CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità, sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della motivazione, salva la manifesta illogicità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); nello specifico, la Corte di appello, con motivazione esente dal vizio indicato, ha fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (cfr. pagine 3 e 4, ove si evidenzia come l'uso ripetuto della carta di pagamento elettronico per sei distinte transazioni avrebbe consentito all'imputata di verificare il nominativo del titolare della carta, soprattutto nella consapevolezza che il proprio convivente -nullatenente ed in condizioni precarie - non disponesse di un rapporto bancario che giustificasse la titolarità della carta bancomat; ritenuto, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo, sulla recidiva e sulla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., son fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, infine, che il quarto motivo, in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sett