regole dell’ordinamentopenitenziario e, più in generale, ai valori sottesi a percorso rieducativo.6.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Brescia del 2 febbraio 2026, con cui era rigettata larichiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto per una pluralità disemestri.Rilevato che in relazione al periodo dal 6 maggio 2017 al 25 febbraio 2019 larichiesta del beneficio afferiva a un titolo diverso da quello in esecuzione, per ilquale non poteva essere invocato il principio di fungibilità, il Tribunale disorveglianza ha reputato ostativi alla concessione della liberazione anticipata, peri periodi dal 9 gennaio 2024 all’8 gennaio 2025, dal 9 gennaio all’1 maggio 2025e dal 2 aprile all’11 giugno 2025, i contegni posti in essere dal condannato aidanni della convivente sin dal 2019, in relazione ai quali era stato raggiunto damisura cautelare personale e rinviato a giudizio per il delitto di maltrattamenti infamiglia, ed ancora, per il semestre dal 12 giugno all’11 dicembre 2025, ilpercorso intramurario, contrassegnato con l’irrogazione di due sanzionidisciplinari.2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sullabase di quattro motivi.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Tribunale di sorveglianza illegittimamente integrato la motivazionemancante del provvedimento del Magistrato di sorveglianza in relazione alperiodo dal 6 maggio 2017 al 25 febbraio 2019.2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla denegata applicazione del principio di fungibilitàriguardo al periodo testé indicato.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle valutazioni formulate dal giudice di merito su condotte in dannodella convivente ancora sub judice, dolendosi dell’omessa ponderazione delpercorso rieducativo.2.4 Con il quarto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla partecipazione del condannato all’attività rieducativa nel semestredal 12 giugno all’11 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.Con la legge 19 dicembre 2002, n. 277, il legislatore ha rimodulato ilprocedimento per la decisione sull’istanza di concessione della liberazioneanticipata, prevedendo all’art. 69-bis Ord. pen. un procedimento bifasico acontraddittorio eventuale e differito, destinato a realizzarsi in caso di reclamo altribunale di sorveglianza avverso il provvedimento emesso dal magistrato disorveglianza in camera di consiglio senza la presenza delle parti.In relazione alla natura del reclamo, di gravame (Sez. 1, n. 47481 del06/10/2015, Teano, Rv. 265376 – 01; Sez. 1, n. 21350 del 06/05/2008, Drago,Rv. 240089 - 01) o mezzo d’impugnazione (cfr. Sez. U, n. 12581 del25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n. 2150del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 – 01; Sez. 1, n. 23371 del15/05/2015, Piacente, Rv. 263614 – 01; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep.2012, Parisi, Rv. 251678 – 01) rivolto ad attualizzare il contraddittorio pieno sulprovvedimento del magistrato di sorveglianza, il giudice di merito, innanzi alquale sia denunciata la nullità del provvedimento reclamato per carenza dipronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto dispecifica domanda di decisione, non può attribuirsi, in assenza di espressaprevisione di legge in tal senso, un potere di annullamento riconosciuto al sologiudice di legittimità, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze inossequio al principio della plena cognitio e nei limiti dei motivi proposti (cfr., trale altre, Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 - 01, in relazioneai poteri del giudice di cognizione in grado di appello; Sez. 6, n. 3286 del27/09/1995, dep. 1996, Torrisi, Rv. 203857 – 01, in tema di appello cautelare).Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha integrato lamotivazione del provvedimento impugnato sul punto in cui il reclamantelamentava un’omessa pronuncia.3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.La decisione del Tribunale di sorveglianza è conforme alla normativa e aipoteri del magistrato di sorveglianza il quale, nel valutare la concedibilità dellaliberazione anticipata, deve necessariamente attenersi ai periodi di detenzioneindicati nel titolo in esecuzione, non avendo il potere di disattenderlo, né dimodificarlo o di integrarlo con altri provvedimenti emessi da diversa autoritàgiudiziaria (cfr. Sez. 1, n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Rv. 236234-01).L’avvenuta espiazione della pena per effetto di altro titolo non impediscel’inserimento di detto periodo nel cumulo delle pene ancora in espiazione, purindicandolo quale periodo già espiato, stante la sua potenziale utilità perl’accoglimento della richiesta di liberazione anticipata: tale inserimento,nondimeno, è necessario affinché detto periodo possa essere valutato dalmagistrato di sorveglianza ai fini della concessione del beneficio in questione(così Sez. 1, n. 12214 del 13/02/2026, Battaglini, n.m.).Il ricorrente invoca l’applicazione del principio giurisprudenziale stabilito daSez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 – 01, secondo cui «sussistel’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento dicassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego dellaliberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione dellapena», ma il principio non è infirmato dal provvedimento impugnato, con cui ilTribunale di sorveglianza ha delimitato il perimetro del potere valutativo delmagistrato di sorveglianza.4. Passibile di rigetto è il terzo motivo di ricorso.In ossequio al principio giurisprudenziale, secondo cui «Nel procedimento disorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato,senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamentorieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl’adesione allo stesso da parte del detenuto» (così Sez. 1, n. 33848 del30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 – 01; conformi, Sez. 1, n. 42571 del19/04/2013, Cagnone, Rv. 256695 – 01; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999,Saponaro, Rv. 215125 – 01), il Tribunale di sorveglianza, con giudizio adeguatoed esente da errori logico-giuridici, ha enucleato un quadro di indicazionisufficienti a far ritenere dimostrata la carenza dell’effettiva partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione dalla vicenda giudiziaria che ha condotto il23 aprile 2025 all’applicazione nei suoi confronti di misura cautelare personale eal successivo rinvio a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia,accertato dal 2009, con condotta perdurante, sulla scorta della denunciapresentata dalla compagna convivente.Il giudice di merito, rimarcato come le condotte maltrattanti fossero seguitea pregressa condanna del ricorrente per atti persecutori, denotandonel’inclinazione alla violenza, ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimentodel Magistrato di sorveglianza, che ha incentrato il diniego del beneficio sullunghissimo vissuto di violenze fisiche e morali, attuate dal condannato anche incostanza dell’affidamento in prova al servizio sociale, disvelato dalladenunciante, le cui dichiarazioni ha ritenuto attendibili.All’obiezione del ricorrente circa l’assenza in atto di una condanna nelprocesso ancora in corso di celebrazione, il Tribunale di sorveglianza haadeguatamente risposto, rimarcando come la mancata partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel periodo di riferimento non sia statadesunta dalla mera pendenza del procedimento penale, ma dalla natura deicomportamenti e dalla loro protrazione nel tempo, che ha condottoall’applicazione della misura cautelare personale e al successivo rinvio a giudizio.5. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.Ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale disorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare, financhenel caso in cui la sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per viziformali, poiché le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenzesanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale indicativo di mancataadesione alle finalità del trattamento rieducativo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n.13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01; Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007,dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 - 01).Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo eaderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante ilriferimento ai due episodi di rilievo disciplinare, sanzionati con l’ammonimento,localizzatisi temporalmente nel semestre in valutazione e collegati adpenitenziaria, nonché a una condotta violenta in danno di altro detenuto,preceduta da comportamenti arbitrari e provocatori, logicamente ritenuti indici dipersistente incapacità del detenuto di conformarsi alle regole dell’ordinamentopenitenziario e, più in generale, ai valori sottesi a percorso rieducativo.6. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris